Art. 7.
 Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la   Banca
d'Italia, le banche, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare
iscritte  all'albo  istituito  presso  la  Consob,  che esercitano le
attivita' indicate nei punti a), b), c) e d) dell'art.  1,  comma  3,
del  decreto  legislativo  23  luglio  1996,  n. 415. Detti operatori
partecipano in proprio e per conto terzi, ad  eccezione  della  Banca
d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.
  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.