Art. 2.
       Determinazione della voce "Valore dei beni strumentali"
 
  1. Ai  fini  della  determinazione  della  voce  "Valore  dei  beni
strumentali"  di  cui  agli  articoli  4,  comma 3, e 5, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996  e'
ridotto del 20 per cento:
    a)   il  valore  complessivo  degli  autoveicoli  utilizzati  dai
soggetti che svolgono le attivita' indicate alle lettere da a) ad  f)
dell'allegato  1  al  presente  decreto  ovvero  il  valore  dei beni
strumentali  appartenenti  ad   una   medesima   categoria   omogenea
utilizzati  dai  soggetti  che  svolgono  le  attivita'  e  i servizi
indicati alle lettere g) e h) del predetto allegato. La riduzione  si
applica   a   condizione   che   i   predetti  valori,  distintamente
considerati,  rappresentino  almeno  il  70  per  cento  del   valore
complessivo dei beni strumentali;
    b)  il  valore  delle  macchine  di  ufficio elettromeccaniche ed
elettroniche,  compresi  i   computer   ed   i   sistemi   telefonici
elettronici, acquistate anteriormente al 1 gennaio 1994.