Art. 4. Determinazione del valore delle quote di reddito spettanti ai collaboratori familiari e agli associati in partecipazione. 1. Ai fini della determinazione del valore della variabile "Quote spettanti ai collaboratori familiari" di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, per ciascun collaboratore e per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria va considerata una quota pari a 15 milioni, ragguagliata al numero dei mesi dell'attivita' esercitata. 2. Ai fini della determinazione della variabile "Partecipazione agli utili" di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri29 gennaio 1996, va considerato per ciascun associato in partecipazione che apporta prevalentemente lavoro una quota pari a 15 milioni, ragguagliata al numero dei mesi dell'attivita' esercitata.