Art. 4.
 Adempimenti delle tesorerie dello Stato in caso di notifica di  atti
di  pignoramento  o  sequestro  contro  amministrazioni  dello  Stato
centrali o periferiche.
  La  tesorerie  dello  Stato,  in  caso  di  notifica  di  atti   di
pignoramento   o   sequestro   contro  amministrazioni  dello  Stato,
effettuano i relativi accantonamenti soltanto nei casi in cui da tali
atti esecutivi si desuma che il relativo titolo  esecutivo  e'  stato
notificato  all'amministrazione  esecutata e questa non ha provveduto
al pagamento nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 14, comma
1, del decreto-legge 31 novembre 1996, n. 669, convertito nella legge
28 febbraio 1997, n. 30.
  Nel casi in cui dagli atti esecutivi  non  possa  desumersi  quanto
indicato  nel comma precedente, la tesoreria si astiene dall'eseguire
l'accantonamento e nella dichiarazione di terzo fa  presente  di  non
aver   effettuato   alcun   accantonamento  in  quanto  dall'atto  di
pignoramento o  sequestro  non  si  desume  che  il  relativo  titolo
esecutivo  e'  stato  notificato  all'amministrazione esecutata e che
questa non ha provveduto  al  pagamento  nonostante  sia  scaduto  il
termine  di  sessanta  giorni  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,  convertito  nella  legge  28
febbraio 1997, n. 30.
   Roma, 2 aprile 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1997
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 48