(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
             STATUTO DEL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA
 Titolo I
Costituzione, scopo, durata, sede e organi
                               Art. 1.
  1.  Il Fondo  interbancario di  garanzia, gia'  istituito ai  sensi
dell'art.  36  della  legge  2  giugno 1961,  n.  454,  e  successive
modifiche ed  integrazioni, e' disciplinato dall'art.  45 del decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n.   385,  in  materia  bancaria  e
creditizia.
  Esso ha personalita' giuridica e gestione autonoma ed e' sottoposto
alla vigilanza  del Ministero del  tesoro; e' regolato dalle  leggi e
dalle  disposizioni  vigenti  in  materia, nonche'  dalle  norme  del
regolamento che stabilisce i criteri ed i limiti dei suoi interventi.
  Esso subentra al  Fondo di cui al richiamato art.  36 della legge 2
giugno 1961, n. 454, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.
  2.  Il  Fondo ha  per  scopo  di  contribuire, nel  rispetto  della
normativa  vigente,  al  ripianamento  della perdita  che  le  banche
dimostrano  di aver  sofferto dopo  l'esperimento, nei  confronti dei
soggetti  inadempienti,  delle   procedure  di  riscossione  coattiva
relative alla garanzia primaria. Risponde, comunque, nei limiti delle
proprie disponibilita' finanziarie.
   3. La durata del Fondo e' indeterminata.
   4. Il Fondo ha sede in Roma.
                               Art. 2.
  1.  Sono  organi del  Fondo  il  consiglio di  amministrazione,  il
presidente ed il collegio dei sindaci.
                              Titolo II
                           Amministrazione
                               Art. 3.
  1.  Il   consiglio  cui  spetta  l'amministrazione   del  Fondo  e'
costituito da dodici componenti nominati con decreto del Ministro del
tesorodi cui undici con criterio  rotativo fra i rappresentanti delle
banche  operanti nel  credito agrario  ed uno  in rappresentanza  del
Ministero del tesoro scelto tra i suoi dirigenti in servizio.
  2. Per la individuazione delle banche che dovranno esprimere i loro
rappresentanti, due mesi prima della scadenza del consiglio in carica
il  Fondo  provvede a  classificare  le  banche  che con  esso  hanno
rapporti  in  ordine  decrescente  in  funzione  dei  versamenti  per
contribuzioni   ordinarie   effettuati    nel   triennio   precedente
suddividendole in tre fasce:
  a) la prima fascia, comprendente  le prime banche nella graduatoria
anzidetta fino  a raggiungere  il 60% dell'importo  complessivo delle
contribuzioni versate;
  b) la  seconda fascia, comprendente, sempre  in ordine decrescente,
le  successive   banche  che  rappresentano  l'ulteriore   30%  della
contribuzione;
  c) la terza  fascia, comprendente le banche che  versano il residuo
10% della contribuzione globale.
  3. Nell'ambito di ciascuna fascia il Fondo provvede ad individuare,
classificandole secondo  un ordine di  priorita', le banche  che, con
riferimento al  triennio precedente, abbiano un  miglior rapporto fra
contribuzioni versate  e rimborsi di  perdite ottenuti, al  netto dei
recuperi conseguiti. I relativi conteggi sono effettuati per cassa.
  Gli elenchi  delle banche  ordinate in  ciascuna fascia  secondo il
criterio  predetto  vengono   trasmessi  alla  Associazione  bancaria
italiana  ai fini  della designazione  dei rappresentanti  bancari al
Ministero  del   tesoro  per  la   nomina  del  nuovo   consiglio  di
amministrazione.
  4. Nell'ambito  delle tre  fasce vengono  prescelti rispettivamente
cinque,  tre  e  due   consiglieri  seguendo  l'ordine  di  priorita'
indicato.  A tal  fine  l'Associazione bancaria  italiana provvede  a
chiedere alle  banche interessate  il nominativo  di un  dirigente di
grado elevato  da designare  al Ministero del  tesoro. Ove  una banca
rinunci alla  segnalazione, si  procede alla richiesta  nei confronti
della banca che segue in graduatoria nella stessa fascia.
