ALLEGATO COMMISSIONE PROVINCIALE DI MILANO PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI VERBALE N. 2 DEL 6 NOVEMBRE 1995 L'anno millenovecentonovantacinque il giorno 6 del mese di novembre alle ore 15,30, si e' riunita in una sala del Settore all'Urbanistica e al Territorio, Regione Lombardia, la Commissione Provinciale di Milano per la Tutela della Bellezze Naturali. L'ordine del giorno e' il seguente: 1) esame progetto CIMEP relativo al P.Z. - Cascina Caimera. 2) Varie ed eventuali. sono presenti alla riunione: Il Dirigente del Servizio BB.AA Presidente delegato con D.P.G.R. n. 65330 del 26.09.95. Arch. Antonio Corradi Arch. Lucia Gremmo Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici Arch. Alberto Ferruzzi Esperto Dott. Ezio Antonini Esperto Arch. Giovanni Praderio Esperto Ing. Giovanni Bosisio Esperto Sono presenti senza diritto di voto i Sigg. S. Ripedi e L. Cascitelli in rappresentanza del Comune di Milano, i Sigg. A. Defendi e I. Granate, in rappresentanza del CIMEP, invitati dal Comune di Milano. Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Lina Di Nocco, funzionario del Servizio Beni Ambientali. Verificata la regolarita' della convocazione dei membri della Commissione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15,40. I rappresentanti del Comune di Milano, illustrano la cartografia e la documentazione richiesta dalla Commissione nella seduta del 27 ottobre u.s. In particolare l'Arch. Corradi invita gli stessi a riferire sull'elaborato di sezione trasversale richiesto, con evidenziato il Naviglio, il sedime attuale e il rilevato dell'autostrada. Forniti i chiarimenti e le delucidazioni i funzionari comunali e i rappresentanti del CIMEP vengono invitati ad uscire dall'aula per permettere alla Commissione di discutere ed esprimere le proprie valutazioni in merito al progetto in esame. Dopo attenta discussione e valutazione degli elementi conoscitivi in possesso della Commissione, la stessa all'unanimita' esprime quanto segue. Premesso che la Commissione tiene conto nell'esaminare il presente progetto della circostanza che si tratta di un piano di edilizia residenziale pubblico e come tale, oggetto di un'attenzione particolare anche ai sensi di quanto prevede la Legge Regionale n. 57/85 art. 2, si esamina il nuovo progetto planivolumetrico presentato dagli uffici comunali e dal CIMEP, constatando: che lo stesso ha riportato la quasi totalita' della volumetria in un ambito accettabile, in quanto consente il cono visuale nei confronti dell'edificio della Chiesa Rossa, avvicinando gli edifici stessi al Quartiere Torretta. Inoltre la stessa viabilita' di accesso al quartiere e' stata semplificata ed e' mantenuta del tutto indipendente dall'Alzaia del Naviglio e la stessa viene mantenuta nelle sue attuali caratteristiche e sezioni. Infine il planivolumetrico (integrato dalle dichiarazioni dei funzionari comunali presenti) mantiene la fascia a verde fra l'Alzaia e le nuove costruzioni, alla quota attualmente esistente, permettendo cosi' di conservare il carattere e la destinazione del Naviglio come opera di ingegneria idraulica. In conclusione si esprime parere favorevole con le seguenti condizioni: a) che il planivolumetrico venga integrato da un progetto di sistemazione delle aree a verde, che dovra' essere orientato al mantenimento del cono ottico e di sistemazione al contorno dell'edificato con alberature e spazi liberi; b) che in relazione alla progettazione del verde venga compiuto un ulteriore sforzo per tentare di migliorare l'assetto distributivo dei fabbricati, anche perche' le tipologie adottate sono diversificati in tre blocchi tra loro non collegati da un disegno urbano riconoscibile. Alle ore 18.15, dopo aver fissato la data del nuovo incontro per il 22.11.95, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Il presidente: CORRADI Il segretario: DI NOCCO COMMISSIONE PROVINCIALE DI MILANO PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI VERBALE N. 3 DEL 22 NOVEMBRE 1995 L'anno millenovecentonovantacinque il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 15.30, si e' riunita in una sala del Settore Urbanistica e Territorio, Regione Lombardia, la Commissione Provinciale di Milano per la Tutela delle Bellezze Naturali. L'ordine del giorno e' il seguente: 1) Piano di recupero via Magolfa, Alzaia Naviglio Pavese, via Gola, via Pichi della Soc. Monterosa. 2) Piano di recupero della Cooperativa Edilizia Centro Storico. 