ALLEGATO Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali Verbale n. 12 del 30 luglio 1996 L'anno millenovecentonovantasei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 9.15, si e' riunita in una sala del Settore Urbanistica e Territorio, Regione Lombardia, la Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali. L'ordine del giorno, concordato con i componenti della Commissione nella seduta del giorno 15 luglio u.s. e comunicato all'Avv. Antonini e' il seguente: 1) determinazioni a seguito dell'incontro con il rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato avvenuta il 28.05.96; Sono presenti alla riunione: Il Dirigente del Servizio BB.AA Presidente delegato Arch. Antonio Corradi con D.P.G.R. n. 65330 del 26.09.95 Arch. Giovanni Praderio Esperto Arch. Alberto Ferruzzi Esperto Avv. Ezio Antonini Esperto Ing. Giovanni Bosisio Esperto E' presente senza diritto di voto l'Arch. L. Cascitelli in rappresentanza del Comune di Milano. Svolge le funzioni di segretario il Presidente delegato. Verificata la regolarita' della convocazione dei membri della Commissione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.30. In relazione al I punto dell'ordine del giorno, l'Arch. Ferruzzi procede ad illustrare la proposta di documento predisposta dall'Avv. Antonini ed integrata dallo stesso Ferruzzi, relativa alle determinazioni conseguenti all'incontro del 28.05.96 della Commissione con il rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato in merito all'integrazione delle norme e dei criteri allegati al vincolo, al fine di evitare che interpretazioni rigide e letterali della normativa vanifichino i presupposti stessi che avevano ispirato la stesura dei criteri. La proposta di documento e' la seguente: 1 - Sono stati sottoposti alla Commissione alcuni piani attuativi che insistono in aree comprese nell'ambito in Comune di Milano, fra il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese, vincolato con deliberazioni n. 3 del 28 aprile 1993 e n. 3 del 15 febbraio 1994 dalla Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali e approvato definitivamente con delibera della Giunta Regionale del 30 Dicembre 1994, n. V/62221. In particolare sono stati presi in esame il piano ex lege 167 nell'area della cascina Caimera e i piani attuativi Deneb, Imm. Monte Rosa, Centro Storico, Morivione, Ronchetto sul Naviglio ed altri. L'esame approfondito di tali piani - che ha talvolta condotto ad una profonda rielaborazione dei piani stessi - ha evidenziato la necessita' di apportare alcune specificazioni alla normativa contenuta nei criteri del vincolo. Cio' per evitare che un'interpretazione rigida e letterale della normativa vanificasse i presupposti stessi che avevano indotto la stesura dei criteri. Il vincolo ha infatti ragione d'essere solo se la tutela dei valori protetti trova la capacita' di realizzarsi sul territorio attraverso opere corrette in grado di dare giusta forma ed assetto al paesaggio. I valori protetti si presentano, per l'articolata espansione edilizia e i caratteri sociali della zona presa in esame, complessi. Essi sviluppano una rete di relazioni ed equilibri fra i diversi elementi paesistici che gli elaborati cartografici ed i criteri proposti evidenziano chiaramente nel loro insieme e nelle singole parti, ma che solo la capacita' progettuale puo' interpretare nelle relazioni intrinseche fra i diversi elementi o gruppi di questi, presi in esame caso per caso. L'applicazione della normativa necessita quindi, rispetto alle iniziative edilizie contenute nei piani attuativi che insistono in aree comprese nell'ambito vincolato, di specificazioni che permettano il raggiungimento di un risultato finale accettabile. Si sottolinea in particolare che i piani attuativi (a differenza degli interventi puntuali oggetto di concessione o autorizzazione edilizia) hanno carattere urbanistico, costituendo l'approfondimento in dettaglio di previsioni del P.R.G.: essi pertanto vanno esaminati anche in vista del risultato complessivo e non solo nei particolari dell'intervento progettato, in vista della miglior tutela dei valori protetti. Come e' noto, la proposta di vincolo e' stata accompagnata dalla elaborazione di rilievi e descrizioni dello stato di fatto molto analitica e puntuale: indicando per tutto l'ambito considerato non solo gli orientamenti per la stesura dei piani attuativi, ma