(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
Commissione  Provinciale  di  Milano  per  la  tutela  delle bellezze
naturali
Verbale n. 12 del 30 luglio 1996
L'anno millenovecentonovantasei il giorno trenta del mese  di  luglio
alle  ore  9.15,  si e' riunita in una sala del Settore Urbanistica e
Territorio, Regione Lombardia, la Commissione Provinciale  di  Milano
per la tutela delle Bellezze Naturali.
L'ordine  del  giorno,  concordato con i componenti della Commissione
nella seduta del giorno 15 luglio u.s. e comunicato all'Avv. Antonini
e' il seguente:
1) determinazioni  a  seguito  dell'incontro  con  il  rappresentante
   dell'Avvocatura Generale dello Stato avvenuta il 28.05.96;
Sono presenti alla riunione:
Il Dirigente del Servizio BB.AA         Presidente delegato
Arch. Antonio Corradi                   con D.P.G.R. n. 65330 del
                                        26.09.95
Arch. Giovanni Praderio                 Esperto
Arch. Alberto Ferruzzi                  Esperto
Avv. Ezio Antonini                      Esperto
Ing. Giovanni Bosisio                   Esperto
E'   presente   senza  diritto  di  voto  l'Arch.  L.  Cascitelli  in
rappresentanza del Comune di Milano.
Svolge le funzioni di segretario il Presidente delegato.
Verificata  la  regolarita'  della  convocazione  dei  membri   della
Commissione  e  la presenza del numero legale, il Presidente dichiara
aperta la seduta alle ore 9.30.
In relazione al I punto  dell'ordine  del  giorno,  l'Arch.  Ferruzzi
procede  ad illustrare la proposta di documento predisposta dall'Avv.
Antonini  ed  integrata  dallo   stesso   Ferruzzi,   relativa   alle
determinazioni    conseguenti   all'incontro   del   28.05.96   della
Commissione con  il  rappresentante  dell'Avvocatura  Generale  dello
Stato  in  merito all'integrazione delle norme e dei criteri allegati
al vincolo, al fine di evitare che interpretazioni rigide e letterali
della normativa vanifichino i presupposti stessi che avevano ispirato
la stesura dei criteri.
La proposta di documento e' la seguente:
1 - Sono stati sottoposti alla Commissione alcuni piani attuativi che
    insistono in aree comprese nell'ambito in Comune di  Milano,  fra
    il   Naviglio   Grande   e  il  Naviglio  Pavese,  vincolato  con
    deliberazioni n. 3 del 28 aprile 1993 e n. 3 del 15 febbraio 1994
    dalla Commissione Provinciale  di  Milano  per  la  tutela  delle
    Bellezze  Naturali e approvato definitivamente con delibera della
    Giunta Regionale del 30 Dicembre 1994, n. V/62221. In particolare
    sono  stati  presi  in esame il piano ex lege 167 nell'area della
    cascina Caimera e i  piani  attuativi  Deneb,  Imm.  Monte  Rosa,
    Centro Storico, Morivione, Ronchetto sul Naviglio ed altri.
    L'esame  approfondito di tali piani - che ha talvolta condotto ad
    una profonda rielaborazione dei piani stessi - ha evidenziato  la
    necessita'  di  apportare  alcune  specificazioni  alla normativa
    contenuta  nei  criteri  del  vincolo.  Cio'  per   evitare   che
    un'interpretazione rigida e letterale della normativa vanificasse
    i  presupposti stessi che avevano indotto la stesura dei criteri.
    Il vincolo ha infatti ragione d'essere  solo  se  la  tutela  dei
    valori  protetti trova la capacita' di realizzarsi sul territorio
    attraverso opere corrette  in  grado  di  dare  giusta  forma  ed
    assetto al paesaggio.
    I  valori  protetti  si  presentano,  per l'articolata espansione
    edilizia e  i  caratteri  sociali  della  zona  presa  in  esame,
    complessi.    Essi  sviluppano una rete di relazioni ed equilibri
    fra i diversi elementi paesistici che gli elaborati  cartografici
    ed  i criteri proposti evidenziano chiaramente nel loro insieme e
    nelle singole parti, ma che solo la  capacita'  progettuale  puo'
    interpretare nelle relazioni intrinseche fra i diversi elementi o
    gruppi di questi, presi in esame caso per caso.
    L'applicazione  della  normativa  necessita quindi, rispetto alle
    iniziative edilizie contenute nei piani attuativi  che  insistono
    in  aree  comprese  nell'ambito  vincolato, di specificazioni che
    permettano il raggiungimento di un risultato finale accettabile.
    Si sottolinea in particolare che i piani attuativi (a  differenza
    degli interventi puntuali oggetto di concessione o autorizzazione
    edilizia)     hanno     carattere     urbanistico,    costituendo
    l'approfondimento in dettaglio di  previsioni  del  P.R.G.:  essi
    pertanto vanno esaminati anche in vista del risultato complessivo
    e  non  solo nei particolari dell'intervento progettato, in vista
    della miglior tutela dei valori protetti.
    Come e' noto, la proposta di vincolo e' stata accompagnata  dalla
    elaborazione  di rilievi e descrizioni dello stato di fatto molto
    analitica e puntuale: indicando per  tutto  l'ambito  considerato
    non  solo gli orientamenti per la stesura dei piani attuativi, ma
    anche norme e criteri di maggior dettaglio per  la  tutela  delle
    aree a verde nonche' per la conservazione e la valorizzazione del
    tessuto edificato.