3) Varie ed eventuali. Sono presenti alla riunione: Il Dirigente del Servizio BB.AA. Presidente Delegato con D.P.G.R. n. 65330 del 26.9.95 Arch. Antonio Corradi Arch. Lucia Gremmo Soprintendente ai Beni Ambientali e Architettonici Dott.ssa Ceresa Mori Soprintendente ai Beni Archeologici Arch. Alberto Ferruzzi Esperto Dott. Ezio Antonini Esperto Arch. Giovanni Praderio Esperto Ing. Giovanni Bosisio Esperto Sono presenti senza diritto di voto i sigg. S. Ripedi, P. Simonetti e L. Cascitelli in rappresentanza del Comune di Milano. Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Lina Di Nocco, funzionario del Servizio Beni Ambientali. Verificata la regolarita' della convocazione dei membri della Commissione e la presenza del numero legale, il Presidente, dichiara aperta la seduta alle ore 9,45. Prima di introdurre gli argomenti all'o.d.g. informa la Commissione che il Consiglio di Stato, in data 17.11.95, ha annullato la sospensiva del TAR della delibera di G.R. relativa all'approvazione definitiva del vincolo Naviglio Grande e Pavese n. 62221 del 30.12.1994 integrata con deliberazione di G.R. n. 66796 dell'11.4.95. Egli chiarisce anche come questo non incida sul proseguimento dei lavori della Commissione stessa. Passa quindi ad illustrare le modifiche apportate al P.Z. Cascina Caimera alla luce di quanto emerso dalla seduta del 6 novembre u.s.. L'Arch. Gremmo chiede di avere chiarimenti di tipo procedurale generale, prima di entrare nel dettaglio del progetto. In particolare chiede quale sia l'orientamento giuridico mediante il quale si devono esaminare i progetti. La Soprintendenza, finche' non sara' chiarito l'iter di applicazione dei criteri di gestione del vincolo pensa di mandare tutto in decorrenza termini, salvo casi abnormi che verranno esaminati ai sensi dell'art, 7 legge 1497/39. L'Arch. Corradi informa che dopo l'esame da parte della Commissione di tutti quei progetti oggetto di osservazioni accolte con la soprindicata delibera di G.R. 62221/94, la Regione ha intenzione di predisporre una nuova delibera modificativa ed integrativa dell'altra cosi' da risolvere tutti i dubbi fin qua emersi. La necessita' di una nuova delibera viene auspicata anche dai rappresentanti del Comune di Milano. A tale proposito l'arch. Ferruzzi si augura che quanto riportato nella futura delibera venga inserita in una variante di P.R.G. del Comune. A questo punto l'Arch. Corradi consiglia di far entrare i rappresentanti della Societa' Monterosa perche' illustrino il progetto di recupero sito fra via Magolfa, Alzaia Naviglio Pavese, via Gola e via Pichi. L'arch. Cacciadominioni prende la parola alle ore 10,50 e con l'ausilio di documenti cartografici espone il progetto. Alle ore 11,00 escono i rappresentanti della Societa' Monterosa ed entrano quelli della Cooperativa Centro Storico. In questo caso illustra l'intervento l'architetto Pichi. Terminata l'illustrazione anche quest'ultimo insieme ai suoi collaboratori si allontana dall'aula. La Commissione quindi procede prima di tutto a dare una valutazione sugli ulteriori elementi fornitigli, relativi all'intervento Cascina Caimera, che si sintetizza nel modo seguente: - va bene la soluzione del verde prospettata nell'elaborato redatto dallo studio degli Architetti Balzari Berroni, Curani Balzari e Simone Bay. - Accettabile risulta la soluzione planivolumetrica ivi rappresentata, a condizione che l'accesso ciclabile indicato sull'Alzaia del Naviglio pavese, venga posizionato a confine con il Quartiere Torretta. Si passa ad esaminare il Piano di recupero via Magolfa, Alzaia Naviglio Pavese, via Gola, via Pichi. Dopo attento esame i componenti la Commissione, con l'astensione dell'arch. Praderio, esprimono il seguente parere: - l'intervento e' inserito in una vasta area accidentalmente ricavata in un grande isolato edificato in piu' epoche, per cui l'ambito di intervento non si caratterizza per una peculiarita' urbana ma per la casualita' del suo perimetro. L'edificazione infatti segue il perimetro dei confini, cercando di ricreare un ambiente gradevole per le viste interne. Il conseguimento del proposito di coprire i confini ha portato ad edifici di varia altezza, superando i venti metri in aderenza dei frontespizi sul Naviglio e sulla via Gola. Conseguentemente a questi assunti si richiede che venga limitata all'aderenza al costruito l'edificazione in altezza e sia ampliato il tessuto dei corpi bassi anche creando una trama di corti interne purche' di limitate dimensioni. Dovra' essere