Art. 2. 1. I diplomi di qualifica professionale di cui al precedente articolo sono titoli professionali e di studio rilasciati da istituti d'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Essi sono validi: per l'inquadramento contrattuale; per l'iscrizione nelle liste dl collocamento; per la prosecuzione degli studi nei corsi di istruzione secondaria superiore; per l'accesso alla formazione professionale; per l'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 3. Essi danno diritto, inoltre, a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso del diploma di licenza di scuola media. 4. I diplomi di qualifica che vengono sostituiti da quelli del nuovo ordinamento, come indicato nel precedente articolo, hanno la stessa natura e validita', anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento nell'anno scolastico 1997 / 1998.