Art. 6.
  Il rinnovo dei buoni del  Tesoro  poliennali  12%,  di  scadenza  1
maggio 1997, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con
decorrenza,  ad  ogni  effetto,  dal 1 febbraio 1997; dovranno essere
corrisposti dietimi d'interesse per novantuno giorni.
  All'atto del rinnovo, sara' corrisposto all'esibitore dei buoni  da
rinnovare  l'eventuale  importo  pari alla differenza fra il capitale
nominale stesso ed il  prezzo  di  aggiudicazione  dei  nuovi  buoni;
qualora  il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla
pari, l'esibitore stesso e' tenuto ad effettuare il versamento  della
somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale
dei  titoli  rinnovati.  In  ogni  caso  sui  buoni in scadenza sara'
operata la ritenuta di cui al decreto-legge  19  settembre  1986,  n.
556,  convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n.
759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per
difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Sono trasferiti ai nuovi  buoni,  senza  che  occorra  al  riguardo
alcuna  autorizzazione  o formalita', l'intestazione ed i vincoli dei
buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1  maggio  1997,  versati
per il rinnovo.