Art. 5.
                       Adeguamento ai parametri
 
  1. Ai fini delle imposte sui  redditi  l'accertamento  in  base  ai
parametri,   determinati   secondo  le  disposizioni  dei  precedenti
articoli, non puo' essere effettuato nei confronti  dei  contribuenti
che  indicano  nella  dichiarazione  dei redditi ricavi o compensi di
ammontare non inferiore  a  quello  derivante  dall'applicazione  dei
predetti  parametri,  ridotto  in  base  al  "fattore di adeguamento"
determinato  secondo  i  criteri  indicati  nella  nota   tecnica   e
metodologica (allegato 2).
  2.  Ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto gli accertamenti in
base ai  menzionati  parametri  non  possono  essere  effettuati  nei
confronti  dei  soggetti che versano entro il termine previsto per la
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi   un'imposta   pari
all'importo  corrispondente all'aliquota media applicata sui maggiori
ricavi o compensi determinati sulla base dei parametri approvati  con
il   presente   decreto   ridotti  in  base  al  citato  "fattore  di
adeguamento".