Art. 10.
  1.   Per   gli   interventi  eseguiti  in  occasione  degli  eventi
alluvionali, il Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  ad  erogare
compensi  per  lavoro  straordinario al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre  i  limiti
stabiliti  dalla  legge  8  marzo  1985,  n.  72  e  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 20 luglio 1977, n. 422.
  2. All'onere di lire 40 milioni di  cui  al  comma  1,  comprensivo
anche  delle spese di missione del personale e dei costi operativi si
provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di  previsione  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Tali somme sono trasferite su
pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.