Art. 4. I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate della Repubblica italiana; essi si pongono e si porranno nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato. La Repubblica italiana non accordera' ne' ipoteca, ne' pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso. I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli avranno facolta' di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, nell'ipotesi che: a) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario, e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre trenta giorni; b) la Repubblica Italiana sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la Repubblica italiana abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo; c) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento. Ai fini dell'emissione prevista dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito della Repubblica italiana, o dalla stessa garantito, denominato in valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.