Art. 3.
 1. Il commissario delegato entro quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale
predispone un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e  di
prima   sistemazione   idrogeologica   sulla   base  dell'elenco  dei
principali    dissesti    verificatisi    nel    periodo     ottobre,
novembredicembre 1996 redatto dal comitato tecnico di cui all'art. 2,
comma  3.  Nel piano sono altresi' individuati gli enti attuatori dei
singoli  interventi  e,  previa  ulteriore  verifica,  le  occorrenze
finanziarie  necessarie per ciascun intervento prioritario nei limiti
delle disponibilita' di cui al comma 5 dell'art.  2.  Possono  essere
ricompresi  nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente
ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a  carico  del
bilancio regionale.
  2.  Il  piano  deve  tener  conto  anche  degli interventi di somma
urgenza, di pronto  intervento  e  d'emergenza  gia'  attivati  o  da
attivare,  a  cura  delle  Amministrazioni  competenti  a seguito del
verificarsi degli eventi di cui trattasi.
  3. Il piano comprende, altresi', l'avvio di  attivita'  progettuali
finalizzate   a   riassetto   idrogeologico  complessivo  delle  aree
danneggiate.
  4. I progetti del piano di cui al  comma  3  comprendono  anche  le
opere  necessarie  a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le
popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi  a
quelli verificatisi.
  5.  Il piano deve essere trasmesso al Dipartimento della protezione
civile per la relativa presa d'atto.
  6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il  piano  puo'  essere
rimodulato  e sara' trasmesso al Dipartimento della protezione civile
per la relativa presa d'atto.
  7. L'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi,
previsti nel piano di cui  al  presente  articolo,  deve  intervenire
entro dieci giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della
protezione civile.
  8. I progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma 1
devono   essere   redatti  entro  cinquanta  giorni  dall'affidamento
dell'incarico.  Gli  incarichi  di  progettazione  esecutiva  possono
essere   affidati   anche  a  liberi  professionisti  di  qualificata
esperienza nel settore.
  9. L'esame dei progetti, che deve intervenire  entro  dieci  giorni
dall'inoltro  dei  medesimi  da  parte dei progettisti, e' effettuato
mediante conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma
59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con poteri  ivi  previsti
anche   riguardo   l'acquisizione   di  autorizzazioni  ambientali  e
paesaggistico territoriali. Alla conferenza  sono  invitati  tutti  i
soggetti  abilitati  ad  esprimere  pareri,  nulla  osta  e visti sul
progetto affinche', una volta che lo stesso sia approvato;  i  lavori
possano  essere  immediatamente  appaltati. In caso di assenza di uno
dei soggetti invitati, il parere si intende  reso  favorevolmente  in
modo irrevocabile.
  Il parere puo' essere espresso positivamente anche a maggioranza in
deroga alle norme vigenti.
  10. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla
presa  d'atto  del piano o della sua rimodulazione ed i lavori ebbono
essere eseguiti entro i successivi nove mesi.