Allegato STATUTO DEL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA Titolo I Costituzione, scopo, durata, sede e organi Art. 1. 1. Il Fondo interbancario di garanzia, gia' istituito ai sensi dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, e' disciplinato dall'art. 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in materia bancaria e creditizia. Esso ha personalita' giuridica e gestione autonoma ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro; e' regolato dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia, nonche' dalle norme del regolamento che stabilisce i criteri ed i limiti dei suoi interventi. Esso subentra al Fondo di cui al richiamato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere. 2. Il Fondo ha per scopo di contribuire, nel rispetto della normativa vigente, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria. Risponde, comunque, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie. 3. La durata del Fondo e' indeterminata. 4. Il Fondo ha sede in Roma. Art. 2. 1. Sono organi del Fondo il consiglio di amministrazione, il presidente ed il collegio dei sindaci. Titolo II Amministrazione Art. 3. 1. Il consiglio cui spetta l'amministrazione del Fondo e' costituito da dodici componenti nominati con decreto del Ministro del tesorodi cui undici con criterio rotativo fra i rappresentanti delle banche operanti nel credito agrario ed uno in rappresentanza del Ministero del tesoro scelto tra i suoi dirigenti in servizio. 2. Per la individuazione delle banche che dovranno esprimere i loro rappresentanti, due mesi prima della scadenza del consiglio in carica il Fondo provvede a classificare le banche che con esso hanno rapporti in ordine decrescente in funzione dei versamenti per contribuzioni ordinarie effettuati nel triennio precedente suddividendole in tre fasce: a) la prima fascia, comprendente le prime banche nella graduatoria anzidetta fino a raggiungere il 60% dell'importo complessivo delle contribuzioni versate; b) la seconda fascia, comprendente, sempre in ordine decrescente, le successive banche che rappresentano l'ulteriore 30% della contribuzione; c) la terza fascia, comprendente le banche che versano il residuo 10% della contribuzione globale. 3. Nell'ambito di ciascuna fascia il Fondo provvede ad individuare, classificandole secondo un ordine di priorita', le banche che, con riferimento al triennio precedente, abbiano un miglior rapporto fra contribuzioni versate e rimborsi di perdite ottenuti, al netto dei recuperi conseguiti. I relativi conteggi sono effettuati per cassa. Gli elenchi delle banche ordinate in ciascuna fascia secondo il criterio predetto vengono trasmessi alla Associazione bancaria italiana ai fini della designazione dei rappresentanti bancari al Ministero del tesoro per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. 4. Nell'ambito delle tre fasce vengono prescelti rispettivamente cinque, tre e due consiglieri seguendo l'ordine di priorita' indicato. A tal fine l'Associazione bancaria italiana provvede a chiedere alle banche interessate il nominativo di un dirigente di grado elevato da designare al Ministero del tesoro. Ove una banca rinunci alla segnalazione, si procede alla richiesta nei confronti della banca che segue in graduatoria nella stessa fascia. 5. Non possono essere designati piu' consiglieri appartenenti a banche dello stesso "Gruppo bancario", quale che sia la fascia di appartenenza: le banche sono considerate singolarmente nelle rispettive graduatorie ma la scelta dell'unico rappresentante spetta alla capogruppo. Le banche di Credito cooperativo vengono considerate come un unico "Gruppo" ai fini della graduazione e della designazione del loro rappresentante da individuare fra i dirigenti delle banche stesse sulla base dei criteri di priorita' indicati nei commi precedenti. 6. Per le designazioni da effettuare nel triennio successivo, in applicazione del principio di rotazione, si prendono in considerazione, nell'ordine previsto dalla nuova classificazione effettuata dal Fondo, le banche che non sono state presenti nel consiglio precedente. 7. Se nel corso del mandato triennale viene meno un consigliere, l'Associazione bancaria italiana, su segnalazione del Fondo, chiede alla banca di appartenenza di indicare un altro dirigente da designare al Ministero del tesoro per la sostituzione per il restante periodo del triennio. 8. Il presidente del consiglio di amministrazione e' nominato dal Ministro per il tesoro fra i rappresentanti delle banche del consiglio in scadenza, onde assicurare la continuita' nella gestione dell'ente. In caso di appartenenza del presidente e di un consigliere del nuovo consiglio allo stesso gruppo bancario il consigliere deve essere sostituito dal rappresentante della banca che segue in graduatoria nella stessa fascia. Nel provvedimento di nomina del presidente ne viene determinato l'emolumento. 9. Il consiglio resta in carica per un periodo di tre anni e la sua nomina avviene entro il mese di giugno di ciascun triennio, subentrando i nuovi membri nella carica il 1 luglio successivo. Art. 4. 1. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o quando la maggioranza dei componenti del consiglio ne faccia richiesta. 2. L'avviso di convocazione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere inviato ai componenti del consiglio ed ai sindaci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine di preavviso puo' essere ridotto a quarantotto ore. Art. 5. 1. Per la validita' delle adunanze del consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 3. A parita' di voti, prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto. 4. Il voto non puo' essere dato per rappresentanza. Art. 6. 1. Il consiglio delibera la corresponsione ai suoi componenti di compensi e gettoni di presenza, oltre al rimborso a pie' di lista delle spese sostenute per partecipare alle riunioni. Tale deliberazione e' sottoposta al Ministero del tesoro per l'approvazione. 2. Spetta al consiglio di deliberare in ordine: a) alle istruzioni concernenti i propri interventi; b) alle singole richieste di rimborso inoltrate al Fondo dalle banche; c) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo, avvalendosi se del caso anche di consulenze esterne. Art. 7. 1. Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario fra i propri componenti ovvero tra persone ad esso estranee. 2. Il verbale di ogni riunione viene redatto dal segretario, firmato dal segretario stesso e da chi ha presieduto la riunione. Art. 8. 1. Il presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e svolge oltre ai compiti di cui al 4 comma dell'art. 11, tutte le funzioni ad esso delegate dal consiglio. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal componente piu' anziano di nomina: in caso di parita' di nomina, dal componente piu' anziano di eta'. Titolo III Collegio dei sindaci Art. 9. 1. Il collegio dei sindaci e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e della Banca d'Italia. 2. Il collegio dura in carica tre anni ed e' nominato con decreto del Ministro per il tesoro, che indica anche il presidente. I sindaci continuano a svolgere le loro funzioni fino al momento in cui entrano in carica i loro successori. 3. Il collegio esercita le sue funzioni in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, ove applicabili, nonche' ad ogni altra disposizione di legge in materia. 4. I sindaci assistono alle adunanze del consiglio. Art. 10. 1. Ai sindaci spetta un compenso nella misura stabilita dal consiglio, oltre al gettone di presenza e al rimborso a pie' di lista delle spese sostenute per partecipare alle riunioni. Titolo IV Bilancio, dotazioni finanziarie investimenti delle disponibilita' Art. 11. 1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. 2. Per la formazione del bilancio il Fondo osserva le disposizioni degli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. 3. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere approvato dal consiglio e comunicato al Ministero del tesoro. 4. Lo schema di bilancio predisposto dal presidente deve essere posto a disposizione dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione della riunione nella quale il consiglio deve approvarlo. Art. 12. 1. Le dotazioni finanziarie del Fondo sono costituite da quelle esistenti al momento dell'approvazione del presente statuto e: a) dalle contribuzioni che le banche sono tenute a versare ai sensi dell'art. 45 comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in ragione dell'importo dei finanziamenti concessi ai sensi dall'art. 43 del citato testo unico; b) dai frutti derivanti dagli impieghi delle disponibilita' finanziarie del Fondo secondo le modalita' fissate dal successivo comma 2 del presente articolo; c) da ogni altra possibile forma di provento di carattere ordinario o straordinario. 2. Al fine di massimizzare il rendimento delle risorse salvaguardando comunque i valori patrimoniali dell'ente, il consiglio delibera l'investimento delle dotazioni del Fondo, tramite banche, in conti correnti fruttiferi intestati al Fondo, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in certificati di deposito bancari, in obbligazioni o prodotti finanziari similari emessi da banche nazionali, dell'Unione europea e da primari organismi finanziari sovranazionali. 3. I pagamenti, sia di somme rigaurdanti le spese di funzionamento dell'Ente, che di quelli la cui liquidazione sia stata deliberata dal Consiglio, sono effettuati previa emissione di appositi ordinativi a firma del Presidente del Consiglio o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto. Titolo V Organizzazione interna Art. 13. 1. L'organizzazione interna del Fondo e' articolata in due funzioni: segreteria tecnica e amministrazionecontabilita' e bilancio che operano sotto la responsabilita' di un coordinatore, nominato dal consiglio. 2. Il Fondo puo' avvalersi, per il suo funzionamento, oltre che di personale proprio, anche del personale distaccato e dei servizi della Associazione bancaria italiana. Titolo VI Norma transitoria Art. 14. 1. Il comitato di amministrazione in funzione alla data di entrata in vigore del presente statuto, resta in carica fino al 30 giugno 1999, integrato dal rappresentante del Ministero di cui al titolo II, art. 3, comma 1, del presente statuto.