comunque evitata la previsione di corpi in altezza che non risultino giustificati dall'esistenza dei frontespizi come la torre centrale, di sette piani e l'edificio di otto piani sull'Alzaia del Naviglio Pavese arretrata rispetto a quello di pura copertura del frontespizio. L'edificazione sulla via Gola dovra' essere limitata in altezza al raggiungimento della gronda degli edifici esistenti. Allo ore 13,40 il Presidente dichiara terminata la riunione e prima di congedare la Commissione concorda la data della prossima seduta che e' fissata per il giorno 30.11.95, ore 11,15. Il presidente: CORRADI Il segretario: DI NOCCO Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali Verbale n. 12 del 30 luglio 1996 L'anno millenovecentonovantasei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 9.15, si e' riunita in una sala del Settore Urbanistica e Territorio, Regione Lombardia, la Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali. L'ordine del giorno, concordato con i componenti della Commissione nella seduta del giorno 15 luglio u.s. e comunicato all'Avv. Antonini e' il seguente: 1) determinazioni a seguito dell'incontro con il rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato avvenuta il 28.05.96; Sono presenti alla riunione: Il Dirigente del Servizio BB.AA Presidente delegato Arch. Antonio Corradi con D.P.G.R. n. 65330 del 26.09.95 Arch. Giovanni Praderio Esperto Arch. Alberto Ferruzzi Esperto Avv. Ezio Antonini Esperto Ing. Giovanni Bosisio Esperto E' presente senza diritto di voto l'Arch. L. Cascitelli in rappresentanza del Comune di Milano. Svolge le funzioni di segretario il Presidente delegato. Verificata la regolarita' della convocazione dei membri della Commissione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.30. In relazione al I punto dell'ordine del giorno, l'Arch. Ferruzzi procede ad illustrare la proposta di documento predisposta dall'Avv. Antonini ed integrata dallo stesso Ferruzzi, relativa alle determinazioni conseguenti all'incontro del 28.05.96 della Commissione con il rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato in merito all'integrazione delle norme e dei criteri allegati al vincolo, al fine di evitare che interpretazioni rigide e letterali della normativa vanifichino i presupposti stessi che avevano ispirato la stesura dei criteri. La proposta di documento e' la seguente: 1 - Sono stati sottoposti alla Commissione alcuni piani attuativi che insistono in aree comprese nell'ambito in Comune di Milano, fra il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese, vincolato con deliberazioni n. 3 del 28 aprile 1993 e n. 3 del 15 febbraio 1994 dalla Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali e approvato definitivamente con delibera della Giunta Regionale del 30 Dicembre 1994, n. V/62221. In particolare sono stati presi in esame il piano ex lege 167 nell'area della cascina Caimera e i piani attuativi Deneb, Imm. Monte Rosa, Centro Storico, Morivione, Ronchetto sul Naviglio ed altri. L'esame approfondito di tali piani - che ha talvolta condotto ad una profonda rielaborazione dei piani stessi - ha evidenziato la necessita' di apportare alcune specificazioni alla normativa contenuta nei criteri del vincolo. Cio' per evitare che un'interpretazione rigida e letterale della normativa vanificasse i presupposti stessi che avevano indotto la stesura dei criteri. Il vincolo ha infatti ragione d'essere solo se la tutela dei valori protetti trova la capacita' di realizzarsi sul territorio attraverso opere corrette in grado di dare giusta forma ed assetto al paesaggio. I valori protetti si presentano, per l'articolata espansione edilizia e i caratteri sociali della zona presa in esame, complessi. Essi sviluppano una rete di relazioni ed equilibri fra i diversi elementi paesistici che gli elaborati cartografici ed i criteri proposti evidenziano chiaramente nel loro insieme e nelle singole parti, ma che solo la capacita' progettuale puo' interpretare nelle relazioni intrinseche fra i diversi elementi o gruppi di questi, presi in esame caso per caso. L'applicazione della normativa necessita quindi, rispetto alle iniziative edilizie contenute nei piani attuativi che insistono in aree comprese nell'ambito vincolato, di specificazioni che permettano il raggiungimento di un risultato finale accettabile. Si sottolinea in particolare che i piani attuativi (a differenza degli interventi puntuali oggetto di concessione o autorizzazione edilizia) hanno carattere