Art. 5.
  E'  approvato il  tipo della  suddetta moneta  d'oro conforme  alle
descrizioni tecniche ed artistiche  indicate agli articoli precedenti
ed all'allegata riproduzione fotografica  che fa parte integrante del
presente decreto.
  Le impronte  eseguite in  conformita' delle  anzidette descrizioni,
saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.
  Il presente decreto  sara' inviato alla ragioneria  centrale per la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 aprile 1997
                                                 Il Ministro: C iampi