Art. 10. 1. Per gli interventi eseguiti in occasione degli eventi alluvionali, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1977, n. 422. 2. All'onere di lire 40 milioni di cui al comma 1, comprensivo anche delle spese di missione del personale e dei costi operativi si provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali somme sono trasferite su pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.