urbanistico, costituendo l'approfondimento in dettaglio di previsioni del P.R.G.: essi pertanto vanno esaminati anche in vista del risultato complessivo e non solo nei particolari dell'intervento progettato, in vista della miglior tutela dei valori protetti. Come e' noto, la proposta di vincolo e' stata accompagnata dalla elaborazione di rilievi e descrizioni dello stato di fatto molto analitica e puntuale: indicando per tutto l'ambito considerato non solo gli orientamenti per la stesura dei piani attuativi, ma anche norme e criteri di maggior dettaglio per la tutela delle aree a verde nonche' per la conservazione e la valorizzazione del tessuto edificato. Si tratta quindi di dare una lettura interpretativa alla normativa che consenta di recuperare i valori da tutelare senza mortificare la costruzione di un nuovo paesaggio. Lo scopo e' quello di assicurare una trama territoriale della memoria dei luoghi non con un'operazione di restauro "scenografico" che riporti il paesaggio ad uno stato preesistente, ma con un'azione progettuale che, conservando le piu' significative persistenze morfologiche, sia in grado di sviluppare opere e situazioni nuove ben integrate con l'esistente. L'antica tipologia morfologica nei rapporti fra costruito e aree verdi puo' pero' svilupparsi e ridefinirsi nell'area anche mediante l'acquisizione di piu' moderne presenze edilizie nel territorio. Si e' verificato il caso di alcune soluzioni di progetto che sono apparse tali da assicurare insieme un assetto urbanistico migliorativo ed una accettabile tutela dei valori protetti. Queste soluzioni, pur risultando in sintonia con gli obiettivi e l'ispirazione stessa del vincolo, trovano nel confronto con alcune singole disposizioni della normativa elementi di conflittualita'. Si tratta dunque - sempre nell'esame dei piani attuativi - di valutare caso per caso affrontando con senso di realta' la specifica situazione, cosi' da poter consentire la realizzazione di progetti che nella verifica appaiono rispondere alle peculiarita' intrinseche del vincolo e dei suoi motivi ispiratori, evitando che le proposte progettuali siano mortificate da una rigida applicazione di alcuni divieti puntuali. Quanto esposto concerne in modo particolare la tutela delle aree verdi: con specifico riferimento a quelle contrassegnate con la lettera C) (verde incolto) per il quale e' gia' prescritta nel vincolo "la progettazione e la manutenzione del verde". Nel vincolo rientrano in questa casistica quegli spazi che rappresentano sia una articolazione tipologica degli edifici a cortile collocati all'interno del tessuto edificato, sia la sopravvivenza della campagna che circondava Milano, nei casi in cui non ricalcano le fasce di rispetto lungo i canali o la ferrovia. Il vincolo si propone quale fine preminente quello di offrire opportunita' di progettazione, salvaguardando un assetto tipologico generale che puo' anche essere ricostruito con forme non identiche alle preesistenti, ma sempre nel rispetto delle tipologie caratterizzanti e qualificanti paesaggisticamente l'antica memoria dell'area. Nell'esame delle varie iniziative, sovente ci e' stato documentato come tali aree comprendano - come d'altra parte e' chiaramente indicato anche nella legenda della proposta di vincolo, a conferma dell'esattezza degli originali rilievi - vegetazione spontanea e pertinenze abbandonate. La rigida applicazione della normativa in questo caso avrebbe come conseguenza il contraddire le motivazioni stesse che hanno informato la stesura del vincolo, impedendo una progettazione migliorativa. Come si e' gia' detto infatti, i motivi ispiratori del vincolo mirano piu' ancora ad una conservazione rigorosamente integrale, ad una riqualificazione. La presenza di pertinenze abbandonate, o di aree di vegetazione spontanea che hanno perso la loro originaria identita', sono in realta' in attesa di proposte progettuali concrete in grado di riqualificarle e ridisegnarle, anche con presenze nuove che pero' siano in grado di suggerire o riproporre le antiche tipologie dell'area. In sintesi: i criteri generali del vincolo che informano la normativa, hanno in nuce i parametri che inducono a tutelare integralmente il verde solo se questo si presenta qualificato, mentre per il verde derelitto o spontaneo (verde C) si prevede ed anzi si auspica, un intervento progettuale migliorativo. In tali casi, la Commissione e' del parere che - qualora l'intervento di riqualificazione sia esteso ad un ambito