(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
COMMISSIONE PROVINCIALE  DI  MILANO  PER  LA  TUTELA  DELLE  BELLEZZE
NATURALI
VERBALE N. 2 DEL 6 NOVEMBRE 1995
L'anno  millenovecentonovantacinque  il giorno 6 del mese di novembre
alle ore 15,30, si e' riunita in una sala del Settore all'Urbanistica
e al Territorio, Regione Lombardia,  la  Commissione  Provinciale  di
Milano per la Tutela della Bellezze Naturali.
L'ordine del giorno e' il seguente:
1) esame progetto CIMEP relativo al P.Z. - Cascina Caimera.
2) Varie ed eventuali.
sono presenti alla riunione:
Il Dirigente del Servizio BB.AA         Presidente delegato
con D.P.G.R. n. 65330 del 26.09.95.
Arch. Antonio Corradi
Arch. Lucia Gremmo                      Soprintendenza ai
                                        Beni Ambientali e
                                        Architettonici
Arch. Alberto Ferruzzi                  Esperto
Dott. Ezio Antonini                     Esperto
Arch. Giovanni Praderio                 Esperto
Ing. Giovanni Bosisio                   Esperto
Sono presenti senza diritto di voto i Sigg. S. Ripedi e L. Cascitelli
in  rappresentanza  del  Comune  di  Milano,  i Sigg. A. Defendi e I.
Granate, in rappresentanza del CIMEP, invitati dal Comune di Milano.
Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Lina Di Nocco, funzionario
del Servizio Beni Ambientali.
Verificata  la  regolarita'  della  convocazione  dei  membri   della
Commissione  e  la presenza del numero legale, il Presidente dichiara
aperta la seduta alle ore 15,40.
I rappresentanti del Comune di Milano, illustrano la cartografia e la
documentazione  richiesta  dalla  Commissione  nella  seduta  del  27
ottobre u.s.
In   particolare   l'Arch.  Corradi  invita  gli  stessi  a  riferire
sull'elaborato di sezione trasversale richiesto, con  evidenziato  il
Naviglio, il sedime attuale e il rilevato dell'autostrada.
Forniti  i  chiarimenti  e le delucidazioni i funzionari comunali e i
rappresentanti del CIMEP vengono invitati  ad  uscire  dall'aula  per
permettere  alla  Commissione  di  discutere  ed esprimere le proprie
valutazioni in merito al progetto in esame.
Dopo attenta discussione e valutazione degli elementi conoscitivi  in
possesso  della  Commissione, la stessa all'unanimita' esprime quanto
segue.
Premesso  che  la  Commissione tiene conto nell'esaminare il presente
progetto della circostanza che si tratta  di  un  piano  di  edilizia
residenziale   pubblico   e   come  tale,  oggetto  di  un'attenzione
particolare anche ai sensi di quanto prevede la  Legge  Regionale  n.
57/85   art.   2,  si  esamina  il  nuovo  progetto  planivolumetrico
presentato dagli uffici comunali e dal CIMEP, constatando:
che lo stesso ha riportato la quasi totalita' della volumetria in  un
ambito  accettabile, in quanto consente il cono visuale nei confronti
dell'edificio della Chiesa Rossa, avvicinando gli edifici  stessi  al
Quartiere  Torretta.  Inoltre  la  stessa  viabilita'  di  accesso al
quartiere  e'  stata  semplificata  ed   e'   mantenuta   del   tutto
indipendente  dall'Alzaia  del  Naviglio  e la stessa viene mantenuta
nelle sue attuali caratteristiche e sezioni.
Infine  il  planivolumetrico  (integrato  dalle   dichiarazioni   dei
funzionari comunali presenti) mantiene la fascia a verde fra l'Alzaia
e le nuove costruzioni, alla quota attualmente esistente, permettendo
cosi'  di conservare il carattere e la destinazione del Naviglio come
opera di ingegneria idraulica.