anche norme e criteri di maggior dettaglio per la tutela delle aree a verde nonche' per la conservazione e la valorizzazione del tessuto edificato. Si tratta quindi di dare una lettura interpretativa alla normativa che consenta di recuperare i valori da tutelare senza mortificare la costruzione di un nuovo paesaggio. Lo scopo e' quello di assicurare una trama territoriale della memoria dei luoghi non con un'operazione di restauro "scenografico" che riporti il paesaggio ad uno stato preesistente, ma con un'azione progettuale che, conservando le piu' significative persistenze morfologiche, sia in grado di sviluppare opere e situazioni nuove ben integrate con l'esistente. L'antica tipologia morfologica nei rapporti fra costruito e aree verdi puo' pero' svilupparsi e ridefinirsi nell'area anche mediante l'acquisizione di piu' moderne presenze edilizie nel territorio. Si e' verificato il caso di alcune soluzioni di progetto che sono apparse tali da assicurare insieme un assetto urbanistico migliorativo ed una accettabile tutela dei valori protetti. Queste soluzioni, pur risultando in sintonia con gli obiettivi e l'ispirazione stessa del vincolo, trovano nel confronto con alcune singole disposizioni della normativa elementi di conflittualita'. Si tratta dunque - sempre nell'esame dei piani attuativi - di valutare caso per caso affrontando con senso di realta' la specifica situazione, cosi' da poter consentire la realizzazione di progetti che nella verifica appaiono rispondere alle peculiarita' intrinseche del vincolo e dei suoi motivi ispiratori, evitando che le proposte progettuali siano mortificate da una rigida applicazione di alcuni divieti puntuali. Quanto esposto concerne in modo particolare la tutela delle aree verdi: con specifico riferimento a quelle contrassegnate con la lettera C) (verde incolto) per il quale e' gia' prescritta nel vincolo "la progettazione e la manutenzione del verde". Nel vincolo rientrano in questa casistica quegli spazi che rappresentano sia una articolazione tipologica degli edifici a cortile collocati all'interno del tessuto edificato, sia la sopravvivenza della campagna che circondava Milano, nei casi in cui non ricalcano le fasce di rispetto lungo i canali o la ferrovia. Il vincolo si propone quale fine preminente quello di offrire opportunita' di progettazione, salvaguardando un assetto tipologico generale che puo' anche essere ricostruito con forme non identiche alle preesistenti, ma sempre nel rispetto delle tipologie caratterizzanti e qualificanti paesaggisticamente l'antica memoria dell'area. Nell'esame delle varie iniziative, sovente ci e' stato documentato come tali aree comprendano - come d'altra parte e' chiaramente indicato anche nella legenda della proposta di vincolo, a conferma dell'esattezza degli originali rilievi - vegetazione spontanea e pertinenze abbandonate. La rigida applicazione della normativa in questo caso avrebbe come conseguenza il contraddire le motivazioni stesse che hanno informato la stesura del vincolo, impedendo una progettazione migliorativa. Come si e' gia' detto infatti, i motivi ispiratori del vincolo mirano piu' ancora ad una conservazione rigorosamente integrale, ad una riqualificazione. La presenza di pertinenze abbandonate, o di aree di vegetazione spontanea che hanno perso la loro originaria identita', sono in realta' in attesa di proposte progettuali concrete in grado di riqualificarle e ridisegnarle, anche con presenze nuove che pero' siano in grado di suggerire o riproporre le antiche tipologie dell'area. In sintesi: i criteri generali del vincolo che informano la normativa, hanno in nuce i parametri che inducono a tutelare integralmente il verde solo se questo si presenta qualificato, mentre per il verde derelitto o spontaneo (verde C) si prevede ed anzi si auspica, un intervento progettuale migliorativo. In tali casi, la Commissione e' del parere che - qualora l'intervento di riqualificazione sia esteso ad un ambito significativo a scala urbana (attraverso un piano attuativo) la tutela del verde C possa essere considerata nel suo significato di insieme e non rigidamente secondo l'esatto perimetro cartografico: nel senso che nella progettazione debba essere assicurata una quantita' complessiva di verde rispettosa delle tipologie prima elencate in grado di testimoniare l'antico assetto morfologico dell'area. La progettazione