Art. 6.
Norme transitorie relative ai certificati di formazione professionale
 1. I certificati di formazione professionale rilasciati ai sensi del
decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571 restano in vigore  fino
alla data di scadenza di validita'.
 2.  I  conducenti  che, avendone diritto ai sensi dell'art. 2, comma
3b), del decreto ministeriale n. 571,  presentano  la  documentazione
ivi  prescritta per il rinnovo di validita', ottengono il certificato
di formazione previsto dal citato decreto ministeriale n. 571  se  la
data  di  scadenza e' anteriore al 1 luglio 1997, ovvero ottengono il
certificato di formazione previsto dal presente decreto  ministeriale
se la data di scadenza e' posteriore al 30 giugno 1997.
 3.  I  conducenti  che  hanno  iniziato  il  corso di formazione per
aggiornamento prima del 1 luglio 1997,  sostengono  l'esame  relativo
con le modalita' di cui al decreto ministeriale n. 571 ed, in caso di
esito favorevole: se la data di scadenza di validita' del certificato
posseduto  e'  anteriore  al  1 luglio 1997, ottengono il certificato
previsto dal citato decreto  ministeriale  n.  571;  se  la  data  di
scadenza  di  validita' del certificato posseduto e' posteriore al 30
giugno 1997 ottengono  il  certificato  di  formazione  professionale
previsto dal presente decreto (art. 3).
 4.   I   conducenti   che  hanno  iniziato  i  corsi  di  formazione
professionale per primo rilascio  anteriormente  al  1  luglio  1997,
sostengono l'esame con le modalita' di cui al decreto ministeriale n.
571  e, in caso di esito favorevole: se la data di esame e' anteriore
al  1  luglio  1997,   ottengono   il   certificato   di   formazione
professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 571; se la data di
esame  e'  posteriore  al  30 giugno 1997 ottengono il certificato di
formazione professionale previsto dal presente decreto (art. 3).
 5. A partire dal 1 luglio 1997  tutti  i  certificati  rilasciati  o
rinnovati    prima  di  tale  data vengono sostituiti a domanda con i
corrispondenti certificati di cui  al  presente  decreto,  aventi  la
medesima validita'.