In  conclusione  si  esprime  parere  favorevole  con   le   seguenti
condizioni:
a)  che  il  planivolumetrico  venga  integrato  da  un  progetto  di
   sistemazione delle aree a verde, che dovra'  essere  orientato  al
   mantenimento  del  cono  ottico  e  di  sistemazione  al  contorno
   dell'edificato con alberature e spazi liberi;
b) che in relazione alla progettazione del verde  venga  compiuto  un
   ulteriore  sforzo per tentare di migliorare l'assetto distributivo
   dei  fabbricati,  anche  perche'  le   tipologie   adottate   sono
   diversificati  in tre blocchi tra loro non collegati da un disegno
   urbano riconoscibile.
Alle ore 18.15, dopo aver fissato la data del nuovo incontro  per  il
22.11.95, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
                                           Il presidente: CORRADI
Il segretario: DI NOCCO
COMMISSIONE  PROVINCIALE  DI  MILANO  PER  LA  TUTELA  DELLE BELLEZZE
NATURALI
VERBALE N. 3 DEL 22 NOVEMBRE 1995
L'anno millenovecentonovantacinque il giorno  ventidue  del  mese  di
novembre  alle  ore  15.30,  si  e'  riunita  in una sala del Settore
Urbanistica  e  Territorio,   Regione   Lombardia,   la   Commissione
Provinciale di Milano per la Tutela delle Bellezze Naturali.
L'ordine del giorno e' il seguente:
1)  Piano  di recupero via Magolfa, Alzaia Naviglio Pavese, via Gola,
   via Pichi della Soc. Monterosa.
2) Piano di recupero della Cooperativa Edilizia Centro Storico.
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione:
Il Dirigente del Servizio BB.AA.        Presidente Delegato
con D.P.G.R. n. 65330 del 26.9.95
Arch. Antonio Corradi
Arch. Lucia Gremmo                      Soprintendente ai
                                        Beni Ambientali e
                                        Architettonici
Dott.ssa Ceresa Mori                    Soprintendente ai Beni
                                        Archeologici
Arch. Alberto Ferruzzi                  Esperto
Dott. Ezio Antonini                     Esperto
Arch. Giovanni Praderio                 Esperto
Ing. Giovanni Bosisio                   Esperto
Sono presenti senza diritto di voto i sigg. S. Ripedi, P. Simonetti e
L. Cascitelli in rappresentanza del Comune di Milano.
Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Lina Di Nocco, funzionario
del Servizio Beni Ambientali.
Verificata   la  regolarita'  della  convocazione  dei  membri  della
Commissione e la presenza del numero legale, il Presidente,  dichiara
aperta la seduta alle ore 9,45.
Prima  di  introdurre gli argomenti all'o.d.g. informa la Commissione
che il  Consiglio  di  Stato,  in  data  17.11.95,  ha  annullato  la
sospensiva  del  TAR della delibera di G.R. relativa all'approvazione
definitiva  del  vincolo  Naviglio  Grande  e  Pavese  n.  62221  del
30.12.1994 integrata con deliberazione di G.R. n. 66796 dell'11.4.95.
Egli  chiarisce  anche  come  questo non incida sul proseguimento dei
lavori della Commissione stessa.
Passa quindi ad illustrare le modifiche  apportate  al  P.Z.  Cascina
Caimera alla luce di quanto emerso dalla seduta del 6 novembre u.s..
L'Arch.  Gremmo  chiede  di  avere  chiarimenti  di  tipo procedurale
generale, prima di entrare nel dettaglio del progetto.
In particolare chiede quale sia l'orientamento giuridico mediante  il
quale si devono esaminare i progetti.
La  Soprintendenza, finche' non sara' chiarito l'iter di applicazione
dei criteri di  gestione  del  vincolo  pensa  di  mandare  tutto  in
decorrenza  termini,  salvo  casi  abnormi  che verranno esaminati ai
sensi dell'art, 7 legge 1497/39.
L'Arch. Corradi informa che dopo l'esame da parte  della  Commissione
di  tutti  quei  progetti  oggetto  di  osservazioni  accolte  con la
soprindicata delibera di G.R. 62221/94, la Regione ha  intenzione  di
predisporre una nuova delibera modificativa ed integrativa dell'altra
cosi' da risolvere tutti i dubbi fin qua emersi.
