Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente  art.  1,  dovranno   pervenire,  con  l'osservanza  delle
modalita'  indicate  negli   articoli  7  e  8   del  citato  decreto
ministeriale del  24 febbraio  1997, entro  le ore  13 del  giorno 16
maggio 1997.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli  articoli 9, 10  e 11 del  medesimo decreto del  24 febbraio
1997.