    Si   tratta  quindi  di  dare  una  lettura  interpretativa  alla
    normativa che consenta di recuperare i valori da  tutelare  senza
    mortificare  la  costruzione  di  un nuovo paesaggio. Lo scopo e'
    quello di assicurare una trama  territoriale  della  memoria  dei
    luoghi  non  con  un'operazione  di  restauro  "scenografico" che
    riporti il paesaggio ad uno stato preesistente, ma con  un'azione
    progettuale  che,  conservando  le piu' significative persistenze
    morfologiche, sia in grado di sviluppare opere e situazioni nuove
    ben integrate con l'esistente.
    L'antica tipologia morfologica nei rapporti fra costruito e  aree
    verdi  puo'  pero'  svilupparsi  e  ridefinirsi  nell'area  anche
    mediante l'acquisizione di piu'  moderne  presenze  edilizie  nel
    territorio.
    Si e' verificato il caso di alcune soluzioni di progetto che sono
    apparse   tali  da  assicurare  insieme  un  assetto  urbanistico
    migliorativo ed una accettabile tutela dei valori protetti.
    Queste soluzioni, pur risultando in sintonia con gli obiettivi  e
    l'ispirazione  stessa  del  vincolo,  trovano  nel  confronto con
    alcune  singole  disposizioni   della   normativa   elementi   di
    conflittualita'.
    Si  tratta  dunque  -  sempre nell'esame dei piani attuativi - di
    valutare caso per  caso  affrontando  con  senso  di  realta'  la
    specifica  situazione, cosi' da poter consentire la realizzazione
    di  progetti  che  nella  verifica   appaiono   rispondere   alle
    peculiarita'   intrinseche   del   vincolo   e  dei  suoi  motivi
    ispiratori,  evitando   che   le   proposte   progettuali   siano
    mortificate   da   una  rigida  applicazione  di  alcuni  divieti
    puntuali.
    Quanto esposto concerne in modo particolare la tutela delle  aree
    verdi:  con  specifico riferimento a quelle contrassegnate con la
    lettera C) (verde incolto) per il quale e'  gia'  prescritta  nel
    vincolo "la progettazione e la manutenzione del verde".
    Nel  vincolo  rientrano  in  questa  casistica  quegli  spazi che
    rappresentano sia una articolazione tipologica  degli  edifici  a
    cortile  collocati  all'interno  del  tessuto  edificato,  sia la
    sopravvivenza della campagna che circondava Milano, nei  casi  in
    cui  non  ricalcano  le  fasce  di  rispetto  lungo i canali o la
    ferrovia.
    Il vincolo si propone quale fine  preminente  quello  di  offrire
    opportunita'   di   progettazione,   salvaguardando   un  assetto
    tipologico generale che puo' anche essere ricostruito  con  forme
    non  identiche  alle  preesistenti,  ma sempre nel rispetto delle
    tipologie  caratterizzanti  e   qualificanti   paesaggisticamente
    l'antica memoria dell'area.
    Nell'esame   delle   varie   iniziative,   sovente  ci  e'  stato
    documentato come tali aree comprendano - come  d'altra  parte  e'
    chiaramente  indicato  anche  nella  legenda  della  proposta  di
    vincolo, a conferma  dell'esattezza  degli  originali  rilievi  -
    vegetazione spontanea e pertinenze abbandonate.
    La  rigida  applicazione  della  normativa in questo caso avrebbe
    come conseguenza il contraddire le motivazioni stesse  che  hanno
    informato  la  stesura  del  vincolo, impedendo una progettazione
    migliorativa.
    Come si e' gia' detto infatti, i motivi  ispiratori  del  vincolo
    mirano  piu' ancora ad una conservazione rigorosamente integrale,
    ad una riqualificazione. La presenza di pertinenze abbandonate, o
    di  aree  di  vegetazione  spontanea  che  hanno  perso  la  loro
    originaria  identita',  sono  in  realta'  in  attesa di proposte
    progettuali concrete in grado di riqualificarle  e  ridisegnarle,
    anche  con presenze nuove che pero' siano in grado di suggerire o
    riproporre le antiche tipologie dell'area.
    In sintesi: i criteri  generali  del  vincolo  che  informano  la
    normativa,  hanno  in  nuce  i  parametri che inducono a tutelare
    integralmente il verde solo se questo  si  presenta  qualificato,
    mentre per il verde derelitto o spontaneo (verde C) si prevede ed
    anzi si auspica, un intervento progettuale migliorativo.
    In  tali  casi,  la  Commissione  e'  del  parere  che  - qualora
    l'intervento  di  riqualificazione  sia  esteso  ad   un   ambito
    significativo  a  scala urbana (attraverso un piano attuativo) la
    tutela del verde C possa essere considerata nel  suo  significato
    di   insieme   e   non  rigidamente  secondo  l'esatto  perimetro
    cartografico:   nel senso che nella  progettazione  debba  essere
    assicurata  una  quantita'  complessiva di verde rispettosa delle
    tipologie  prima  elencate  in  grado  di  testimoniare  l'antico
    assetto morfologico dell'area.
    La  progettazione  dovra'  riferirsi,  per  quel  che concerne la
    quantita' e  la  distribuzione  del  verde,  alle  tipologie  del
    passato,  fermo  restando  che  caso  per  caso  andra' fatta una
    specifica valutazione della quantita'  totale  del  verde,  delle
    distribuzioni  esistenti  e  delle  modificazioni  introdotte  da
    ciascun singolo intervento.