significativo a scala urbana (attraverso un piano attuativo) la tutela del verde C possa essere considerata nel suo significato di insieme e non rigidamente secondo l'esatto perimetro cartografico: nel senso che nella progettazione debba essere assicurata una quantita' complessiva di verde rispettosa delle tipologie prima elencate in grado di testimoniare l'antico assetto morfologico dell'area. La progettazione dovra' riferirsi, per quel che concerne la quantita' e la distribuzione del verde, alle tipologie del passato, fermo restando che caso per caso andra' fatta una specifica valutazione della quantita' totale del verde, delle distribuzioni esistenti e delle modificazioni introdotte da ciascun singolo intervento. A titolo d'esempio, per favorire l'inserimento del piano ex lege 167 sull'area della Cascina Caimera si e' proceduto a suggerire (ottenendo nuove soluzioni progettuali adesive): 1) una distribuzione planivolumetrica dei fabbricati piu' compatta che permettesse di rientrare negli ambiti gia' riservati alla edificazione dalle planimetrie del vincolo; 2) un intervento di consistente rilievo nella progettazione delle grandi aree verdi esterne all'iniziativa e di quelle interne al comparto edificato. Il progetto rielaborato e infine approvato prevede la costituzione di aree boscate su tre lati del comparto edificato. La sistemazione degli alberi e la loro qualita' botanica sono state studiate da un noto esperto di progettazione del verde nelle loro peculiarita' intrinseche: altezze, colorazioni, forme e distribuzioni, col proposito di offrire una precisa e corretta riqualificazione paesistica rientrante nei canoni del vincolo. 2.- Un altro argomento spesso esaminato e' quello degli edifici contrassegnati con la lettera B: si tratta di edifici d'epoca, il cui valore tuttavia e' costituito prevalentemente dall'inserimento nel contesto ambientale, mancando invece pregi intrinseci. In questo caso la normativa di vincolo prevede quale unico intervento il restauro. Tale criterio si e' palesato in alcune occasioni gia' oggi inapplicabile, in quanto dall'epoca della rilevazione degli edifici spesso si sono ulteriormente degradati. Lo stesso si e' verificato nel caso di alcuni edifici di tipo A che, pur dotati originariamente di alcuni caratteri di maggior pregio, si trovano ora in condizioni di fatiscenza non recuperabile. Si propone anche in questo caso di consentire, nell'ambito dei piani attuativi, una maggiore liberta' per la Commissione di valutare l'intervento edilizio piu' idoneo, allo scopo di garantire il piu' corretto inserimento ambientale senza penalizzare inutilmente l'intervento e vanificare lo scopo precipuo del vincolo stesso. Analoghe considerazioni valgono per gli edifici C), con le seguenti precisazioni: la normativa di vincolo (che ammette per tali edifici interventi sino alla ristrutturazione edilizia), e' evidentemente dettata per gli interventi singoli. In sede di piano attuativo, potra' essere ammessa per gli edifici C) anche la ristrutturazione urbanistica, al fine di favorire una maggiore liberta' e qualita' della progettazione d'insieme. 3.- Un terzo argomento e' dato dall'art. 3 lettera d) delle "norme e criteri". In base a tale paragrafo, le altezze delle nuove costruzioni "non possono superare quelle dell'edificio della cortina perimetrale piu' qualificato secondo gli elenchi e le classificazioni allegate alle presenti norme". Come e' noto infatti l'area dei navigli e' caratterizzata in molti punti da una edilizia non omogenea, nella quale accanto a preesistenze piu' antiche sorgono edifici piu' recenti, frutto della notevole espansione edilizia degli anni '30 e del secondo dopoguerra. In tale situazione, applicandosi rigidamente la disposizione in esame, si giungerebbe al risultato di impedire altezze superiori agli edifici "piu' qualificati" e quindi piu' antichi, spesso non superiore a 1 o 2 piani: con la conseguenza negativa ad esempio di non poter mascherare i frontespizi nudi, dando una logica continuita' alle cortine. Pertanto anche in questo caso si propone di consentire una maggiore flessibilita', prevedendo che le altezze delle nuove costruzioni non possano essere superiori agli edifici piu' vicini della cortina perimetrale, anche qui secondo regole di buona composizione architettonica e di corretto inserimento ambientale. 4.