Art. 3. Determinazione del valore delle quote di reddito spettanti ai soci con occupazione prevalente 1. Ai fini della determinazione del valore delle variabili "Quote spettanti ai soci con occupazione prevalente" di cui al comma 8 dell'art. 4 e "Quote spettanti agli associati con occupazione prevalente" di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, vanno considerate le quote indicate al comma 2 diminuite dell'importo medio delle stesse, calcolato con le modalita' stabilite nel comma 4. 2. Le quote attribuite a ciascun socio o associato sono determinate in misura pari a: a) 24 milioni, fino al compimento del quinto anno di attivita'; b) 30 milioni, dopo il compimento del quinto e fino al compimento del decimo anno di attivita'; c) 36 milioni, oltre il decimo anno di attivita'; d) 24 milioni, per i soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'. 3. Per ogni socio o associato, le dette quote vanno ragguagliate al numero di mesi di occupazione prevalente nella societa' o associazione considerando come mese intero il periodo di attivita' superiore a quindici giorni. Ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attivita' complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta. Il requisito indicato alla lettera d) sussiste anche nel caso in cui l'eta' sia compiuta nel corso del periodo d'imposta. 4. L'importo da dedurre dal totale delle quote attribuibili ai soci o associati e' ottenuto moltiplicando la media ponderata delle predette quote, rapportate a mese, per un coefficiente pari al numero dei mesi di attivita' della societa' o associazione determinato tenendo conto del numero dei giorni di attivita'.