Art. 2. Determinazione della voce "Valore dei beni strumentali" 1. Ai fini della determinazione della voce "Valore dei beni strumentali" di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 e' ridotto del 20 per cento: a) il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attivita' indicate alle lettere da a) ad f) dell'allegato 1 al presente decreto ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea utilizzati dai soggetti che svolgono le attivita' e i servizi indicati alle lettere g) e h) del predetto allegato. La riduzione si applica a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali; b) il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici, acquistate anteriormente al 1 gennaio 1994.