    A titolo d'esempio, per favorire l'inserimento del piano ex  lege
    167  sull'area  della Cascina Caimera si e' proceduto a suggerire
    (ottenendo nuove soluzioni progettuali adesive):
1)  una distribuzione planivolumetrica dei fabbricati  piu'  compatta
    che  permettesse  di  rientrare  negli ambiti gia' riservati alla
    edificazione dalle planimetrie del vincolo;
2)  un intervento di consistente rilievo  nella  progettazione  delle
    grandi  aree  verdi esterne all'iniziativa e di quelle interne al
    comparto edificato.
    Il  progetto  rielaborato   e   infine   approvato   prevede   la
    costituzione  di aree boscate su tre lati del comparto edificato.
    La sistemazione degli alberi e la  loro  qualita'  botanica  sono
    state  studiate  da  un  noto  esperto di progettazione del verde
    nelle loro peculiarita' intrinseche: altezze, colorazioni,  forme
    e  distribuzioni, col proposito di offrire una precisa e corretta
    riqualificazione paesistica rientrante nei canoni del vincolo.
2.- Un altro argomento  spesso  esaminato  e'  quello  degli  edifici
    contrassegnati con la lettera B: si tratta di edifici d'epoca, il
    cui     valore    tuttavia    e'    costituito    prevalentemente
    dall'inserimento nel contesto ambientale, mancando  invece  pregi
    intrinseci.  In questo caso la normativa di vincolo prevede quale
    unico intervento il restauro.
    Tale criterio si  e'  palesato  in  alcune  occasioni  gia'  oggi
    inapplicabile,  in  quanto  dall'epoca  della  rilevazione  degli
    edifici spesso si sono ulteriormente degradati. Lo stesso  si  e'
    verificato  nel  caso di alcuni edifici di tipo A che, pur dotati
    originariamente di alcuni caratteri di maggior pregio, si trovano
    ora in condizioni di  fatiscenza  non  recuperabile.  Si  propone
    anche  in  questo  caso  di  consentire,  nell'ambito  dei  piani
    attuativi, una maggiore liberta' per la Commissione  di  valutare
    l'intervento  edilizio  piu'  idoneo,  allo scopo di garantire il
    piu'   corretto   inserimento   ambientale   senza    penalizzare
    inutilmente  l'intervento  e  vanificare  lo  scopo  precipuo del
    vincolo stesso.
    Analoghe considerazioni  valgono  per  gli  edifici  C),  con  le
    seguenti  precisazioni:  la normativa di vincolo (che ammette per
    tali edifici interventi sino alla ristrutturazione edilizia),  e'
    evidentemente dettata per gli interventi singoli.
    In sede di piano attuativo, potra' essere ammessa per gli edifici
    C) anche la ristrutturazione urbanistica, al fine di favorire una
    maggiore liberta' e qualita' della progettazione d'insieme.
3.-  Un terzo argomento e' dato dall'art. 3 lettera d) delle "norme e
    criteri". In base  a  tale  paragrafo,  le  altezze  delle  nuove
    costruzioni  "non  possono  superare  quelle  dell'edificio della
    cortina perimetrale piu' qualificato secondo  gli  elenchi  e  le
    classificazioni allegate alle presenti norme".
    Come  e'  noto  infatti  l'area  dei navigli e' caratterizzata in
    molti punti da una edilizia non omogenea, nella quale  accanto  a
    preesistenze  piu'  antiche  sorgono edifici piu' recenti, frutto
    della notevole espansione edilizia degli anni '30 e  del  secondo
    dopoguerra.    In  tale  situazione,  applicandosi rigidamente la
    disposizione in esame, si giungerebbe al  risultato  di  impedire
    altezze  superiori  agli edifici "piu' qualificati" e quindi piu'
    antichi, spesso non superiore a 1 o 2 piani: con  la  conseguenza
    negativa  ad  esempio di non poter mascherare i frontespizi nudi,
    dando una logica continuita' alle cortine.
    Pertanto anche in  questo  caso  si  propone  di  consentire  una
    maggiore  flessibilita',  prevedendo  che  le altezze delle nuove
    costruzioni non possano essere superiori agli edifici piu' vicini
    della cortina perimetrale, anche  qui  secondo  regole  di  buona
    composizione architettonica e di corretto inserimento ambientale.
4.- Il quarto argomento e' quello dei parcheggi.
    Come  e' ben precisato nei criteri del vincolo, il tessuto urbano
    dell'area vincolata e' di particolare delicatezza,  per  cui  gli
    interventi  di  riqualificazione debbono tendere a privilegiare i
    percorsi pedonali  ed  alla  eliminazione  della  presenza  anche
    visiva delle automobili.
    Questo  obiettivo  comporta  la  necessita'  di dotazione di ampi
    parcheggi sotterranei sia di natura privata che pubblica:  e  che
    peraltro  si  ritiene  opportuno collocare almeno prevalentemente
    sotto gli spazi edificati,  evitando  nei  limiti  del  possibile
    l'uso  in  sotterraneo  delle  aree  a  verde,  che ne verrebbero
    compromesse.
    D'altra parte e' anche da sconsigliare (come si e' riscontrato in
    piu' di una proposta di piano particolareggiato) la previsione di
    parcheggi misti pubblico-privato, qualora essi  abbiano  spazi  a
    parcheggio  pubblico  insufficienti  per  assicurare una facile e
    corretta gestione, e di fatto non accessibili.
