Art. 5. Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1 maggio e al 1 novembre di ogni anno. La prima cedola e' pagabile il 1 novembre 1997 e l'ultima il 1 maggio 2004. Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996. La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verra' determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico. Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.