La  necessita'  di  una  nuova  delibera  viene  auspicata  anche dai
rappresentanti del Comune di Milano.
A tale proposito l'arch. Ferruzzi  si  augura  che  quanto  riportato
nella  futura  delibera  venga inserita in una variante di P.R.G. del
Comune.
A  questo  punto  l'Arch.  Corradi  consiglia  di   far   entrare   i
rappresentanti   della   Societa'  Monterosa  perche'  illustrino  il
progetto di recupero sito fra via Magolfa,  Alzaia  Naviglio  Pavese,
via Gola e via Pichi.
L'arch.  Cacciadominioni  prende  la  parola  alle  ore  10,50  e con
l'ausilio di documenti cartografici espone il progetto.
Alle  ore  11,00  escono i rappresentanti della Societa' Monterosa ed
entrano quelli della Cooperativa Centro Storico.
In questo caso illustra l'intervento l'architetto Pichi.
Terminata  l'illustrazione  anche  quest'ultimo   insieme   ai   suoi
collaboratori si allontana dall'aula.
La  Commissione  quindi procede prima di tutto a dare una valutazione
sugli ulteriori elementi fornitigli, relativi all'intervento  Cascina
Caimera, che si sintetizza nel modo seguente:
-   va bene la soluzione del verde prospettata nell'elaborato redatto
   dallo studio degli Architetti Balzari Berroni,  Curani  Balzari  e
   Simone Bay.
-      Accettabile   risulta   la   soluzione   planivolumetrica  ivi
   rappresentata,  a  condizione  che  l'accesso  ciclabile  indicato
   sull'Alzaia  del  Naviglio pavese, venga posizionato a confine con
   il Quartiere Torretta.
Si passa ad esaminare  il  Piano  di  recupero  via  Magolfa,  Alzaia
Naviglio Pavese, via Gola, via Pichi.
Dopo  attento  esame  i  componenti  la Commissione, con l'astensione
dell'arch. Praderio, esprimono il seguente parere:
-   l'intervento  e'  inserito  in  una  vasta  area  accidentalmente
   ricavata  in  un  grande isolato edificato in piu' epoche, per cui
   l'ambito di intervento non si caratterizza  per  una  peculiarita'
   urbana ma per la casualita' del suo perimetro.
   L'edificazione infatti segue il perimetro dei confini, cercando di
   ricreare un ambiente gradevole per le viste interne.
   Il  conseguimento del proposito di coprire i confini ha portato ad
   edifici di varia altezza, superando i venti metri in aderenza  dei
   frontespizi  sul  Naviglio  e  sulla  via Gola. Conseguentemente a
   questi assunti si richiede  che  venga  limitata  all'aderenza  al
   costruito  l'edificazione in altezza e sia ampliato il tessuto dei
   corpi bassi anche creando una trama di corti  interne  purche'  di
   limitate dimensioni.
   Dovra'  essere  comunque evitata la previsione di corpi in altezza
   che non risultino giustificati dall'esistenza dei frontespizi come
   la torre centrale, di sette  piani  e  l'edificio  di  otto  piani
   sull'Alzaia  del  Naviglio  Pavese  arretrata rispetto a quello di
   pura copertura del frontespizio.
   L'edificazione sulla via Gola dovra' essere limitata in altezza al
   raggiungimento della gronda degli edifici esistenti.
Allo ore 13,40 il Presidente dichiara terminata la riunione  e  prima
di  congedare  la  Commissione concorda la data della prossima seduta
che e' fissata per il giorno 30.11.95, ore 11,15.
                                             Il presidente: CORRADI
Il segretario: DI NOCCO
Commissione Provinciale  di  Milano  per  la  tutela  delle  bellezze
naturali
Verbale n. 12 del 30 luglio 1996
L'anno  millenovecentonovantasei  il giorno trenta del mese di luglio
alle ore 9.15, si e' riunita in una sala del  Settore  Urbanistica  e
Territorio,  Regione  Lombardia, la Commissione Provinciale di Milano
per la tutela delle Bellezze Naturali.
