Art. 5. Commissione per accreditare le organizzazioni o gli enti ex art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571 1. E' istituita presso la Direzione generale MCTC una apposita commissione al fine di valutare i requisiti necessari per accreditare le organizzazioni o gli enti, che ne facciano esplicita richiesta, per l'effettuazione dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 4. 2. La commissione e' composta da un dirigente generale della Direzione generale MCTC con funzione di presidente, da un funzionario della Direzione generale MCTC e da un funzionario del Ministero dell'interno, entrambi di livello non inferiore al nono, nonche' da sei rappresentanti designati rispettivamente dalla Confindustria, dalla Federchimica, dalla Assotrasporti, dalla ANITA, dalla FAI, dalla FITA. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale MCTC. 3. E' ammessa la designazione di membri e segretario supplenti. 4. Il presidente, i membri ed il segretario della commissione sono nominati con provvedimento del direttore generale della MCTC. 5. I criteri di valutazione ai fini dell'accreditamento di cui al primo comma del presente articolo sono stabiliti dalla commissione di cui al medesimo comma 1. 6. Le decisioni adottate dalla commissione hanno la natura di provvedimenti definitivi.