Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente  art.  1,  dovranno  pervenire,  con  l'osservanza   delle
modalita'   indicate   negli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale del 10 febbraio 1997, entro le  ore  13  del  giorno  30
aprile 1997.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo  decreto  del  10  febbraio
1997.