Art. 5. Adeguamento ai parametri 1. Ai fini delle imposte sui redditi l'accertamento in base ai parametri, determinati secondo le disposizioni dei precedenti articoli, non puo' essere effettuato nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei predetti parametri, ridotto in base al "fattore di adeguamento" determinato secondo i criteri indicati nella nota tecnica e metodologica (allegato 2). 2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli accertamenti in base ai menzionati parametri non possono essere effettuati nei confronti dei soggetti che versano entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi un'imposta pari all'importo corrispondente all'aliquota media applicata sui maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei parametri approvati con il presente decreto ridotti in base al citato "fattore di adeguamento".