dovra' riferirsi, per quel che concerne la quantita' e la distribuzione del verde, alle tipologie del passato, fermo restando che caso per caso andra' fatta una specifica valutazione della quantita' totale del verde, delle distribuzioni esistenti e delle modificazioni introdotte da ciascun singolo intervento. A titolo d'esempio, per favorire l'inserimento del piano ex lege 167 sull'area della Cascina Caimera si e' proceduto a suggerire (ottenendo nuove soluzioni progettuali adesive): 1) una distribuzione planivolumetrica dei fabbricati piu' compatta che permettesse di rientrare negli ambiti gia' riservati alla edificazione dalle planimetrie del vincolo; 2) un intervento di consistente rilievo nella progettazione delle grandi aree verdi esterne all'iniziativa e di quelle interne al comparto edificato. Il progetto rielaborato e infine approvato prevede la costituzione di aree boscate su tre lati del comparto edificato. La sistemazione degli alberi e la loro qualita' botanica sono state studiate da un noto esperto di progettazione del verde nelle loro peculiarita' intrinseche: altezze, colorazioni, forme e distribuzioni, col proposito di offrire una precisa e corretta riqualificazione paesistica rientrante nei canoni del vincolo. 2.- Un altro argomento spesso esaminato e' quello degli edifici contrassegnati con la lettera B: si tratta di edifici d'epoca, il cui valore tuttavia e' costituito prevalentemente dall'inserimento nel contesto ambientale, mancando invece pregi intrinseci. In questo caso la normativa di vincolo prevede quale unico intervento il restauro. Tale criterio si e' palesato in alcune occasioni gia' oggi inapplicabile, in quanto dall'epoca della rilevazione degli edifici spesso si sono ulteriormente degradati. Lo stesso si e' verificato nel caso di alcuni edifici di tipo A che, pur dotati originariamente di alcuni caratteri di maggior pregio, si trovano ora in condizioni di fatiscenza non recuperabile. Si propone anche in questo caso di consentire, nell'ambito dei piani attuativi, una maggiore liberta' per la Commissione di valutare l'intervento edilizio piu' idoneo, allo scopo di garantire il piu' corretto inserimento ambientale senza penalizzare inutilmente l'intervento e vanificare lo scopo precipuo del vincolo stesso. Analoghe considerazioni valgono per gli edifici C), con le seguenti precisazioni: la normativa di vincolo (che ammette per tali edifici interventi sino alla ristrutturazione edilizia), e' evidentemente dettata per gli interventi singoli. In sede di piano attuativo, potra' essere ammessa per gli edifici C) anche la ristrutturazione urbanistica, al fine di favorire una maggiore liberta' e qualita' della progettazione d'insieme. 3.- Un terzo argomento e' dato dall'art. 3 lettera d) delle "norme e criteri". In base a tale paragrafo, le altezze delle nuove costruzioni "non possono superare quelle dell'edificio della cortina perimetrale piu' qualificato secondo gli elenchi e le classificazioni allegate alle presenti norme". Come e' noto infatti l'area dei navigli e' caratterizzata in molti punti da una edilizia non omogenea, nella quale accanto a preesistenze piu' antiche sorgono edifici piu' recenti, frutto della notevole espansione edilizia degli anni '30 e del secondo dopoguerra. In tale situazione, applicandosi rigidamente la disposizione in esame, si giungerebbe al risultato di impedire altezze superiori agli edifici "piu' qualificati" e quindi piu' antichi, spesso non superiore a 1 o 2 piani: con la conseguenza negativa ad esempio di non poter mascherare i frontespizi nudi, dando una logica continuita' alle cortine. Pertanto anche in questo caso si propone di consentire una maggiore flessibilita', prevedendo che le altezze delle nuove costruzioni non possano essere superiori agli edifici piu' vicini della cortina perimetrale, anche qui secondo regole di buona composizione architettonica e di corretto inserimento ambientale. 4.