Art. 2.
  Le  regioni   nell'ambito  delle  risorse  come   sopra  attribuite
destinano, secondo le  modalita' previste dall'art. 9  della legge n.
493/1993,  una quota  non superiore  al 25%  per la  realizzazione di
alloggi  da  cedere  in  locazione per  uso  abitativo  a  lavoratori
dipendenti al fine di garantire la mobilita'.
   Roma, 7 aprile 1997
                           Il Ministro - Presidente del C.E.R.: Costa