Art. 11.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza   e,   pertanto,  eventuali  oneri  derivanti  da  ritardi,
inadempienze o contenzioso, a qualsiasi  titolo  insorgente,  sono  a
carico dei bilanci degli enti attuatori.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 aprile 1997
                                              Il Ministro: Napolitano