Art. 17.
  Il 2 maggio 1997 la  Banca  d'Italia  provvedera'  a  versare,  con
valuta  stesso  giorno,  presso  la  sezione  di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato, il controvalore del  capitale  nominale  dei
certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente
al  rateo  di  interesse  semestrale  al  lordo  per  un giorno. Tale
versamento sara' effettuato, altresi', al netto della provvigione  di
collocamento di cui al precedente art. 8.
  La  predetta sezione di tesoreria rilascera', per detti versamenti,
separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con
imputazione  al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo
al controvalore  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3242  per  quello
relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.