    Occorre  pertanto  promuovere  la  concentrazione  dei  parcheggi
    pubblici privilegiando:
a)   la loro collocazione al di sotto di spazi pubblici esistenti non
    destinati a verde (quali vie, piazze, parcheggi in superficie);
b)  l'utilizzo dei contributi di urbanizzazione per la  realizzazione
    unitaria  di strutture di parcheggio anche da parte di piu' piani
    attuativi congiunti.
c)  la collocazione dei parcheggi privati in sotterraneo avvenga  nei
    limiti  del  possibile  sotto  il sedime costruito; e comunque in
    modo da compromettere al minimo indispensabile le aree verdi.
    Terminata la lettura del  documento  ed  allontanato  dalla  sala
    l'Arch. Cascitelli che non fa parte della Commissione.
VISTI gli art. 1 e 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497;
VISTI  gli  art.  9  e  10  del regolamento di attuazione della legge
1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;
VISTI gli art. 1, 2 e 7 della legge regionale 27 maggio 1985; n. 57 e
successive modificazioni;
    Condiviso il documento sopraesposto
                           la COMMISSIONE
    ad unanimita' di voti palesemente espressi
                              DELIBERA
Ad integrazione delle norme e dei criteri allegati al vincolo  ex  L.
1497/39  proposto  con  deliberazione  n.  3 del 28 aprile 1993 dalla
Commissione Provinciale  di  Milano  per  la  tutela  delle  Bellezze
Naturali  sul tratto dei Navigli Grande e Pavese in Comune di Milano,
e approvati con  deliberazione  n.  3  del  15  febbraio  1994  dalla
predetta  Commissione  e  definitivamente  dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. V/62221 del 30 dicembre 1994, quanto segue:
Nell'esame dei piani attuativi interessanti l'area vincolata, ed  ove
richiesto  dalla  esigenza di assicurare al piano un migliore assetto
urbanistico ed una migliore tutela dei valori:
A) la tutela del verde C (incolto) per il  quale  e'  prescritta  "la
progettazione  e  la  manutenzione del "verde" deve essere assicurata
nella progettazione in modo  da  riqualificare  l'esistente;  in  tal
senso essa puo' non coincidere con l'intero perimetro cartografico ma
svilupparsi  in  modo  piu'  libero  (senza evidentemente dar luogo a
riduzioni significative). La progettazione si  atterr{  agli  antichi
assetti morfologici in modo da riprodurre rapporti, anche se in forme
nuove,  tra  edifici  e  spazi  a  verde  analoghi a quelli che hanno
qualificato il disegno  del  tessuto  urbano  della  zona  e  che  e'
necessario salvaguardare.
B) per i fabbricanti tutelati con le lettere A) e B) e' consentito di
valutare  l'intervento  piu' idoneo, anche diverso dal restauro, allo
scopo di garantire il piu' corretto inserimento ambientale.
C) Per i fabbricanti tutelati con la lettera C), nei piani  attuativi
e'  ammessa  a  giudizio  della Commissione anche la ristrutturazione
urbanistica.
D) Con riferimento all'art. 3 lett. d) Norme e  criteri,  le  altezze
delle  nuove  costruzioni  non potranno essere superiori agli edifici
piu'  vicini  della  cortina  perimetrale,  ove  tale   altezza   sia
necessaria  per  assicurare la migliore composizione architettonica e
un corretto inserimento ambientale.
Inoltre, con riferimento agli "Orientementi per la stesura dei  piani
attuativi"  si  raccomanda particolare attenzione alla previsione dei
parcheggi  sia  pubblici  che  privati  sotterranei,  necessari   per
eliminare la presenza anche visiva delle automobili quantomento nelle
aree di maggiore impatto ambientale.
I  parcheggi  dovranno  esser  collocati  in via prioritaria sotto il
sedime fabbricato. Per i parcheggi pubblici nei limiti del possibile,
dovra' essere curata la concentrazione degli stessi,  allo  scopo  di
garantire  una  maggiore  efficienza di gestione: anche unificando le
risorse con l'utilizzo  unitario  dei  contributi  di  urbanizzazione
afferenti piu' piani attuativi.
                                 Il presidente: CORRADI
                       VINCOLO EX LEGE 1497/39
               SUL TRATTO DEL NAVIGLIO GRANDE E PARERE
                         IN COMUNE DI MILANO
                      SERVIZIO BENI AMBIENTALI
                        SCHEDE DI VALUTAZIONE
                    DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE
_____________________________________________________________________
              |                            |
OSSERVANTE    | LOCALIZZAZIONE E           |    PARERE
              | DESCRIZIONE OSSERVAZIONE   |
______________|____________________________|_________________________
              |                            |
Soc. Decorum  | Trattasi di stabile in     | L'osservazione puo'
S.r.l.        | Via Vigevano 18            | essere accolta, in
              |                            | quanto il fabbricato
prot. n. 37367| L'osservante contesta      | non ha le
del 26.7.1994 | la classificazione di tipo | caratteristiche di tipo
              | "B" riportata nei criteri  | B
              | e chiede che l'edificio    |
              | venga classificato di      |
              | tipo "D".                  |
              |                            |
              |                            |
Soc. Monterosa| Trattasi di ambito tra     | L'osservazione puo'
s.r.l.        | le Vie Magolfa, Alzaia     | essere accolta nel
              | Naviglio Pavese, Via Gola  | senso che il P.R.
