Art. 5. E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto. Le impronte eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato. Il presente decreto sara' inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 1997 Il Ministro: C iampi