(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
 
SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI VA APPLICATA LA RIDUZIONE DEL  VALORE  DEI
   BENI STRUMENTALI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 2.
 
   La  riduzione  del venti per cento stabilita dall'art. 2, comma 1,
del presente decreto ai fini della determinazione del valore dei beni
strumentali  va  applicata  ai  soggetti  che  svolgono  le  seguenti
attivita':
     a)  intermediari  di  commercio  (da  codice  51.11.0  a  codice
51.19.0);
     b) altri trasporti terrestri, regolari,  di  passeggeri  (codice
60.21.0);
     c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
     d)  altri  trasporti  su  strada,  non  regolari,  di passeggeri
(codice 60.23.0);
     e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
     f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
     g) attivita' delle lavanderie per alberghi, ristoranti,  enti  e
comunita' (codice 93.01.1);
     h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (93.01.2).