LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare, l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto l'art. 66, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 9882 del 1 aprile 1996 e le successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 96 del citato regolamento per il funzionamento del sistema telematico che prevede che la Consob stabilisca con propria delibera le norme di attuazione del regolamento stesso; Vista la delibera n. 8189 del 27 giugno 1994 con la quale sono state estese alle contrattazioni aventi ad oggetto i titoli negoziati nel mercato ristretto le funzioni di cui all'art. 4 del citato regolamento per il funzionamento del sistema telematico; Ritenuto opportuno modificare gli orari di negoziazione per i titoli sottili di cui alla lettera v), dell'art. 2, comma 1, del regolamento per il funzionamento del sistema telematico sopra citato; Ritenuto altresi' opportuno modificare gli orari di negoziazione dei titoli del mercato ristretto; Delibera: Art. 1. Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, citato in premessa, e' modificato come segue: 1. Il comma 2, dell'art. 50, e' soppresso. 2. Il comma 2, dell'art. 52, e' sostituito dal seguente: "1. Partecipano alle fasi della prima esecuzione le azioni, i warrant e le obbligazioni convertibili quotati in borsa diversi da quelli di cui alla lettera v) dell'art. 2 (titoli sottili)". 3. La lettera b), del comma 4, dell'art. 52 e' sostituita dalla seguente: " b) rinvia alla seduta di borsa successiva le proposte avnti ad oggetto i valori mobiliari di cui al comma 1 che non hanno ancora determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento mantenendole ordinate secondo la loro priorita' temporale originaria. Per tali valori mobiliari, il sistema cancella le sottoscrizioni dello sbilancio effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo". 4. L'art. 53 e' sostituito dal seguente: "Art. 553 (Fasi della seconda esecuzione). - 1. Partecipano alle fasi della seconda esecuzione le azioni e le obbligazioni convertibili quotate in borsa di cui alla lettera v), dell'art. 2 (titoli sottili) ed i valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto. 2. Nella prima fase di sottoscrizione (fase di seconda sottoscrizione sbilancio operatori), ogni operatore autorizzato puo' sottoscrivere, in tutto o in parte, le proposte, in compera o in vendita, ineseguibili al termine della fase di immissione proposte e non prenotate dagli intermediari specialisti. 3. Nella seconda fase di sottoscrizione gli operatori specialisti sottoscrivono, per i valori mobiliari loro assegnati ed almeno per l'importo minimo di cui all'art. 50, le proposte in compera o in vendita ineseguibili al termine della fase di immissione proposte e non sottoscritte ai sensi del comma 2 (fase di seconda sottoscrizione operatori specialisti). 4. Nella seconda esecuzione il sistema: a) inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalita' previste; b) per i valori mobiliari di cui al comma 1 che hanno gia' determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento, conclude automaticamente, al prezzo di esecuzione di cui all'art. 57, i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse; c) rinvia alla seduta di borsa successiva le proposte aventi ad oggetto i valori mobiliari di cui al comma 1 che non hanno ancora determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento mantenendole ordinate secondo la loro priorita' temporale originaria. Per tali valori mobiliari, il sistema cancella le sottoscrizioni dello sbilancio effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo; d) invia automaticamente i contratti conclusi ai relativi sistemi di riscontro e rettifica giornalieri di cui al titolo VIII del presente regolamento".