Art. 2.
   1.  I  soggetti  che  utilizzano  sistemi   informatici   per   la
compilazione  della  dichiarazione  dei  redditi  modello  750 devono
presentare, in luogo dei modelli approvati dall'art. 1  del  relativo
decreto  ministeriale  del  14  febbraio  1997, il modello sintetico,
denominato 750PC, redatto secondo le specifiche  tecniche  di  stampa
previste  nell'allegato  2 al presente decreto. Nello stesso allegato
e' riprodotta la busta da utilizzare per la presentazione del modello
750PC e sono indicate le caratteristiche  tecniche  di  stampa  della
stessa.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 18 aprile 1997
                                                   Il Ministro: VISCO