- Il quarto argomento e' quello dei parcheggi. Come e' ben precisato nei criteri del vincolo, il tessuto urbano dell'area vincolata e' di particolare delicatezza, per cui gli interventi di riqualificazione debbono tendere a privilegiare i percorsi pedonali ed alla eliminazione della presenza anche visiva delle automobili. Questo obiettivo comporta la necessita' di dotazione di ampi parcheggi sotterranei sia di natura privata che pubblica: e che peraltro si ritiene opportuno collocare almeno prevalentemente sotto gli spazi edificati, evitando nei limiti del possibile l'uso in sotterraneo delle aree a verde, che ne verrebbero compromesse. D'altra parte e' anche da sconsigliare (come si e' riscontrato in piu' di una proposta di piano particolareggiato) la previsione di parcheggi misti pubblico-privato, qualora essi abbiano spazi a parcheggio pubblico insufficienti per assicurare una facile e corretta gestione, e di fatto non accessibili. Occorre pertanto promuovere la concentrazione dei parcheggi pubblici privilegiando: a) la loro collocazione al di sotto di spazi pubblici esistenti non destinati a verde (quali vie, piazze, parcheggi in superficie); b) l'utilizzo dei contributi di urbanizzazione per la realizzazione unitaria di strutture di parcheggio anche da parte di piu' piani attuativi congiunti. c) la collocazione dei parcheggi privati in sotterraneo avvenga nei limiti del possibile sotto il sedime costruito; e comunque in modo da compromettere al minimo indispensabile le aree verdi. Terminata la lettura del documento ed allontanato dalla sala l'Arch. Cascitelli che non fa parte della Commissione. VISTI gli art. 1 e 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497; VISTI gli art. 9 e 10 del regolamento di attuazione della legge 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357; VISTI gli art. 1, 2 e 7 della legge regionale 27 maggio 1985; n. 57 e successive modificazioni; Condiviso il documento sopraesposto la COMMISSIONE ad unanimita' di voti palesemente espressi DELIBERA Ad integrazione delle norme e dei criteri allegati al vincolo ex L. 1497/39 proposto con deliberazione n. 3 del 28 aprile 1993 dalla Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali sul tratto dei Navigli Grande e Pavese in Comune di Milano, e approvati con deliberazione n. 3 del 15 febbraio 1994 dalla predetta Commissione e definitivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione n. V/62221 del 30 dicembre 1994, quanto segue: Nell'esame dei piani attuativi interessanti l'area vincolata, ed ove richiesto dalla esigenza di assicurare al piano un migliore assetto urbanistico ed una migliore tutela dei valori: A) la tutela del verde C (incolto) per il quale e' prescritta "la progettazione e la manutenzione del "verde" deve essere assicurata nella progettazione in modo da riqualificare l'esistente; in tal senso essa puo' non coincidere con l'intero perimetro cartografico ma svilupparsi in modo piu' libero (senza evidentemente dar luogo a riduzioni significative). La progettazione si atterr{ agli antichi assetti morfologici in modo da riprodurre rapporti, anche se in forme nuove, tra edifici e spazi a verde analoghi a quelli che hanno qualificato il disegno del tessuto urbano della zona e che e' necessario salvaguardare. B) per i fabbricanti tutelati con le lettere A) e B) e' consentito di valutare l'intervento piu' idoneo, anche diverso dal restauro, allo scopo di garantire il piu' corretto inserimento ambientale. C) Per i fabbricanti tutelati con la lettera C), nei piani attuativi e' ammessa a giudizio della Commissione anche la ristrutturazione urbanistica. D) Con riferimento all'art. 3 lett. d) Norme e criteri, le altezze delle nuove costruzioni non potranno essere superiori agli edifici piu' vicini della cortina perimetrale, ove tale altezza sia necessaria per assicurare la migliore composizione architettonica e un corretto inserimento ambientale. Inoltre, con riferimento agli "Orientementi per la stesura dei piani attuativi" si raccomanda particolare attenzione alla previsione dei parcheggi sia pubblici che privati sotterranei, necessari per eliminare la presenza anche visiva delle automobili quantomento nelle aree di maggiore impatto ambientale. I parcheggi dovranno esser collocati in via prioritaria sotto il sedime fabbricato. Per i parcheggi pubblici nei limiti del possibile, dovra' essere curata la concentrazione degli stessi, allo scopo di garantire una maggiore efficienza di gestione: anche unificando le risorse con l'utilizzo unitario dei contributi di urbanizzazione afferenti piu' piani attuativi. Il presidente: CORRADI VINCOLO EX LEGE 1497/39 SUL TRATTO DEL NAVIGLIO GRANDE E PARERE IN COMUNE DI MILANO SERVIZIO BENI AMBIENTALI SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE _____________________________________________________________________ | | OSSERVANTE | LOCALIZZAZIONE E | PARERE | DESCRIZIONE OSSERVAZIONE | ______________|____________________________|_________________________ | | Soc. Decorum | Trattasi di stabile in | L'osservazione puo' S.r.l. | Via Vigevano 18 | essere accolta, in | | quanto il fabbricato prot. n. 37367| L'osservante contesta | non ha le del 26.7.1994 | la classificazione di tipo | caratteristiche di tipo | "B" riportata nei criteri | B | e chiede che l'edificio | | venga classificato di | | tipo "D". | | | | | Soc. Monterosa| Trattasi di ambito tra | L'osservazione puo' s.r.l. | le Vie Magolfa, Alzaia | essere accolta nel | Naviglio Pavese, Via Gola | senso che il P.R. Prot. n. 44760| e Pichi, interessato da | approvato ha del 15.09.1994| un P.R. approvato dal | unicamente valore | Commissario Prefettizio | procedurale, mentre le | in data 22.04.1993. | aree relative | Piano che prevede la | continuano ad essere | ristrutturazione | soggette integralmente | urbanistica ed edilizia | a vincolo e pertanto i | degli immobili esistenti | progetti edilizi | caratterizzati da un grave | dovranno essere | stato di degrado. | assoggettati a | | preventivo nulla-osta | L'osservante eccepisce | ai sensi dell'art. 7 | sulla classificazione | della L. 1497/39. | di alcuni immobili che i | Si rileva comunque | criteri definiscono di tipo| che le osservazioni | "A" e precisamente: | puntuali dedotte dalla | - il magazzino di un piano | proprieta' con | di Via Magolfa dovrebbe | riferimento ai singoli | essere classificato di | edifici, zone verdi, | tipo "E"; | altezze dei fabbricati, | - il piccolo edificio a | ad una verifica in fatto | pianta quadrata posto a | sono risultate fondate | ridosso del cortile della | non esistendo i pregi | Cascina Magolfa dovrebbe | ambienatli che | essere classificato di | giustifichino il | tipo "E"; | mantenimento dei | - la tettoia nell'Alzaia | vincoli. | Naviglio Pavese civ. 18 | Si rinvia comunque ai | dovrebbe essere | nuovi criteri di | classificata di tipo | orientamento per | "E"; | l'elaborazione di un | - la casetta a due piani | nuovo assetto | di Via Gola al civ. 8 ed | planivolumetrico | il magazzino di un piano | della zona. | al civ. 10 non hanno le | | caratteristiche di edifici | | di tipo "A", come il | | prospetto di Via Gola | | dell'Alzaia e Via Pichi | | non puo' essere | | considerato di tipo "B", | | dovrebbe essere tolto il | | vincolo di mantenimento | | che impedirebbe di | | ricomporre un profilo | | altimetrico adeguato e di | | dare effettiva continuita' | | alle facciate. Inoltre le | | aree a verde dovrebbero | | essere riconsiderate. | | L'osservante inoltre | | eccepisce sull'obbligo | | per l'intera area di | | predisposizione di piano | | attuativo. | | | | | DIAFIN S.p.a. | Trattasi di ambito in Via | L'osservazione non da' | Alzaia Naviglio Grande | luogo a provvedere in Prot. n. 59024| n. 114/116. | quanto la diversa del 27.12.1993| | classificazione | Il Comune ha rilasciato | richiesta dell'area | concessione edilizia in | potra' essere presa in | sanatoria (n. 384 del | considerazione solo a | 20.9.1988) a seguito | seguito di una | domanda di condono | eventuale revisione | edilizio. | totale dalle | | classificazioni | | attribuite dai criteri. | | | | VANDELLI- | Trattasi dell'ambito | L'osservazione puo' RUGGERI ed | denominato " CASCINA | essere accolta nel senso altri | CAIMERA". | che il piano CIMEP | | approvato ha unicamente prot. n. 44882| Gli osservanti chiedono | valore procedurale del 16.9.1994 | che venga eliminato il | mentre le aree relative | vincolo imposto dai | continuano ad essere | criteri dell'altezza | soggette integralmente a | massima nonche' di | vincolo e pertanto i | localizzazione delle | progetti edilizi | aree a verde. | dovranno essere | | assoggettati a | Evidenziamo che | preventivo nulla-osta a | l'intervento e' finanziato | sensi dell'art. 7 della | dalla Regione, e' compreso | legge 1497/39. | in un piano CIMEP | Si rinvia comunque ai | approvato e la | nuovi criteri di | progettazione esecutiva | orientamento per | e' completata. | l'elaborazione di un | | nuovo assetto | | planivolumetrico della | | zona. | | | | Impresa OTTAVA| Trattasi di ambito in | S.p.a. | Corso San Gottardo, 36. | | | prot. n. 44847| L'ambito e' compreso nel | L'osservazione puo' del 15.9.1994 | PIR "ARENA TICINESE", | essere