L'ordine del giorno, concordato con i  componenti  della  Commissione
nella seduta del giorno 15 luglio u.s. e comunicato all'Avv. Antonini
e' il seguente:
1)  determinazioni  a  seguito  dell'incontro  con  il rappresentante
   dell'Avvocatura Generale dello Stato avvenuta il 28.05.96;
Sono presenti alla riunione:
Il Dirigente del Servizio BB.AA         Presidente delegato
Arch. Antonio Corradi                   con D.P.G.R. n. 65330 del
                                        26.09.95
Arch. Giovanni Praderio                 Esperto
Arch. Alberto Ferruzzi                  Esperto
Avv. Ezio Antonini                      Esperto
Ing. Giovanni Bosisio                   Esperto
E'  presente  senza  diritto  di  voto  l'Arch.  L.   Cascitelli   in
rappresentanza del Comune di Milano.
Svolge le funzioni di segretario il Presidente delegato.
Verificata   la  regolarita'  della  convocazione  dei  membri  della
Commissione e la presenza del numero legale, il  Presidente  dichiara
aperta la seduta alle ore 9.30.
In  relazione  al  I  punto  dell'ordine del giorno, l'Arch. Ferruzzi
procede ad illustrare la proposta di documento predisposta  dall'Avv.
Antonini   ed   integrata   dallo   stesso  Ferruzzi,  relativa  alle
determinazioni   conseguenti   all'incontro   del   28.05.96    della
Commissione  con  il  rappresentante  dell'Avvocatura  Generale dello
Stato in merito all'integrazione delle norme e dei  criteri  allegati
al vincolo, al fine di evitare che interpretazioni rigide e letterali
della normativa vanifichino i presupposti stessi che avevano ispirato
la stesura dei criteri.
La proposta di documento e' la seguente:
1 - Sono stati sottoposti alla Commissione alcuni piani attuativi che
    insistono  in  aree comprese nell'ambito in Comune di Milano, fra
    il  Naviglio  Grande  e  il  Naviglio   Pavese,   vincolato   con
    deliberazioni n. 3 del 28 aprile 1993 e n. 3 del 15 febbraio 1994
    dalla  Commissione  Provinciale  di  Milano  per  la tutela delle
    Bellezze Naturali e approvato definitivamente con delibera  della
    Giunta Regionale del 30 Dicembre 1994, n. V/62221. In particolare
    sono  stati  presi  in esame il piano ex lege 167 nell'area della
    cascina Caimera e i  piani  attuativi  Deneb,  Imm.  Monte  Rosa,
    Centro Storico, Morivione, Ronchetto sul Naviglio ed altri.
    L'esame  approfondito di tali piani - che ha talvolta condotto ad
    una profonda rielaborazione dei piani stessi - ha evidenziato  la
    necessita'  di  apportare  alcune  specificazioni  alla normativa
    contenuta  nei  criteri  del  vincolo.  Cio'  per   evitare   che
    un'interpretazione rigida e letterale della normativa vanificasse
    i  presupposti stessi che avevano indotto la stesura dei criteri.
    Il vincolo ha infatti ragione d'essere  solo  se  la  tutela  dei
    valori  protetti trova la capacita' di realizzarsi sul territorio
    attraverso opere corrette  in  grado  di  dare  giusta  forma  ed
    assetto al paesaggio.
    I  valori  protetti  si  presentano,  per l'articolata espansione
    edilizia e  i  caratteri  sociali  della  zona  presa  in  esame,
    complessi.    Essi  sviluppano una rete di relazioni ed equilibri
    fra i diversi elementi paesistici che gli elaborati  cartografici
    ed  i criteri proposti evidenziano chiaramente nel loro insieme e
    nelle singole parti, ma che solo la  capacita'  progettuale  puo'
    interpretare nelle relazioni intrinseche fra i diversi elementi o
    gruppi di questi, presi in esame caso per caso.
