Art. 7.
  Le richieste di rinnovo dei buoni del  Tesoro  poliennali  12%,  di
scadenza  1  maggio  1997,  nominativi,  dovranno essere compilate su
apposite distinte descrittive dei buoni ad esse  uniti  e  presentate
soltanto  presso  le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono
essere esibite dagli incaricati della  Banca  d'Italia  stessa  o  da
altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.
  Le  richieste  di rinnovo possono essere firmate e presentate anche
da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.  La  Banca
d'Italia  rilascera'  apposite  ricevute per il capitale nominate dei
nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio secondo, a favore delle
filiali della  Banca  d'Italia,  tramite  le  competenti  sezioni  di
tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritito
delle ricevute rilasciate.
  I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1
maggio  1997,  nominativi, che non intendano avvalersi della facolta'
di chiederne il  rinnovo  con  le  modalita'  indicate  nel  presente
articolo,  dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del
Tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali
del Tesoro, nei termini e con le  modalita'  previste  dalle  vigenti
disposizioni in materia di debito pubblico; sara' operata la ritenuta
di  cui  al  citato  decreto-legge  19  settembre  1986,  n. 556, con
arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.