Art. 2.
  1.  La  misura  del  margine  da  versare  al Fondo di garanzia dei
contratti da parte di ciascun partecipante alle negoziazioni e'  pari
a  quattro  volte  la  somma  del  controvalore medio giornaliero dei
contratti a pronti, dei premi  acquistati  e  delle  basi  dei  premi
venduti   aventi  ad  oggetto  azioni,  obbligazioni  convertibili  e
warrant,  negoziati  in  Borsa  ed  ivi  stipulati  dal  partecipante
medesimo  nei  due  mesi  precedenti  la  data di calcolo (cosiddetto
periodo di riferimento) moltiplicato 0,50%.
  2. Il margine dovuto  da  ciascun  partecipante  alle  negoziazioni
viene  calcolato,  secondo  i criteri fissati al comma 1, con cadenza
mensile; qualora l'importo risultante da detto calcolo sia  inferiore
a   10.000.000   (dieci  milioni)  di  lire  il  margine  dovuto  dal
partecipante e' in ogni caso pari a 10.000.000 di lire.
  3.   Gli   intermediari   che   partecipano    alle    negoziazioni
successivamente   all'avvio  del  Fondo  di  cui  all'art.  25  delle
disposizioni, e per i quali il margine non possa  essere  determinato
secondo  le  modalita' indicate al comma 1, sono tenuti al versamento
di un margine nella misura di 10.000.000 (dieci milioni) di lire.
  4. Gli aderenti ricevono la comunicazione  del  margine  dovuto  da
parte  della  Cassa di compensazione e garanzia e, sulla base di tale
comunicazione,  procedono  all'adeguamento  del  margine  stesso  nei
termini e secondo le modalita' fissati nel regolamento della Cassa di
compensazione e garanzia.
  5.  La  comunicazione di cui al comma 4 da parte della Cassa, ed il
conseguente adeguamento del margine da parte di ciascun  partecipante
alle  negoziazioni  hanno  luogo  a  condizione che la variazione del
margine  calcolato  rispetto  all'ammontare   gia'   costituito   sia
superiore a un ammontare determinato come segue:
   per  i margini dovuti fino a un importo di 200 milioni di lire: al
10% con un minimo di 5 milioni di lire;
   per i margini dovuti, maggiori di 200 milioni e fino a un miliardo
di lire: al 5% con un minimo di 20 milioni di lire;
   per i margini dovuti oltre un miliardo di lire:  al  2,5%  con  un
minimo di 50 milioni di lire.