    L'applicazione  della  normativa  necessita quindi, rispetto alle
    iniziative edilizie contenute nei piani attuativi  che  insistono
    in  aree  comprese  nell'ambito  vincolato, di specificazioni che
    permettano il raggiungimento di un risultato finale accettabile.
    Si sottolinea in particolare che i piani attuativi (a  differenza
    degli interventi puntuali oggetto di concessione o autorizzazione
    edilizia)     hanno     carattere     urbanistico,    costituendo
    l'approfondimento in dettaglio di  previsioni  del  P.R.G.:  essi
    pertanto vanno esaminati anche in vista del risultato complessivo
    e  non  solo nei particolari dell'intervento progettato, in vista
    della miglior tutela dei valori protetti.
    Come e' noto, la proposta di vincolo e' stata accompagnata  dalla
    elaborazione  di rilievi e descrizioni dello stato di fatto molto
    analitica e puntuale: indicando per  tutto  l'ambito  considerato
    non  solo gli orientamenti per la stesura dei piani attuativi, ma
    anche norme e criteri di maggior dettaglio per  la  tutela  delle
    aree a verde nonche' per la conservazione e la valorizzazione del
    tessuto edificato.
    Si   tratta  quindi  di  dare  una  lettura  interpretativa  alla
    normativa che consenta di recuperare i valori da  tutelare  senza
    mortificare  la  costruzione  di  un nuovo paesaggio. Lo scopo e'
    quello di assicurare una trama  territoriale  della  memoria  dei
    luoghi  non  con  un'operazione  di  restauro  "scenografico" che
    riporti il paesaggio ad uno stato preesistente, ma con  un'azione
    progettuale  che,  conservando  le piu' significative persistenze
    morfologiche, sia in grado di sviluppare opere e situazioni nuove
    ben integrate con l'esistente.
    L'antica tipologia morfologica nei rapporti fra costruito e  aree
    verdi  puo'  pero'  svilupparsi  e  ridefinirsi  nell'area  anche
    mediante l'acquisizione di piu'  moderne  presenze  edilizie  nel
    territorio.
    Si e' verificato il caso di alcune soluzioni di progetto che sono
    apparse   tali  da  assicurare  insieme  un  assetto  urbanistico
    migliorativo ed una accettabile tutela dei valori protetti.
    Queste soluzioni, pur risultando in sintonia con gli obiettivi  e
    l'ispirazione  stessa  del  vincolo,  trovano  nel  confronto con
    alcune  singole  disposizioni   della   normativa   elementi   di
    conflittualita'.
    Si  tratta  dunque  -  sempre nell'esame dei piani attuativi - di
    valutare caso per  caso  affrontando  con  senso  di  realta'  la
    specifica  situazione, cosi' da poter consentire la realizzazione
    di  progetti  che  nella  verifica   appaiono   rispondere   alle
    peculiarita'   intrinseche   del   vincolo   e  dei  suoi  motivi
    ispiratori,  evitando   che   le   proposte   progettuali   siano
    mortificate   da   una  rigida  applicazione  di  alcuni  divieti
    puntuali.
    Quanto  esposto concerne in modo particolare la tutela delle aree
    verdi: con specifico riferimento a quelle contrassegnate  con  la
    lettera  C)  (verde  incolto) per il quale e' gia' prescritta nel
    vincolo "la progettazione e la manutenzione del verde".
    Nel vincolo  rientrano  in  questa  casistica  quegli  spazi  che
    rappresentano  sia  una  articolazione tipologica degli edifici a
    cortile collocati  all'interno  del  tessuto  edificato,  sia  la
    sopravvivenza  della  campagna che circondava Milano, nei casi in
    cui non ricalcano le fasce  di  rispetto  lungo  i  canali  o  la
    ferrovia.
    Il  vincolo  si  propone  quale fine preminente quello di offrire
    opportunita'  di   progettazione,   salvaguardando   un   assetto
    tipologico  generale  che puo' anche essere ricostruito con forme
    non identiche alle preesistenti, ma  sempre  nel  rispetto  delle
    tipologie   caratterizzanti   e  qualificanti  paesaggisticamente
    l'antica memoria dell'area.
