Art. 6. Determinazione delle quote di capacita' operativa dirette al controllo delle posizioni di taluni contribuenti soggetti alla disciplina dei parametri. 1. Per i periodi d'imposta per i quali sono effettuabili gli accertamenti in base ai parametri, una quota non inferiore al venti per cento della capacita' operativa centralizzata della Guardia di finanza e' dedicata al controllo delle posizioni fiscali per le quali risultino ricavi o compensi di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato nei periodi d'imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economico - aziendale che risultino anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza nell'ambito di una stessa area territoriale. 2. Ai fini della individuazione delle posizioni fiscali indicate al precedente comma, saranno elaborati, per i periodi d'imposta per i quali sono effettuabili gli accertamenti in base ai parametri, indicatori di carattere economico - aziendale, quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttivita' o resa oraria per addetto e la congruita' dei costi sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, tenendo conto dell'area territoriale della regione nella quale e' svolta l'attivita'. 3. Per i periodi d'imposta per i quali sono effettuabili gli accertamenti in base ai parametri, una quota non inferiore al quindici per cento della capacita' operativa degli uffici delle entrate e' dedicata al controllo delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto dalle quali risulti un ammontare di ricavi, di compensi e del volume d'affari inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 come modificato dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli. Nell'ambito della predetta quota di capacita' operativa sono ricompresi anche i controlli previsti dal comma 1, che saranno espletati dagli uffici delle entrate tenendo anche conto della distribuzione territoriale dei soggetti da sottoporre a controllo e della numerosita' degli stessi rispetto alla frequenza dei controlli sulla totalita' dei contribuenti interessati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 1997 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro delle finanze Visco Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1997 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 109