Prot. n. 44760| e Pichi, interessato da    | approvato ha
del 15.09.1994| un P.R. approvato dal      | unicamente valore
              | Commissario Prefettizio    | procedurale, mentre le
              | in data 22.04.1993.        | aree relative
              | Piano che prevede la       | continuano ad essere
              | ristrutturazione           | soggette integralmente
              | urbanistica ed edilizia    | a vincolo e pertanto i
              | degli immobili esistenti   | progetti edilizi
              | caratterizzati da un grave | dovranno essere
              | stato di degrado.          | assoggettati a
              |                            | preventivo nulla-osta
              | L'osservante eccepisce     | ai sensi dell'art. 7
              | sulla classificazione      | della L. 1497/39.
              | di alcuni immobili che i   | Si rileva comunque
              | criteri definiscono di tipo| che le osservazioni
              | "A" e precisamente:        | puntuali dedotte dalla
              | - il magazzino di un piano | proprieta' con
              | di Via Magolfa dovrebbe    | riferimento ai singoli
              | essere classificato di     | edifici, zone verdi,
              | tipo "E";                  | altezze dei fabbricati,
              | - il piccolo edificio a    | ad una verifica in fatto
              | pianta quadrata posto a    | sono risultate fondate
              | ridosso del cortile della  | non esistendo i pregi
              | Cascina Magolfa dovrebbe   | ambienatli che
              | essere classificato di     | giustifichino il
              | tipo "E";                  | mantenimento dei
              | - la tettoia nell'Alzaia   | vincoli.
              | Naviglio Pavese civ. 18    | Si rinvia comunque ai
              | dovrebbe essere            | nuovi criteri di
              | classificata di tipo       | orientamento per
              | "E";                       | l'elaborazione di un
              | - la casetta a due piani   | nuovo assetto
              | di Via Gola al civ. 8 ed   | planivolumetrico
              | il magazzino di un piano   | della zona.
              | al civ. 10 non hanno le    |
              | caratteristiche di edifici |
              | di tipo "A", come il       |
              | prospetto di Via Gola      |
              | dell'Alzaia e Via Pichi    |
              | non puo' essere            |
              | considerato di tipo "B",   |
              | dovrebbe essere tolto il   |
              | vincolo di mantenimento    |
              | che impedirebbe di         |
              | ricomporre un profilo      |
              | altimetrico adeguato e di  |
              | dare effettiva continuita' |
              | alle facciate. Inoltre le  |
              | aree a verde dovrebbero    |
              | essere riconsiderate.      |
              | L'osservante inoltre       |
              | eccepisce sull'obbligo     |
              | per l'intera area di       |
              | predisposizione di piano   |
              | attuativo.                 |
              |                            |
              |                            |
DIAFIN S.p.a. | Trattasi di ambito in Via  | L'osservazione non da'
              | Alzaia Naviglio Grande     | luogo a provvedere in
Prot. n. 59024| n. 114/116.                | quanto la diversa
del 27.12.1993|                            | classificazione
              | Il Comune ha rilasciato    | richiesta dell'area
              | concessione edilizia in    | potra' essere presa in
              | sanatoria (n. 384 del      | considerazione solo a
              | 20.9.1988) a seguito       | seguito di una
              | domanda di condono         | eventuale revisione
              | edilizio.                  | totale dalle
              |                            | classificazioni
              |                            | attribuite dai criteri.
              |                            |
              |                            |
VANDELLI-     | Trattasi dell'ambito       | L'osservazione puo'
RUGGERI ed    | denominato " CASCINA       | essere accolta nel senso
altri         | CAIMERA".                  | che il piano CIMEP
              |                            | approvato ha unicamente
prot. n. 44882| Gli osservanti chiedono    | valore procedurale
del 16.9.1994 | che venga eliminato il     | mentre le aree relative
              | vincolo imposto dai        | continuano ad essere
              | criteri dell'altezza       | soggette integralmente a
              | massima nonche' di         | vincolo e pertanto i
              | localizzazione delle       | progetti edilizi
              | aree a verde.              | dovranno essere
              |                            | assoggettati a
              | Evidenziamo che            | preventivo nulla-osta a
              | l'intervento e' finanziato | sensi dell'art. 7 della
              | dalla Regione, e' compreso | legge 1497/39.
              | in un piano CIMEP          | Si rinvia comunque ai
              | approvato e la             | nuovi criteri di
              | progettazione esecutiva    | orientamento per
              | e' completata.             | l'elaborazione di un
              |                            | nuovo assetto
              |                            | planivolumetrico della
              |                            | zona.
              |                            |
              |                            |
Impresa OTTAVA| Trattasi di ambito in      |
S.p.a.        | Corso San Gottardo, 36.    |
              |                            |
prot. n. 44847| L'ambito e' compreso nel   | L'osservazione puo'
del 15.9.1994 | PIR "ARENA TICINESE",      | essere accolta nel senso
              | approvato a sensi dalla    | che il PIR approvato ha
              | L.R.. 22/86, della G.R.    | unicamente valore
              | con deliberazione n.       | procedurale mentre le
              | 18417/87. Il PIR prevede   | aree relative continuano
              | la demolizione degli       | ad essere soggette
              | edifici esistenti in       | integralmente a vincolo
              | parte disabitati e         | e pertanto i progetti
              | diroccati o fortemente     | edilizi dovranno essere
              | degradati.                 | assoggettati a
              |                            | preventivo nulla osta ai
              | L'osservante chiede        | sensi dell'art. 7 della
              | che vengano modificati     | legge 1497/39.
