Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente art. 2, avra' inizio, in base all'art. 4,  secondo  comma,
del  decreto  ministeriale 24 febbraio1994, citato nelle premesse, il
collocamento della  dodicesima  tranche  dei  titoli  stessi  per  un
importo  massimo  del  10  per cento dell'ammontare nominale indicato
all'art. 1 del presente decreto; tale tranche  sara'  riservata  agli
operatori  "specialisti  in  titoli  di  Stato" che hanno partecipato
all'asta della undicesima tranche e verra' assegnata con le modalita'
indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto  del  10  febbraio
1997, in quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
17 del giorno 30 aprile 1997.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art.  1
del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli  stessi  operatori  ammessi  a   partecipare   al   collocamento
supplementare.