Art. 7. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonche' per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e per le esigenze di lavoro straordinario prestato dal personale della prefettura di Treviso, e' assegnata al commissario delegato complessivamente la somma di lire novanta milioni. A detti interventi si applicano le deroghe di cui al precedente art. 4 e al relativo onere si provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.