              | i criteri nel senso di     | Le indicazioni di
              | eliminare le               | vincolo contenute nei
              | disposizioni in tema di    | criteri non appaiono
              | ddestinazioni d'uso        | giustificate in quanto
              | delle nuove costruzioni    | le aree a verde non
              | e le modalita' di          | hanno di per se' alcun
              | intervento ovvero          | rilievo e quindi possono
              | edifici di tipo "A" con    | essere diversamente
              | prospetto di tipo "B".     | accorpate.
              |                            |
              |                            |
Soc. VEGA     | Trattasi di ambito sito    | L'osservazione puo'
immobiliare   | in Via Ripa Ticinese 73 e  | essere accolta in
S.r.l.        | compreso tra Via Argelati, | quanto il fabbricato
              | Fumagalli, Ripa ticinese e | di tipo A non presenta
Prot. n. 44747| Borsanti.                  | le caratteristiche di
del 15.9.1994 | Ambito ricompreso in un    | pregio tali che
              | P.R. approvato dal Comune  | negiustifichino la sua
              | in data 21.7.1982 n,. 644  | conservazione. Per
              | e convenzionato.           | consverso l'intervento
              |                            | programmato dal Comune
              |                            | consente un riordino
              |                            | ambientale della zona
              |                            | eliminando il grave
              |                            | stato di degrado
              |                            | attualmente in essere.
              |                            |
              |                            |
Soc. DENEB    | Gli osservanti chiedono    |
3000 S.r.l.   | che vengano rivisti i      |
              | criteri laddove indicano   |
prot. n. 45056| "verde" su di un           |
del 19.9.1994 | fabbricato esistente o     |
              | comunque che venga         |
              | precisata la non           |
              | vincolabilita' della       |
              | localizzazione delle aree  |
              | a verde e che venga        |
              | consentita la demolizione  |
              | del fabbricato lungo Via   |
              | Argelati classificato di   |
              | tipo "A".                  |
              |                            |
              |                            |
Comune di     | Trattasi di opposizione in | L'osservazione non da
Milano        | linea generale             | luogo a provvedere in
deliberazione | all'apposizione del vincolo| quanto non si configura
di G.M.       | e dei relativi criteri di  | quale osservazione
n. 3782       | gestione.                  | contenente specifiche
del 12.9.1994 |                            | proposte di
              |                            | modificazioni del
Prot. n. 44829|                            | contenuto dei vincoli.
del 15.9.1994 |                            |
              |                            |
              |                            |
Residenza Anni| Trattasi di ambito ubicato | L'osservazione puo'
Azzurri dei   | tra Via Darwin e Lecchi.   | essere accolta nel
Navigli S.p.a.| la proprieta' ha presentato| senso che le aree e gli
              | istanza in Comune per la   | edifici relativi
prot. n. 44883| realizzazione di una       | continuano ad essere
del 16.9.1994 | residenza                  | soggette integralmente a
              | Socio-assistenziale per    | vincolo e pertanto i
              | anziani.                   | progetti edilizi,
              |                            | redatti entro la
              | L'osservante chiede che    | direttiva di massima
              | l'obbligo di valorizzazione| della D.g.r. 62221/94,
              | e conservazione del verde  | dovranno essere
              | privato esistente imposto  | assoggettati a
              | dai criteri, venga assolto | preventivo nulla-osta
              | anche mediante la cesione  | ai sensi dell'art. 7
              | di medesima quantita' di   | della legge 1497/39.
              | verde esistente anche in   |
              | posizioni diverse.         |
              |                            |
              |                            |
Carlo RANCI   | Trattasi di ambito sito    | L'osservazione puo'
ORZIGOSA      | fra le Via Ripa Ticinese   | essere accolta nel senso
              | 47 e Via Argelati 16       | che i fabbricati non
Prot. n. 39551|                            | presentano le
dell'8.8.1994 | L'osservante contesta la   | caratteristiche di tipo
              | classificazione attribuita | "A" e "B" che ne
              | dai criteri ai fabbricati  | giustifichino la
              | di proprieta' ovvero tipo  | conservazione
              | "A" ed "B". Chiede che i   |
              | fabbricati vengano         |
              | classificati "D" e "E"     |
              |                            |
              |                            |
Fabris Nicolo'| Trattasi di ambito sito in | L'osservazione non da
e             | Via Rossi                  | luogo a provvedere
Fabris Orsetta|                            | in quanto la diversa
              | L'osservante contesta la   | classificazione
prot. n. 37478| classificazione attribuita | richiesta per l'area
del 27.7.1994 | dai criteri "area a verde  | oggetto di osservazione
              | da mantenere e/o           | potra' essere presa in
              | valorizzare nel tessuto    | considerazione solo a
              | edificato".                | seguito di una eventuale
              |                            | revisione totale delle
              | Chiede che il vincolo venga| classificazioni
              | limitato alla porzione di  | attribuite dai criteri.
              | area gia' prevista dal     |
              | P.R.G. e classificata quale|
              | servizio di interesse      |
              | collettivo consentendo     |
              | l'edificazione nella       |
              | rimanente porzione del     |
              | comparto                   |
              |                            |
              |                            |
Soc. Naviglio | Trattasi di ambito compreso| L'osservazione puo'
Grande S.r.l. | tra Via Bordighera e Alzaia| essere accolta in quanto
              | Naviglio Pavese - L'area e'| l'area non e'
Prot. n. 29599| stata oggetto di           | caratterizzata da alcune
del 13.6.1994 | lottizzazione convenzionata| significative
              | in data 26.2.1991.         | preesistenze a verde.
