Art. 2. 1. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 750 devono presentare, in luogo dei modelli approvati dall'art. 1 del relativo decreto ministeriale del 14 febbraio 1997, il modello sintetico, denominato 750PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa previste nell'allegato 2 al presente decreto. Nello stesso allegato e' riprodotta la busta da utilizzare per la presentazione del modello 750PC e sono indicate le caratteristiche tecniche di stampa della stessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 1997 Il Ministro: VISCO