Art. 5.
  Il versamento  dell'importo sottoscritto  avverra', al  netto della
provvigione, cui al precedente art. 1, il 12 maggio 1997.
  Ai sensi del medesimo art. 1, il corrispettivo in lire italiane del
suddetto  importo,  sara'  determinato  sulla  base, della quotazione
lira/dollaro  statunitense  di  due  giorni   lavorativi   precedenti
la  suddetta   data,   rilevata   dalla   Banca   d'Italia   con   le
modalita' indicate  dalla legge   12   agosto 1993,   n.   312;  tale
corrispettivo  verra' versato   sul capitolo  5100, art.  2, capo  X,
dello  stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.
  Il prestito verra' rimborsato, alla pari, il 12 maggio 2002.
  Il Tesoro  si riserva  la facolta' di  procedere al  riacquisto dei
titoli sul mercato.