Art. 4.
 Determinazione del  valore  delle  quote  di  reddito  spettanti  ai
collaboratori familiari e agli associati in partecipazione.
 
  1.  Ai  fini della determinazione del valore della variabile "Quote
spettanti ai collaboratori familiari" di cui al comma 6 dell'art.   4
del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29 gennaio
1996,  per  ciascun  collaboratore  e  per  il  coniuge  dell'azienda
coniugale  non  gestita  in forma societaria va considerata una quota
pari a 15 milioni, ragguagliata al  numero  dei  mesi  dell'attivita'
esercitata.
  2.  Ai  fini  della  determinazione della variabile "Partecipazione
agli utili" di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri29 gennaio 1996, va considerato per ciascun
associato  in  partecipazione  che apporta prevalentemente lavoro una
quota  pari  a  15  milioni,  ragguagliata   al   numero   dei   mesi
dell'attivita' esercitata.