  5.  Non possono  essere designati  piu' consiglieri  appartenenti a
banche dello  stesso "Gruppo  bancario", quale che  sia la  fascia di
appartenenza:   le  banche   sono  considerate   singolarmente  nelle
rispettive graduatorie ma la  scelta dell'unico rappresentante spetta
alla capogruppo. Le banche di Credito cooperativo vengono considerate
come un unico "Gruppo" ai fini della graduazione e della designazione
del loro rappresentante  da individuare fra i  dirigenti delle banche
stesse  sulla  base  dei  criteri di  priorita'  indicati  nei  commi
precedenti.
  6. Per  le designazioni da  effettuare nel triennio  successivo, in
applicazione   del   principio   di   rotazione,   si   prendono   in
considerazione,  nell'ordine  previsto  dalla  nuova  classificazione
effettuata  dal Fondo,  le banche  che  non sono  state presenti  nel
consiglio precedente.
  7. Se  nel corso del  mandato triennale viene meno  un consigliere,
l'Associazione bancaria  italiana, su segnalazione del  Fondo, chiede
alla  banca  di  appartenenza  di  indicare  un  altro  dirigente  da
designare al Ministero del tesoro per la sostituzione per il restante
periodo del triennio.
  8. Il presidente  del consiglio di amministrazione  e' nominato dal
Ministro  per  il  tesoro  fra  i  rappresentanti  delle  banche  del
consiglio in scadenza, onde  assicurare la continuita' nella gestione
dell'ente. In caso di appartenenza del presidente e di un consigliere
del nuovo consiglio  allo stesso gruppo bancario  il consigliere deve
essere  sostituito  dal  rappresentante  della  banca  che  segue  in
graduatoria  nella stessa  fascia.  Nel provvedimento  di nomina  del
presidente ne viene determinato l'emolumento.
  9. Il consiglio resta in carica per un periodo di tre anni e la sua
nomina  avviene  entro  il  mese   di  giugno  di  ciascun  triennio,
subentrando i nuovi membri nella carica il 1 luglio successivo.
                               Art. 4.
  1. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o quando
la maggioranza dei componenti del consiglio ne faccia richiesta.
  2. L'avviso di convocazione,  con indicazione degli argomenti posti
all'ordine  del  giorno,  deve   essere  inviato  ai  componenti  del
consiglio ed  ai sindaci almeno  otto giorni prima di  quello fissato
per la  riunione, salvo  i casi  di urgenza nei  quali il  termine di
preavviso puo' essere ridotto a quarantotto ore.
                               Art. 5.
  1.  Per   la  validita'   delle  adunanze  del   consiglio  occorre
l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
  2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
  3. A parita'  di voti, prevale il  voto del presidente o  di chi lo
sostituisce ai sensi del presente statuto.
   4. Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.
                               Art. 6.
  1. Il  consiglio delibera la  corresponsione ai suoi  componenti di
compensi e  gettoni di presenza,  oltre al  rimborso a pie'  di lista
delle   spese  sostenute   per   partecipare   alle  riunioni.   Tale
deliberazione   e'   sottoposta   al   Ministero   del   tesoro   per
l'approvazione.
   2. Spetta al consiglio di deliberare in ordine:
     a) alle istruzioni concernenti i propri interventi;
  b)  alle singole  richieste di  rimborso inoltrate  al Fondo  dalle
banche;
  c)   a   quant'altro   attiene  all'amministrazione,   gestione   e
funzionamento del Fondo, avvalendosi se  del caso anche di consulenze
esterne.
                               Art. 7.
  1. Il consiglio,  su proposta del presidente,  nomina un segretario
fra i propri componenti ovvero tra persone ad esso estranee.
  2.  Il  verbale di  ogni  riunione  viene redatto  dal  segretario,
firmato dal segretario stesso e da chi ha presieduto la riunione.
                               Art. 8.
  1. Il  presidente ha  la legale rappresentanza  del Fondo  e svolge
oltre ai compiti di cui al 4 comma dell'art. 11, tutte le funzioni ad
esso delegate dal consiglio. In caso  di assenza o impedimento le sue
funzioni sono assunte dal componente  piu' anziano di nomina: in caso
di parita' di nomina, dal componente piu' anziano di eta'.
