Allegato 1 SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI VA APPLICATA LA RIDUZIONE DEL VALORE DEI BENI STRUMENTALI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 2. La riduzione del venti per cento stabilita dall'art. 2, comma 1, del presente decreto ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali va applicata ai soggetti che svolgono le seguenti attivita': a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0); b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0); c) trasporto con taxi (codice 60.22.0); d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0); e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0); f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0); g) attivita' delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunita' (codice 93.01.1); h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (93.01.2).