    Nell'esame  delle  varie  iniziative,   sovente   ci   e'   stato
    documentato  come  tali  aree comprendano - come d'altra parte e'
    chiaramente  indicato  anche  nella  legenda  della  proposta  di
    vincolo,  a  conferma  dell'esattezza  degli  originali rilievi -
    vegetazione spontanea e pertinenze abbandonate.
    La rigida applicazione della normativa  in  questo  caso  avrebbe
    come  conseguenza  il contraddire le motivazioni stesse che hanno
    informato la stesura del  vincolo,  impedendo  una  progettazione
    migliorativa.
    Come  si  e'  gia' detto infatti, i motivi ispiratori del vincolo
    mirano piu' ancora ad una conservazione rigorosamente  integrale,
    ad una riqualificazione. La presenza di pertinenze abbandonate, o
    di  aree  di  vegetazione  spontanea  che  hanno  perso  la  loro
    originaria identita', sono  in  realta'  in  attesa  di  proposte
    progettuali  concrete  in grado di riqualificarle e ridisegnarle,
    anche con presenze nuove che pero' siano in grado di suggerire  o
    riproporre le antiche tipologie dell'area.
    In  sintesi:  i  criteri  generali  del  vincolo che informano la
    normativa, hanno in nuce i  parametri  che  inducono  a  tutelare
    integralmente  il  verde  solo se questo si presenta qualificato,
    mentre per il verde derelitto o spontaneo (verde C) si prevede ed
    anzi si auspica, un intervento progettuale migliorativo.
    In tali  casi,  la  Commissione  e'  del  parere  che  -  qualora
    l'intervento   di   riqualificazione  sia  esteso  ad  un  ambito
    significativo a scala urbana (attraverso un piano  attuativo)  la
    tutela  del  verde C possa essere considerata nel suo significato
    di  insieme  e  non  rigidamente   secondo   l'esatto   perimetro
    cartografico:    nel  senso  che nella progettazione debba essere
    assicurata una quantita' complessiva di  verde  rispettosa  delle
    tipologie  prima  elencate  in  grado  di  testimoniare  l'antico
    assetto morfologico dell'area.
    La progettazione dovra'  riferirsi,  per  quel  che  concerne  la
    quantita'  e  la  distribuzione  del  verde,  alle  tipologie del
    passato, fermo restando  che  caso  per  caso  andra'  fatta  una
    specifica  valutazione  della  quantita'  totale del verde, delle
    distribuzioni  esistenti  e  delle  modificazioni  introdotte  da
    ciascun singolo intervento.
    A  titolo d'esempio, per favorire l'inserimento del piano ex lege
    167 sull'area della Cascina Caimera si e' proceduto  a  suggerire
    (ottenendo nuove soluzioni progettuali adesive):
1)    una distribuzione planivolumetrica dei fabbricati piu' compatta
    che permettesse di rientrare negli  ambiti  gia'  riservati  alla
    edificazione dalle planimetrie del vincolo;
2)    un  intervento di consistente rilievo nella progettazione delle
    grandi aree verdi esterne all'iniziativa e di quelle  interne  al
    comparto edificato.
    Il   progetto   rielaborato   e   infine   approvato  prevede  la
    costituzione di aree boscate su tre lati del comparto  edificato.
    La  sistemazione  degli  alberi  e la loro qualita' botanica sono
    state studiate da un noto  esperto  di  progettazione  del  verde
    nelle  loro peculiarita' intrinseche: altezze, colorazioni, forme
    e distribuzioni, col proposito di offrire una precisa e  corretta
    riqualificazione paesistica rientrante nei canoni del vincolo.
2.-  Un  altro  argomento  spesso  esaminato  e' quello degli edifici
    contrassegnati con la lettera B: si tratta di edifici d'epoca, il
    cui    valore    tuttavia    e'    costituito     prevalentemente
    dall'inserimento  nel  contesto ambientale, mancando invece pregi
    intrinseci. In questo caso la normativa di vincolo prevede  quale
    unico intervento il restauro.
