Art. 3.
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente  art.  2, avra' inizio, in base all'art. 4, secondo comma,
del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse,  il
collocamento  della  quattordicesima tranche dei titoli stessi per un
importo massimo del 10 per  cento  dell'ammontare  nominale  indicato
all'art.  1  del  presente decreto; tale tranche sara' riservata agli
operatori "specialisti in titoli  di  Stato"  che  hanno  partecipato
all'asta   della  tredicesiam  tranche  e  verra'  assegnata  con  le
modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto  del  27
gennaio 1997, in quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
17 del giorno 29 aprile 1997.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art.  1
del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli  stessi  operatori  ammessi  a   partecipare   al   collocamento
supplementare.