Art. 2.
  Al  fine  di   stabilire  forme  di  collaborazione   tra  le  sedi
territoriali   dell'INAIL   e    i   suddetti   comitati   paritetici
territoriali, anche in relazione alle attivita' previste dall'art. 11
del   decreto  legislativo   19  marzo   1996,  n.   242,  l'Istituto
assicuratore puo'  stipulare apposita convenzione con  la Commissione
nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, di cui all'art. 88
del contratto  collettivo di  lavoro per  i dipendenti  delle imprese
edili.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 maggio 1997
                                                    Il Ministro: Treu