Allegato 2 NOTA TECNICA E METODOLOGICA RELATIVA ALLE MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 GENNAIO 1996. La fase di applicazione della metodologia relativa all'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 1995 ha subito alcune modifiche rispetto a quanto esposto nel paragrafo 2 della nota tecnica e metodologica allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996. Tali modifiche hanno riguardato sia la definizione di alcune "voci" e variabili sia il "fattore di adeguamento": quelle relative alla definizione delle "voci" e variabili sono contenute negli articoli da 2a 4 del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelle riguardanti la ridefinizione del "fattore di adeguamento" hanno la finalita' di: attenuare il fenomeno riscontrato l'anno precedente per il quale al decrescere del ricavo dichiarato, pur crescendo il maggior ricavo richiesto, la somma dei due ricavi risultava decrescente; favorire i contribuenti che hanno un ricavo dichiarato vicino a quello di riferimento. Infatti il nuovo elemento del fattore di adeguamento e' tale da incidere in misura molto ridotta se il ricavo dichiarato e' vicino a quello di riferimento, mentre la sua influenza cresce all'aumentare della distanza fra il ricavo di riferimento e quello dichiarato. La formula del fattore di adeguamento e' la seguente: 2 Rr - Rd (Rr - Rd) Fa = ----------- * W + ----------- Rr - Ri (Rr) Fa = fattore di adeguamento Rr = ricavo o compenso di riferimento Rd = ricavo o compenso dichiarato Rr - Rd = maggior ricavo o compenso di riferimento Ri = ricavo o compenso dell'intervallo di confidenza Rr - Ri = intervallo di confidenza W = costante dove la costante e' stata posta pari a 0,019 per i contribuenti che hanno iniziato l'attivita' da meno di 5 anni e 0,020 per tutti gli altri. I valori minimo e massimo del fattore di adeguamento sono stati posti, rispettivamente, pari a 0,1 e 0,9. Il maggior ricavo o compenso richiesto ai contribuenti non puo' essere in ogni caso inferiore a lire. 500.000.