              |                            |
              | L'osservante chiede che    | Comunque il piano di
              | vengano rivisti i criteri  | lottizzazione approvato
              | che consentono sull'area   | ha unicamente valore
              | unicamente interventi volti| procedurale mentre le
              | alla progettazione e       | aree relative continuano
              | manutenzione degli spazi a | ad essere soggette
              | verde - In sostanza chiede | integralmente a vincolo
              | che sia consentito la      | e pertanto i progetti
              | realizzazione del P.L.     | edilizi dovranno essere
              | convenzionato.             | assoggettati a
              |                            | preventivo nulla-osta ai
              |                            | sensi dell'art. 7 della
              |                            | legge 1497/39
              |                            |
              |                            |
Consiglio di  | Trattasi di disquisizioni  | L'osservazione non da
Zona 5        | sul vincolo, non e' una    | luogo a provvedere in
              | osservazione.              | quanto non si configura
prot. n. 58334|                            | quale osservazione
del 22.12.93  |                            | contenente specifiche
              |                            | proposte di
              |                            | modificazione del
              |                            | contenuto dei vincoli.
              |                            |
              |                            |
Soc.          | Trattasi di ambito in      | L'osservazione puo'
Canottieri    | Alzaia Naviglio Grande     | essere accolta nel senso
Milano        | n. 160 di proprieta' del   | che le aree e gli
              | Comune di Milano.          | edifici relativi
Prot. n. 29718|                            | continuano ad essere
del 14.06.1994| L'osservante chiede che    | soggetti singolarmente a
              | vengano rivisti i criteri  | vincolo e pertanto i
              | nel senso di consentire    | progetti edilizi redatti
              | un riordino urbanistico    | entro le direttive di
              | dell'intero comparto.      | massima della di D.G.R.
              |                            | 62221/94, dovranno
              |                            | essere assoggettati a
              |                            | preventivo nulla osta ai
              |                            | sensi dell'art. 7 della
              |                            | legge 1497/39.
              |                            |
              |                            |
Crottini      | Trattasi di immobile in Via| L'osservazione puo'
Barassetti E e| Argelati 14                | essere accolta.
C e De Lucchi |                            | L'edificio classificato
              | L'osservante chiede che il | di tipo "B" non
prot. n. 29133| fabbricato, classificato   | presenta valori
del 9.6.1994  | dai criteri di tipo "B",   | paesaggistico
              | venga ridefinito al fine di| ambientali.
              | consentirne la demolizione |
              | e ricostruzione - L'anno di|
              | costruzione del fabbricato |
              | e' il 1950.                |
              |                            |
              |                            |
Ferrovia dello| Trattasi di osservazione di| L'osservazione non da'
Stato S.p.a.  | carattere puntuale sulle   | luogo a provvedere in
              | aree interessate da        | quanto l'assenza di
prot. n. 26130| impianti ferroviari.       | indicazioni nell'ambito
del 26.05.1994|                            | dei criteri per quanto
              | L'osservante chiede che    | concerne gli impianti
              | venga prevista nei criteri,| ferroviari, non vieta la
              | una regolamentazione       | loro realizzazione
              | attinente gli impianti     | bensi' la subordina a
              | Ferroviari al fine di non  | verifica ambientale
              | bloccarne la loro eventuale|
              | realizzazione.             |
              |                            |
              |                            |
SOC. SAN CARLO| Trattasi di ambito in Via  | L'osservazione puo'
di Silvano    | Angelo Fumagalli 6.        | essere accolta.
FINZI e C.    |                            | L'edificio non presenta
S.a.s.        | L'osservante eccepisce     | le caratteristiche di
              | sulla classificazione di   | tipo "A" e quindi
Prot. n. 24784| tipo "A" attribuita dai    | appaiono ammissibili le
del 19.05.1994| criteri dell'immobile di   | trasformazioni previste
              | sua proprieta'.            | dal P.R.G. di Milano
              |                            |
              |                            |
Soc. Romolo 88| Trattasi di ambito ubicato | L'osservazione puo'
S.p.a.        | tra Via Imperia a sud e la | essere accolta
              | Ferrovia a Nord.           | parzialmente infatti e'
Prot. n. 58706| L'ambito e' parte di un    | opportuno confermare il
del 23.12.1993| comparto piu' ampio per il | vincolo ambientale della
Prot. n. 58707| quale il Comune di Milano  | zona ma trattandosi di
del 23.12.1993| ha approvato in data       | aree molto distanti dal
Prot. n. 58708| 17.06.1991 un piano        | Naviglio contornate da
del 23.12.1993| particolareggiato per il   | nuove edificazioni le
Prot. n. 58709| centro interscambio Romolo,| previsioni
del 23.12.1993| prevedendo strutture per la| planivolumetriche
Prot. n. 44296| mobilita' nonche' 30.000   | previste dal piano
del 13.09.1994| mc. per attivita' terziaria| attuativo dovranno
Prot. n. 45676| commerciali.               | essere opportunamente
del 20.09.1994|                            | ricalibrate tenendo
              | L'osservante chiede alla   | conto delle altezze
              | G.R. di voler annullare la | degli edifici
              | deliberazione di           | cirostanti.