                              Titolo III
                        Collegio dei sindaci
                               Art. 9.
  1. Il  collegio dei sindaci e'  composto da tre membri  effettivi e
tre supplenti  in rappresentanza, rispettivamente, del  Ministero del
tesoro, del Ministero delle  risorse agricole, alimentari e forestali
e della Banca d'Italia.
  2. Il collegio  dura in carica tre anni ed  e' nominato con decreto
del Ministro per il tesoro, che indica anche il presidente. I sindaci
continuano a svolgere le loro funzioni fino al momento in cui entrano
in carica i loro successori.
  3.  Il  collegio  esercita  le sue  funzioni  in  conformita'  alle
disposizioni di cui agli articoli  2403 e seguenti del codice civile,
ove  applicabili, nonche'  ad  ogni altra  disposizione  di legge  in
materia.
   4. I sindaci assistono alle adunanze del consiglio.
                              Art. 10.
  1.  Ai  sindaci  spetta  un compenso  nella  misura  stabilita  dal
consiglio, oltre al gettone di presenza e al rimborso a pie' di lista
delle spese sostenute per partecipare alle riunioni.
                              Titolo IV
                   Bilancio, dotazioni finanziarie
                  investimenti delle disponibilita'
                              Art. 11.
   1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
  2. Per la formazione del  bilancio il Fondo osserva le disposizioni
degli  articoli  2424  e  seguenti   del  codice  civile,  in  quanto
applicabili.
  3. Entro  sei mesi dalla  chiusura dell'esercizio il  bilancio deve
essere approvato dal consiglio e comunicato al Ministero del tesoro.
  4. Lo  schema di  bilancio predisposto  dal presidente  deve essere
posto a disposizione  dei sindaci almeno quindici  giorni prima della
convocazione della riunione nella quale il consiglio deve approvarlo.
                              Art. 12.
  1. Le  dotazioni finanziarie  del Fondo  sono costituite  da quelle
esistenti al momento dell'approvazione del presente statuto e:
  a) dalle contribuzioni che le banche sono tenute a versare ai sensi
dell'art. 45 comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia,  in ragione dell'importo dei  finanziamenti concessi ai
sensi dall'art. 43 del citato testo unico;
  b)  dai  frutti  derivanti   dagli  impieghi  delle  disponibilita'
finanziarie  del Fondo  secondo le  modalita' fissate  dal successivo
comma 2 del presente articolo;
  c) da ogni altra possibile forma di provento di carattere ordinario
o straordinario.
  2.   Al  fine   di   massimizzare  il   rendimento  delle   risorse
salvaguardando comunque i valori patrimoniali dell'ente, il consiglio
delibera l'investimento delle dotazioni del Fondo, tramite banche, in
conti correnti  fruttiferi intestati al  Fondo, in titoli di  Stato o
garantiti  dallo  Stato,  in  certificati  di  deposito  bancari,  in
obbligazioni  o   prodotti  finanziari  similari  emessi   da  banche
nazionali,  dell'Unione europea  e  da  primari organismi  finanziari
sovranazionali.
  3. I pagamenti, sia di  somme rigaurdanti le spese di funzionamento
dell'Ente, che di quelli la cui liquidazione sia stata deliberata dal
Consiglio, sono effettuati previa  emissione di appositi ordinativi a
firma del Presidente  del Consiglio o di chi lo  sostituisce ai sensi
del presente statuto.
                               Titolo V
                       Organizzazione interna
                              Art. 13.
  1.  L'organizzazione  interna  del   Fondo  e'  articolata  in  due
funzioni: segreteria tecnica e amministrazionecontabilita' e bilancio
che operano sotto la responsabilita' di un coordinatore, nominato dal
consiglio.
  2. Il Fondo puo' avvalersi, per  il suo funzionamento, oltre che di
personale proprio, anche del personale distaccato e dei servizi della
Associazione bancaria italiana.
                              Titolo VI
                          Norma transitoria
                              Art. 14.
  1. Il comitato di amministrazione  in funzione alla data di entrata
in vigore  del presente statuto,  resta in  carica fino al  30 giugno
1999, integrato dal rappresentante del Ministero di cui al titolo II,
art. 3, comma 1, del presente statuto.