accolta nel senso | approvato a sensi dalla | che il PIR approvato ha | L.R.. 22/86, della G.R. | unicamente valore | con deliberazione n. | procedurale mentre le | 18417/87. Il PIR prevede | aree relative continuano | la demolizione degli | ad essere soggette | edifici esistenti in | integralmente a vincolo | parte disabitati e | e pertanto i progetti | diroccati o fortemente | edilizi dovranno essere | degradati. | assoggettati a | | preventivo nulla osta ai | L'osservante chiede | sensi dell'art. 7 della | che vengano modificati | legge 1497/39. | i criteri nel senso di | Le indicazioni di | eliminare le | vincolo contenute nei | disposizioni in tema di | criteri non appaiono | ddestinazioni d'uso | giustificate in quanto | delle nuove costruzioni | le aree a verde non | e le modalita' di | hanno di per se' alcun | intervento ovvero | rilievo e quindi possono | edifici di tipo "A" con | essere diversamente | prospetto di tipo "B". | accorpate. | | | | Soc. VEGA | Trattasi di ambito sito | L'osservazione puo' immobiliare | in Via Ripa Ticinese 73 e | essere accolta in S.r.l. | compreso tra Via Argelati, | quanto il fabbricato | Fumagalli, Ripa ticinese e | di tipo A non presenta Prot. n. 44747| Borsanti. | le caratteristiche di del 15.9.1994 | Ambito ricompreso in un | pregio tali che | P.R. approvato dal Comune | negiustifichino la sua | in data 21.7.1982 n,. 644 | conservazione. Per | e convenzionato. | consverso l'intervento | | programmato dal Comune | | consente un riordino | | ambientale della zona | | eliminando il grave | | stato di degrado | | attualmente in essere. | | | | Soc. DENEB | Gli osservanti chiedono | 3000 S.r.l. | che vengano rivisti i | | criteri laddove indicano | prot. n. 45056| "verde" su di un | del 19.9.1994 | fabbricato esistente o | | comunque che venga | | precisata la non | | vincolabilita' della | | localizzazione delle aree | | a verde e che venga | | consentita la demolizione | | del fabbricato lungo Via | | Argelati classificato di | | tipo "A". | | | | | Comune di | Trattasi di opposizione in | L'osservazione non da Milano | linea generale | luogo a provvedere in deliberazione | all'apposizione del vincolo| quanto non si configura di G.M. | e dei relativi criteri di | quale osservazione n. 3782 | gestione. | contenente specifiche del 12.9.1994 | | proposte di | | modificazioni del Prot. n. 44829| | contenuto dei vincoli. del 15.9.1994 | | | | | | Residenza Anni| Trattasi di ambito ubicato | L'osservazione puo' Azzurri dei | tra Via Darwin e Lecchi. | essere accolta nel Navigli S.p.a.| la proprieta' ha presentato| senso che le aree e gli | istanza in Comune per la | edifici relativi prot. n. 44883| realizzazione di una | continuano ad essere del 16.9.1994 | residenza | soggette integralmente a | Socio-assistenziale per | vincolo e pertanto i | anziani. | progetti edilizi, | | redatti entro la | L'osservante chiede che | direttiva di massima | l'obbligo di valorizzazione| della D.g.r. 62221/94, | e conservazione del verde | dovranno essere | privato esistente imposto | assoggettati a | dai criteri, venga assolto | preventivo nulla-osta | anche mediante la cesione | ai sensi dell'art. 7 | di medesima quantita' di | della legge 1497/39. | verde esistente anche in | | posizioni diverse. | | | | | Carlo RANCI | Trattasi di ambito sito | L'osservazione puo' ORZIGOSA | fra le Via Ripa Ticinese | essere accolta nel senso | 47 e Via Argelati 16 | che i fabbricati non Prot. n. 39551| | presentano le dell'8.8.1994 | L'osservante contesta la | caratteristiche di tipo | classificazione attribuita | "A" e "B" che ne | dai criteri ai fabbricati | giustifichino la | di proprieta' ovvero tipo | conservazione | "A" ed "B". Chiede che i | | fabbricati vengano | | classificati "D" e "E" | | | | | Fabris Nicolo'| Trattasi di ambito sito in | L'osservazione non da e | Via Rossi | luogo a provvedere Fabris Orsetta| | in quanto la diversa | L'osservante contesta la | classificazione prot. n. 37478| classificazione attribuita | richiesta per l'area del 27.7.1994 | dai criteri "area a verde | oggetto di osservazione | da mantenere e/o | potra' essere presa in | valorizzare nel tessuto | considerazione solo a | edificato". | seguito di una eventuale | | revisione totale delle | Chiede che il vincolo venga| classificazioni | limitato alla porzione di | attribuite dai criteri. | area gia' prevista