    Tale  criterio  si  e'  palesato  in  alcune  occasioni gia' oggi
    inapplicabile,  in  quanto  dall'epoca  della  rilevazione  degli
    edifici  spesso  si sono ulteriormente degradati. Lo stesso si e'
    verificato nel caso di alcuni edifici di tipo A che,  pur  dotati
    originariamente di alcuni caratteri di maggior pregio, si trovano
    ora  in  condizioni  di  fatiscenza  non recuperabile. Si propone
    anche  in  questo  caso  di  consentire,  nell'ambito  dei  piani
    attuativi,  una  maggiore liberta' per la Commissione di valutare
    l'intervento edilizio piu' idoneo, allo  scopo  di  garantire  il
    piu'    corretto   inserimento   ambientale   senza   penalizzare
    inutilmente l'intervento  e  vanificare  lo  scopo  precipuo  del
    vincolo stesso.
    Analoghe  considerazioni  valgono  per  gli  edifici  C),  con le
    seguenti precisazioni: la normativa di vincolo (che  ammette  per
    tali  edifici interventi sino alla ristrutturazione edilizia), e'
    evidentemente dettata per gli interventi singoli.
    In sede di piano attuativo, potra' essere ammessa per gli edifici
    C) anche la ristrutturazione urbanistica, al fine di favorire una
    maggiore liberta' e qualita' della progettazione d'insieme.
3.- Un terzo argomento e' dato dall'art. 3 lettera d) delle "norme  e
    criteri".  In  base  a  tale  paragrafo,  le  altezze delle nuove
    costruzioni "non  possono  superare  quelle  dell'edificio  della
    cortina  perimetrale  piu'  qualificato  secondo gli elenchi e le
    classificazioni allegate alle presenti norme".
    Come e' noto infatti l'area  dei  navigli  e'  caratterizzata  in
    molti  punti  da una edilizia non omogenea, nella quale accanto a
    preesistenze piu' antiche sorgono edifici  piu'  recenti,  frutto
    della  notevole  espansione edilizia degli anni '30 e del secondo
    dopoguerra.   In tale  situazione,  applicandosi  rigidamente  la
    disposizione  in  esame,  si giungerebbe al risultato di impedire
    altezze superiori agli edifici "piu' qualificati" e  quindi  piu'
    antichi,  spesso  non superiore a 1 o 2 piani: con la conseguenza
    negativa ad esempio di non poter mascherare i  frontespizi  nudi,
    dando una logica continuita' alle cortine.
    Pertanto  anche  in  questo  caso  si  propone  di consentire una
    maggiore flessibilita', prevedendo che  le  altezze  delle  nuove
    costruzioni non possano essere superiori agli edifici piu' vicini
    della  cortina  perimetrale,  anche  qui  secondo regole di buona
    composizione architettonica e di corretto inserimento ambientale.
4.- Il quarto argomento e' quello dei parcheggi.
    Come e' ben precisato nei criteri del vincolo, il tessuto  urbano
    dell'area  vincolata  e'  di particolare delicatezza, per cui gli
    interventi di riqualificazione debbono tendere a  privilegiare  i
    percorsi  pedonali  ed  alla  eliminazione  della  presenza anche
    visiva delle automobili.
    Questo obiettivo comporta la  necessita'  di  dotazione  di  ampi
    parcheggi  sotterranei  sia di natura privata che pubblica: e che
    peraltro si ritiene opportuno  collocare  almeno  prevalentemente
    sotto  gli  spazi  edificati,  evitando  nei limiti del possibile
    l'uso in sotterraneo  delle  aree  a  verde,  che  ne  verrebbero
    compromesse.
    D'altra parte e' anche da sconsigliare (come si e' riscontrato in
    piu' di una proposta di piano particolareggiato) la previsione di
    parcheggi  misti  pubblico-privato,  qualora essi abbiano spazi a
    parcheggio pubblico insufficienti per  assicurare  una  facile  e
    corretta gestione, e di fatto non accessibili.
