Art. 5.
  1. Al fine di valutare l'andamento del presente piano, i suini sono
sottoposti a  controllo  sierologico  annuale  a  cura  del  servizio
veterinario  della  azienda  unita'  sanitaria  locale secondo quanto
previsto dall'allegato V.
  2. Le regioni e le province autonome, organizzano la  raccolta  dei
campioni in modo da sfruttare ogni possibile sinergia con altri piani
ufficiali  di  sorveglianza  attuali per la specie suina, asicurando,
comunque, il numero di campioni previsti in allegato V.
  3. Le prove sierologiche sono eseguite esclusivamente da lavoratori
degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio
secondo le metodiche previste in allegato VI.
  4. Il solo riscontro di sieropositivita' alla glicoproteina E,  non
comporta l'adozione di provvedimenti di polizia veterinaria.
  5.  In  caso  di presenza della malattia si applica quanto previsto
dalla ordinanza ministeriale 29 luglio 1982.