Art. 3. 1. Il commissario delegato entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale predispone un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica sulla base dell'elenco dei principali dissesti verificatisi nel periodo ottobre, novembredicembre 1996 redatto dal comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 3. Nel piano sono altresi' individuati gli enti attuatori dei singoli interventi e, previa ulteriore verifica, le occorrenze finanziarie necessarie per ciascun intervento prioritario nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 5 dell'art. 2. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a carico del bilancio regionale. 2. Il piano deve tener conto anche degli interventi di somma urgenza, di pronto intervento e d'emergenza gia' attivati o da attivare, a cura delle Amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui trattasi. 3. Il piano comprende, altresi', l'avvio di attivita' progettuali finalizzate a riassetto idrogeologico complessivo delle aree danneggiate. 4. I progetti del piano di cui al comma 3 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi. 5. Il piano deve essere trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto. 6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano puo' essere rimodulato e sara' trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto. 7. L'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi, previsti nel piano di cui al presente articolo, deve intervenire entro dieci giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile. 8. I progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma 1 devono essere redatti entro cinquanta giorni dall'affidamento dell'incarico. Gli incarichi di progettazione esecutiva possono essere affidati anche a liberi professionisti di qualificata esperienza nel settore. 9. L'esame dei progetti, che deve intervenire entro dieci giorni dall'inoltro dei medesimi da parte dei progettisti, e' effettuato mediante conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con poteri ivi previsti anche riguardo l'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistico territoriali. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinche', una volta che lo stesso sia approvato; i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati, il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere puo' essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti. 10. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla presa d'atto del piano o della sua rimodulazione ed i lavori ebbono essere eseguiti entro i successivi nove mesi.