Art. 2.
  1.  I  diplomi di  qualifica  professionale  di cui  al  precedente
articolo sono titoli professionali e di studio rilasciati da istituti
d'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 191 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  2. Essi sono validi:
   per l'inquadramento contrattuale;
   per l'iscrizione nelle liste dl collocamento;
  per la prosecuzione degli studi  nei corsi di istruzione secondaria
superiore;
   per l'accesso alla formazione professionale;
  per  l'accesso  alle  qualifiche  funzionali previste  per  i  vari
comparti dell'impiego pubblico, nei limiti  che, in relazione ai vari
profili  professionali,  sono  stabiliti in  sede  di  contrattazione
collettiva.
  3.  Essi  danno diritto,  inoltre,  a  particolare valutazione  nei
concorsi, per soli titoli e per  titoli ed esami, per l'assunzione in
ruoli di  carattere tecnico ai  quali si  accede con il  possesso del
diploma di licenza di scuola media.
  4.  I diplomi  di qualifica  che vengono  sostituiti da  quelli del
nuovo ordinamento,  come indicato  nel precedente articolo,  hanno la
stessa natura e validita', anche  dopo la definitiva entrata a regime
del nuovo ordinamento nell'anno scolastico 1997 / 1998.