Art. 5.
 Commissione per accreditare le organizzazioni o gli enti ex art. 4
del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571
 1. E' istituita presso  la  Direzione  generale  MCTC  una  apposita
commissione al fine di valutare i requisiti necessari per accreditare
le  organizzazioni  o  gli enti, che ne facciano esplicita richiesta,
per l'effettuazione dei corsi  di  formazione  professionale  di  cui
all'art. 4.
 2.  La  commissione  e'  composta  da  un  dirigente  generale della
Direzione generale MCTC con funzione di presidente, da un funzionario
della Direzione generale MCTC  e  da  un  funzionario  del  Ministero
dell'interno,  entrambi di  livello non inferiore al nono, nonche' da
sei rappresentanti  designati  rispettivamente  dalla  Confindustria,
dalla  Federchimica,  dalla  Assotrasporti,  dalla  ANITA, dalla FAI,
dalla FITA. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario
della Direzione generale MCTC.
 3. E' ammessa la designazione di membri e segretario supplenti.
 4. Il presidente, i membri ed il segretario della  commissione  sono
nominati con provvedimento del direttore generale della MCTC.
 5.  I  criteri  di valutazione ai fini dell'accreditamento di cui al
primo comma del presente articolo sono stabiliti dalla commissione di
cui al medesimo comma 1.
 6. Le decisioni  adottate  dalla  commissione  hanno  la  natura  di
provvedimenti definitivi.