Art. 2. Al fine di stabilire forme di collaborazione tra le sedi territoriali dell'INAIL e i suddetti comitati paritetici territoriali, anche in relazione alle attivita' previste dall'art. 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, l'Istituto assicuratore puo' stipulare apposita convenzione con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, di cui all'art. 88 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 1997 Il Ministro: Treu