- Il quarto argomento e' quello dei parcheggi. Come e' ben precisato nei criteri del vincolo, il tessuto urbano dell'area vincolata e' di particolare delicatezza, per cui gli interventi di riqualificazione debbono tendere a privilegiare i percorsi pedonali ed alla eliminazione della presenza anche visiva delle automobili. Questo obiettivo comporta la necessita' di dotazione di ampi parcheggi sotterranei sia di natura privata che pubblica: e che peraltro si ritiene opportuno collocare almeno prevalentemente sotto gli spazi edificati, evitando nei limiti del possibile l'uso in sotterraneo delle aree a verde, che ne verrebbero compromesse. D'altra parte e' anche da sconsigliare (come si e' riscontrato in piu' di una proposta di piano particolareggiato) la previsione di parcheggi misti pubblico-privato, qualora essi abbiano spazi a parcheggio pubblico insufficienti per assicurare una facile e corretta gestione, e di fatto non accessibili. Occorre pertanto promuovere la concentrazione dei parcheggi pubblici privilegiando: a) la loro collocazione al di sotto di spazi pubblici esistenti non destinati a verde (quali vie, piazze, parcheggi in superficie); b) l'utilizzo dei contributi di urbanizzazione per la realizzazione unitaria di strutture di parcheggio anche da parte di piu' piani attuativi congiunti. c) la collocazione dei parcheggi privati in sotterraneo avvenga nei limiti del possibile sotto il sedime costruito; e comunque in modo da compromettere al minimo indispensabile le aree verdi. Terminata la lettura del documento ed allontanato dalla sala l'Arch. Cascitelli che non fa parte della Commissione. VISTI gli art. 1 e 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497; VISTI gli art. 9 e 10 del regolamento di attuazione della legge 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357; VISTI gli art. 1, 2 e 7 della legge regionale 27 maggio 1985; n. 57 e successive modificazioni; Condiviso il documento sopraesposto la COMMISSIONE ad unanimita' di voti palesemente espressi DELIBERA Ad integrazione delle norme e dei criteri allegati al vincolo ex L. 1497/39 proposto con deliberazione n. 3 del 28 aprile 1993 dalla Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali sul tratto dei Navigli Grande e Pavese in Comune di Milano, e approvati con deliberazione n. 3 del 15 febbraio 1994 dalla predetta Commissione e definitivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione n. V/62221 del 30 dicembre 1994, quanto segue: Nell'esame dei piani attuativi interessanti l'area vincolata, ed ove richiesto dalla esigenza di assicurare al piano un migliore assetto urbanistico ed una migliore tutela dei valori: A) la tutela del verde C (incolto) per il quale e' prescritta "la progettazione e la manutenzione del "verde" deve essere assicurata nella progettazione in modo da riqualificare l'esistente; in tal senso essa puo' non coincidere con l'intero perimetro cartografico ma svilupparsi in modo piu' libero (senza evidentemente dar luogo a riduzioni significative). La progettazione si atterr{ agli antichi assetti morfologici in modo da riprodurre rapporti, anche se in forme nuove, tra edifici e spazi a verde analoghi a quelli che hanno qualificato il disegno del tessuto urbano della zona e che e' necessario salvaguardare. B) per i fabbricanti tutelati con le lettere A) e B) e' consentito di valutare l'intervento piu' idoneo, anche diverso dal restauro, allo scopo di garantire il piu' corretto inserimento ambientale. C) Per i fabbricanti tutelati con la lettera C), nei piani attuativi e' ammessa a giudizio della Commissione anche la ristrutturazione urbanistica. D) Con riferimento all'art. 3 lett. d) Norme e criteri, le altezze delle nuove costruzioni non potranno essere superiori agli edifici piu' vicini della cortina perimetrale, ove tale altezza sia necessaria per assicurare la migliore composizione architettonica e un corretto inserimento ambientale. Inoltre, con riferimento agli "Orientementi per la stesura dei piani attuativi" si raccomanda particolare attenzione alla previsione dei parcheggi sia pubblici che privati sotterranei, necessari per eliminare la presenza anche visiva delle automobili quantomento nelle aree di maggiore impatto ambientale. I parcheggi dovranno esser collocati in via prioritaria sotto il sedime fabbricato. Per i parcheggi pubblici nei limiti del possibile, dovra' essere curata la concentrazione degli stessi, allo scopo di garantire una maggiore efficienza di gestione: anche unificando le risorse con l'utilizzo unitario dei contributi di urbanizzazione afferenti piu' piani attuativi. Il presidente: CORRADI