dal | | P.R.G. e classificata quale| | servizio di interesse | | collettivo consentendo | | l'edificazione nella | | rimanente porzione del | | comparto | | | | | Soc. Naviglio | Trattasi di ambito compreso| L'osservazione puo' Grande S.r.l. | tra Via Bordighera e Alzaia| essere accolta in quanto | Naviglio Pavese - L'area e'| l'area non e' Prot. n. 29599| stata oggetto di | caratterizzata da alcune del 13.6.1994 | lottizzazione convenzionata| significative | in data 26.2.1991. | preesistenze a verde. | | | L'osservante chiede che | Comunque il piano di | vengano rivisti i criteri | lottizzazione approvato | che consentono sull'area | ha unicamente valore | unicamente interventi volti| procedurale mentre le | alla progettazione e | aree relative continuano | manutenzione degli spazi a | ad essere soggette | verde - In sostanza chiede | integralmente a vincolo | che sia consentito la | e pertanto i progetti | realizzazione del P.L. | edilizi dovranno essere | convenzionato. | assoggettati a | | preventivo nulla-osta ai | | sensi dell'art. 7 della | | legge 1497/39 | | | | Consiglio di | Trattasi di disquisizioni | L'osservazione non da Zona 5 | sul vincolo, non e' una | luogo a provvedere in | osservazione. | quanto non si configura prot. n. 58334| | quale osservazione del 22.12.93 | | contenente specifiche | | proposte di | | modificazione del | | contenuto dei vincoli. | | | | Soc. | Trattasi di ambito in | L'osservazione puo' Canottieri | Alzaia Naviglio Grande | essere accolta nel senso Milano | n. 160 di proprieta' del | che le aree e gli | Comune di Milano. | edifici relativi Prot. n. 29718| | continuano ad essere del 14.06.1994| L'osservante chiede che | soggetti singolarmente a | vengano rivisti i criteri | vincolo e pertanto i | nel senso di consentire | progetti edilizi redatti | un riordino urbanistico | entro le direttive di | dell'intero comparto. | massima della di D.G.R. | | 62221/94, dovranno | | essere assoggettati a | | preventivo nulla osta ai | | sensi dell'art. 7 della | | legge 1497/39. | | | | Crottini | Trattasi di immobile in Via| L'osservazione puo' Barassetti E e| Argelati 14 | essere accolta. C e De Lucchi | | L'edificio classificato | L'osservante chiede che il | di tipo "B" non prot. n. 29133| fabbricato, classificato | presenta valori del 9.6.1994 | dai criteri di tipo "B", | paesaggistico | venga ridefinito al fine di| ambientali. | consentirne la demolizione | | e ricostruzione - L'anno di| | costruzione del fabbricato | | e' il 1950. | | | | | Ferrovia dello| Trattasi di osservazione di| L'osservazione non da' Stato S.p.a. | carattere puntuale sulle | luogo a provvedere in | aree interessate da | quanto l'assenza di prot. n. 26130| impianti ferroviari. | indicazioni nell'ambito del 26.05.1994| | dei criteri per quanto | L'osservante chiede che | concerne gli impianti | venga prevista nei criteri,| ferroviari, non vieta la | una regolamentazione | loro realizzazione | attinente gli impianti | bensi' la subordina a | Ferroviari al fine di non | verifica ambientale | bloccarne la loro eventuale| | realizzazione. | | | | | SOC. SAN CARLO| Trattasi di ambito in Via | L'osservazione puo' di Silvano | Angelo Fumagalli 6. | essere accolta. FINZI e C. | | L'edificio non presenta S.a.s. | L'osservante eccepisce | le caratteristiche di | sulla classificazione di | tipo "A" e quindi Prot. n. 24784| tipo "A" attribuita dai | appaiono ammissibili le del 19.05.1994| criteri dell'immobile di | trasformazioni previste | sua proprieta'. | dal P.R.G. di Milano | | | | Soc. Romolo 88| Trattasi di ambito ubicato | L'osservazione puo' S.p.a. | tra Via Imperia a sud e la | essere accolta | Ferrovia a Nord. | parzialmente infatti e' Prot. n. 58706| L'ambito e' parte di un | opportuno confermare il del 23.12.1993| comparto piu' ampio per il | vincolo ambientale della Prot. n. 58707| quale il Comune di Milano | zona ma trattandosi di del 23.12.1993| ha approvato in data | aree molto distanti dal Prot. n. 58708| 17.06.1991 un piano | Naviglio contornate da del 23.12.1993| particolareggiato per il | nuove edificazioni le Prot. n. 58709| centro interscambio Romolo,| previsioni del 23.12.1993| prevedendo strutture per la| planivolumetriche Prot. n. 44296| mobilita' nonche' 30.000 | previste dal piano del 13.09.1994| mc. per attivita' terziaria| attuativo dovranno Prot. n. 45676| commerciali. | essere