              | apposizione vincolo e      |
              | approvazione criteri al    |
              | fine di poter realizzare   |
              | quanto previsto dal piano  |
              | particolaregiato.          |
              |                            |
              |                            |
Immobiliare   | LOCALIZZAZIONE:            | L'osservazione puo'
Madonna di    | Trattasi di ambito compreso| essere accolta
Morivione     | tra Via Magolfa e Via      | parzialmente. Il piano
              | Argelati, oggetto di P10   | attuativo previsto dal
Prot. n. 44236| approvato dal Comune di    | Piano Regolatore
del 13.9.94   | Milano il 19.3.90.         | Generale di Milano,
Prot. n. 45675|                            | consente infatti il
del 20.9.94   | DESCRIZIONE OSSERVAZIONE:  | recupero urbanistico
              |                            | ambientale di un
              | L'osservante chiede alla   | complesso molto
              | Giunta Regionale voler     | degradato. Vanno
              | annullare la deliberazione | comunque conservati e
              | di apposizione vincolo e   | recuperati gli edifici
              | approvazioni criteri al    | luogo la Via Argelati e
              | fine di poter dar corso al | l'edificio lungo la Via
              | P10 approvato.             | Magolfa perche' di
              |                            | rilevante pregio
              |                            | ambientale. Si rinvia
              |                            | comunque ai nuovi
              |                            | criteri di orientamento
              |                            | per l'elaborazione di un
              |                            | nuovo assetto
              |                            | planivolumetrico della
              |                            | zona.
              |                            |
              |                            |
Soc.          | Trattasi di ambito compreso| L'osservazione puo'
Immobiliare   | tra Via Pavia, Corso S.    | essere accolta nel senso
STILE S.r.l.  | S. Gottardo e Via Lagrange.| che il PIR approvato ha
e PAVIA 1     |                            | unicamente valore
              | L'osservante chiede che    | procedurale mentre le
PROT. N. 44846| venga rivista la           | aree relative continuano
del 15.9.94   | classificazione apposta dai| ad essere soggette
              | criteri al fabbricato di   | integralmente a vincolo
              | Via Pavia 8 ovvero tipo    | e pertanto i progetti
              | "A", e che le aree a verde | edilizi dovrano essere
              | non siano prescrittive come| assoggettati a
              | localizzazione, che venga  | preventivo nulla-osta a
              | rivisto il criterio per    | sensi dell'art. 7 della
              | determinare l'altezza dei  | legge 1497/39.
              | nuovi edifici e infine che | Le indicazioni di
              | venga consentita la        | vincolo contenute nei
              | realizzazione del PIR      | criteri non appaiono
              | (L.R. 22/86) "ARENA        | giusticate in quanto le
              | TICINESE" approvato dalla  | aree a verde non hanno
              | G.R. in data 3.3.1987      | di per se' alcun valore
              | n. 187417.                    | e quindi possono esse
              |                            | diversamente accorpate e
              |                            | il fabbricato di tipo
              |                            | "A" non presenta
              |                            | caratteristiche e valori
              |                            | da tutelare.
              |                            |
              |                            |
Coop. CENTRO  | Trattasi di ambito compreso| L'osservazione puo'
STORICO       | tra la Via Magolfa, Pichi e| essere accolta nel senso
              | Gola                       | che il piano di recupero
prot. n. 44884|                            | approvato ha unicamente
del 16.9.1994 | L'osservante chiede che    | valore procedurale
              | vengano modificati i       | mentre le aree relative
              | criteri nel senso di       | continuano ad essere
              | consentire la realizzazione| soggette integralmente a
              | del Piano di Recupero      | vincolo e pertanto i
              | approvato dal Comune di    | progetti edilizi
              | Milano                     | dovranno essere
              |                            | assoggettati a
              |                            | preventivo nulla-osta a
              |                            | sensi dell'art. 7 della
              |                            | legge 1497/39.
              |                            | Si rinvia comunque ai
              |                            | nuovi criteri di
              |                            | orientamento per
              |                            | l'elaborazione di un
              |                            | nuovo assetto
              |                            | planivolumetrico.
              |                            |
              |                            |
FINTRASPORTI  | Trattasi di ambito in Via  | L'osservazione non puo'
s.r.l.        | Santander angolo Via       | essere accolta in quanto
              | Filippo da Liscate.        | riferita ad ambito nel
prot. n. 44585|                            | quale la pianificazione
del 14.09.1994| L'osservante aveva         | attuativa non e' stata
              | presentato il P.I.R.       | perfezionata con atto
              | respinto dal Comune per    | comunale
              | effetto della salvaguardia |
              | dei criteri.               |
              |                            |
              |                            |
Soc. Solaria  | Trattasi di ambito compreso| L'osservazione non puo'
e Soc. S.     | tra le Vie Giulio Richard, | essere accolta in quanto
S. Cristoforo | Michele Faraday e Giuseppe | e' riferita ad ambito
s.r.l.        | Cottolengo                 | nel quale la
              | L'ambito e' ricompreso in  | pianificazione attuativa
Prot. n. 30086| un P.I.R. (L.R. 25/90) non | non e' stata
del 15.06.1994| assunto dal Comune         | perfezionata con atto
              |                            | comunale
              | L'osservante chiede che    |
              | vengano rivisti i criteri  |
              | inserendo una ulteriore    |
              | classificazione che        |
              | consenta la sostituzione   |
              | edilizia nel rispetto del  |
              | D.M. 2 aprile 1968         |
              |                            |
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