    Occorre  pertanto  promuovere  la  concentrazione  dei  parcheggi
    pubblici privilegiando:
a)  la loro collocazione al di sotto di spazi pubblici esistenti  non
    destinati a verde (quali vie, piazze, parcheggi in superficie);
b)   l'utilizzo dei contributi di urbanizzazione per la realizzazione
    unitaria di strutture di parcheggio anche da parte di piu'  piani
    attuativi congiunti.
c)   la collocazione dei parcheggi privati in sotterraneo avvenga nei
    limiti del possibile sotto il sedime  costruito;  e  comunque  in
    modo da compromettere al minimo indispensabile le aree verdi.
    Terminata  la  lettura  del  documento  ed allontanato dalla sala
    l'Arch. Cascitelli che non fa parte della Commissione.
VISTI gli art. 1 e 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497;
VISTI gli art. 9 e 10  del  regolamento  di  attuazione  della  legge
1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;
VISTI gli art. 1, 2 e 7 della legge regionale 27 maggio 1985; n. 57 e
successive modificazioni;
    Condiviso il documento sopraesposto
                           la COMMISSIONE
    ad unanimita' di voti palesemente espressi
                              DELIBERA
Ad  integrazione  delle norme e dei criteri allegati al vincolo ex L.
1497/39 proposto con deliberazione n. 3  del  28  aprile  1993  dalla
Commissione  Provinciale  di  Milano  per  la  tutela  delle Bellezze
Naturali sul tratto dei Navigli Grande e Pavese in Comune di  Milano,
e  approvati  con  deliberazione  n.  3  del  15  febbraio 1994 dalla
predetta Commissione e definitivamente  dalla  Giunta  Regionale  con
deliberazione n. V/62221 del 30 dicembre 1994, quanto segue:
Nell'esame  dei piani attuativi interessanti l'area vincolata, ed ove
richiesto dalla esigenza di assicurare al piano un  migliore  assetto
urbanistico ed una migliore tutela dei valori:
A)  la  tutela  del  verde C (incolto) per il quale e' prescritta "la
progettazione e la manutenzione del "verde"  deve  essere  assicurata
nella  progettazione  in  modo  da  riqualificare l'esistente; in tal
senso essa puo' non coincidere con l'intero perimetro cartografico ma
svilupparsi in modo piu' libero  (senza  evidentemente  dar  luogo  a
riduzioni  significative).  La  progettazione si atterr{ agli antichi
assetti morfologici in modo da riprodurre rapporti, anche se in forme
nuove, tra edifici e spazi  a  verde  analoghi  a  quelli  che  hanno
qualificato  il  disegno  del  tessuto  urbano  della  zona  e che e'
necessario salvaguardare.
B) per i fabbricanti tutelati con le lettere A) e B) e' consentito di
valutare l'intervento piu' idoneo, anche diverso dal  restauro,  allo
scopo di garantire il piu' corretto inserimento ambientale.
C)  Per i fabbricanti tutelati con la lettera C), nei piani attuativi
e' ammessa a giudizio della  Commissione  anche  la  ristrutturazione
urbanistica.
D)  Con  riferimento  all'art. 3 lett. d) Norme e criteri, le altezze
delle nuove costruzioni non potranno essere  superiori  agli  edifici
piu'   vicini   della  cortina  perimetrale,  ove  tale  altezza  sia
necessaria per assicurare la migliore composizione  architettonica  e
un corretto inserimento ambientale.
Inoltre,  con riferimento agli "Orientementi per la stesura dei piani
attuativi" si raccomanda particolare attenzione alla  previsione  dei
parcheggi   sia  pubblici  che  privati  sotterranei,  necessari  per
eliminare la presenza anche visiva delle automobili quantomento nelle
aree di maggiore impatto ambientale.
I parcheggi dovranno esser collocati  in  via  prioritaria  sotto  il
sedime fabbricato. Per i parcheggi pubblici nei limiti del possibile,
dovra'  essere  curata  la concentrazione degli stessi, allo scopo di
garantire una maggiore efficienza di gestione:  anche  unificando  le
risorse  con  l'utilizzo  unitario  dei  contributi di urbanizzazione
afferenti piu' piani attuativi.
                                           Il presidente: CORRADI