Art. 2. Le regioni nell'ambito delle risorse come sopra attribuite destinano, secondo le modalita' previste dall'art. 9 della legge n. 493/1993, una quota non superiore al 25% per la realizzazione di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo a lavoratori dipendenti al fine di garantire la mobilita'. Roma, 7 aprile 1997 Il Ministro - Presidente del C.E.R.: Costa