Art. 6.
Determinazione  delle  quote  di  capacita'  operativa   dirette   al
   controllo  delle  posizioni  di  taluni contribuenti soggetti alla
   disciplina dei parametri.
 
  1. Per i periodi  d'imposta  per  i  quali  sono  effettuabili  gli
accertamenti  in  base ai parametri, una quota non inferiore al venti
per cento della capacita' operativa centralizzata  della  Guardia  di
finanza e' dedicata al controllo delle posizioni fiscali per le quali
risultino ricavi o compensi di ammontare superiore a quello derivante
dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato nei
periodi  d'imposta  precedenti in presenza di indicatori di carattere
economico  -  aziendale  che  risultino  anomali  rispetto  a  quelli
risultanti  dalle  precedenti  dichiarazioni  presentate dagli stessi
contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico
di appartenenza nell'ambito di una stessa area territoriale.
  2. Ai fini della individuazione delle posizioni fiscali indicate al
precedente comma, saranno elaborati, per i periodi  d'imposta  per  i
quali  sono  effettuabili  gli  accertamenti  in  base  ai parametri,
indicatori di carattere economico  -  aziendale,  quali  la  ricarica
lorda,  la rotazione di magazzino, la produttivita' o resa oraria per
addetto e la congruita' dei costi  sulla  base  dei  dati  risultanti
dalle  dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, tenendo
conto dell'area territoriale della  regione  nella  quale  e'  svolta
l'attivita'.
  3.  Per  i  periodi  d'imposta  per  i  quali sono effettuabili gli
accertamenti in  base  ai  parametri,  una  quota  non  inferiore  al
quindici  per  cento  della  capacita'  operativa  degli uffici delle
entrate e' dedicata al controllo delle dichiarazioni  dei  redditi  e
dell'imposta  sul valore aggiunto dalle quali risulti un ammontare di
ricavi,  di  compensi  e  del  volume  d'affari  inferiore  a  quello
derivante  dall'applicazione  dei  parametri approvati con il decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  29  gennaio  1996  come
modificato  dalle  disposizioni  contenute  nei  precedenti articoli.
Nell'ambito  della  predetta  quota  di  capacita'   operativa   sono
ricompresi  anche  i  controlli  previsti  dal  comma  1, che saranno
espletati dagli  uffici  delle  entrate  tenendo  anche  conto  della
distribuzione  territoriale  dei soggetti da sottoporre a controllo e
della numerosita' degli stessi rispetto alla frequenza dei  controlli
sulla totalita' dei contribuenti interessati.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 marzo 1997
 
                                                Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                     Prodi
 Il Ministro delle finanze
         Visco
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 109