opportunamente del 20.09.1994| | ricalibrate tenendo | L'osservante chiede alla | conto delle altezze | G.R. di voler annullare la | degli edifici | deliberazione di | cirostanti. | apposizione vincolo e | | approvazione criteri al | | fine di poter realizzare | | quanto previsto dal piano | | particolaregiato. | | | | | Immobiliare | LOCALIZZAZIONE: | L'osservazione puo' Madonna di | Trattasi di ambito compreso| essere accolta Morivione | tra Via Magolfa e Via | parzialmente. Il piano | Argelati, oggetto di P10 | attuativo previsto dal Prot. n. 44236| approvato dal Comune di | Piano Regolatore del 13.9.94 | Milano il 19.3.90. | Generale di Milano, Prot. n. 45675| | consente infatti il del 20.9.94 | DESCRIZIONE OSSERVAZIONE: | recupero urbanistico | | ambientale di un | L'osservante chiede alla | complesso molto | Giunta Regionale voler | degradato. Vanno | annullare la deliberazione | comunque conservati e | di apposizione vincolo e | recuperati gli edifici | approvazioni criteri al | luogo la Via Argelati e | fine di poter dar corso al | l'edificio lungo la Via | P10 approvato. | Magolfa perche' di | | rilevante pregio | | ambientale. Si rinvia | | comunque ai nuovi | | criteri di orientamento | | per l'elaborazione di un | | nuovo assetto | | planivolumetrico della | | zona. | | | | Soc. | Trattasi di ambito compreso| L'osservazione puo' Immobiliare | tra Via Pavia, Corso S. | essere accolta nel senso STILE S.r.l. | S. Gottardo e Via Lagrange.| che il PIR approvato ha e PAVIA 1 | | unicamente valore | L'osservante chiede che | procedurale mentre le PROT. N. 44846| venga rivista la | aree relative continuano del 15.9.94 | classificazione apposta dai| ad essere soggette | criteri al fabbricato di | integralmente a vincolo | Via Pavia 8 ovvero tipo | e pertanto i progetti | "A", e che le aree a verde | edilizi dovrano essere | non siano prescrittive come| assoggettati a | localizzazione, che venga | preventivo nulla-osta a | rivisto il criterio per | sensi dell'art. 7 della | determinare l'altezza dei | legge 1497/39. | nuovi edifici e infine che | Le indicazioni di | venga consentita la | vincolo contenute nei | realizzazione del PIR | criteri non appaiono | (L.R. 22/86) "ARENA | giusticate in quanto le | TICINESE" approvato dalla | aree a verde non hanno | G.R. in data 3.3.1987 | di per se' alcun valore | n. 187417. | e quindi possono esse | | diversamente accorpate e | | il fabbricato di tipo | | "A" non presenta | | caratteristiche e valori | | da tutelare. | | | | Coop. CENTRO | Trattasi di ambito compreso| L'osservazione puo' STORICO | tra la Via Magolfa, Pichi e| essere accolta nel senso | Gola | che il piano di recupero prot. n. 44884| | approvato ha unicamente del 16.9.1994 | L'osservante chiede che | valore procedurale | vengano modificati i | mentre le aree relative | criteri nel senso di | continuano ad essere | consentire la realizzazione| soggette integralmente a | del Piano di Recupero | vincolo e pertanto i | approvato dal Comune di | progetti edilizi | Milano | dovranno essere | | assoggettati a | | preventivo nulla-osta a | | sensi dell'art. 7 della | | legge 1497/39. | | Si rinvia comunque ai | | nuovi criteri di | | orientamento per | | l'elaborazione di un | | nuovo assetto | | planivolumetrico. | | | | FINTRASPORTI | Trattasi di ambito in Via | L'osservazione non puo' s.r.l. | Santander angolo Via | essere accolta in quanto | Filippo da Liscate. | riferita ad ambito nel prot. n. 44585| | quale la pianificazione del 14.09.1994| L'osservante aveva | attuativa non e' stata | presentato il P.I.R. | perfezionata con atto | respinto dal Comune per | comunale | effetto della salvaguardia | | dei criteri. | | | | | Soc. Solaria | Trattasi di ambito compreso| L'osservazione non puo' e Soc. S. | tra le Vie Giulio Richard, | essere accolta in quanto S. Cristoforo | Michele Faraday e Giuseppe | e' riferita ad ambito s.r.l. | Cottolengo | nel quale la | L'ambito e' ricompreso in | pianificazione attuativa Prot. n. 30086| un P.I.R. (L.R. 25/90) non | non e' stata del 15.06.1994| assunto dal Comune | perfezionata con atto | | comunale | L'osservante chiede che | | vengano rivisti i criteri | | inserendo una ulteriore | | classificazione che | | consenta la sostituzione | | edilizia nel rispetto del | | D.M. 2 aprile 1968 | | | ______________|____________________________|_________________________