Art. 3.
           Determinazione del valore delle quote di reddito
            spettanti ai soci con occupazione prevalente
 
  1. Ai fini della determinazione del valore delle  variabili  "Quote
spettanti  ai  soci  con  occupazione  prevalente"  di cui al comma 8
dell'art.  4  e  "Quote  spettanti  agli  associati  con  occupazione
prevalente"  di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29  gennaio  1996,  vanno  considerate  le
quote  indicate al comma 2 diminuite dell'importo medio delle stesse,
calcolato con le modalita' stabilite nel comma 4.
  2. Le quote attribuite a ciascun socio o associato sono determinate
in misura pari a:
    a) 24 milioni, fino al compimento del quinto anno di attivita';
    b) 30 milioni, dopo il compimento del quinto e fino al compimento
del decimo anno di attivita';
    c) 36 milioni, oltre il decimo anno di attivita';
    d)  24  milioni,  per  i  soggetti  che   abbiano   compiuto   il
sessantacinquesimo anno di eta'.
 3.  Per ogni socio o associato, le dette quote vanno ragguagliate al
numero  di  mesi  di  occupazione   prevalente   nella   societa'   o
associazione  considerando  come  mese intero il periodo di attivita'
superiore a quindici giorni. Ai fini del computo degli anni si  tiene
conto  dell'attivita'  complessivamente svolta in forma individuale o
associata, considerando solo gli anni interi maturati nel  corso  del
periodo  d'imposta.  Il  requisito  indicato alla lettera d) sussiste
anche nel caso in cui l'eta'  sia  compiuta  nel  corso  del  periodo
d'imposta.
  4. L'importo da dedurre dal totale delle quote attribuibili ai soci
o  associati  e'  ottenuto  moltiplicando  la  media  ponderata delle
predette quote, rapportate a mese, per un coefficiente pari al numero
dei mesi di  attivita'  della  societa'  o  associazione  determinato
tenendo conto del numero dei giorni di attivita'.