Art. 6. Norme transitorie relative ai certificati di formazione professionale 1. I certificati di formazione professionale rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571 restano in vigore fino alla data di scadenza di validita'. 2. I conducenti che, avendone diritto ai sensi dell'art. 2, comma 3b), del decreto ministeriale n. 571, presentano la documentazione ivi prescritta per il rinnovo di validita', ottengono il certificato di formazione previsto dal citato decreto ministeriale n. 571 se la data di scadenza e' anteriore al 1 luglio 1997, ovvero ottengono il certificato di formazione previsto dal presente decreto ministeriale se la data di scadenza e' posteriore al 30 giugno 1997. 3. I conducenti che hanno iniziato il corso di formazione per aggiornamento prima del 1 luglio 1997, sostengono l'esame relativo con le modalita' di cui al decreto ministeriale n. 571 ed, in caso di esito favorevole: se la data di scadenza di validita' del certificato posseduto e' anteriore al 1 luglio 1997, ottengono il certificato previsto dal citato decreto ministeriale n. 571; se la data di scadenza di validita' del certificato posseduto e' posteriore al 30 giugno 1997 ottengono il certificato di formazione professionale previsto dal presente decreto (art. 3). 4. I conducenti che hanno iniziato i corsi di formazione professionale per primo rilascio anteriormente al 1 luglio 1997, sostengono l'esame con le modalita' di cui al decreto ministeriale n. 571 e, in caso di esito favorevole: se la data di esame e' anteriore al 1 luglio 1997, ottengono il certificato di formazione professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 571; se la data di esame e' posteriore al 30 giugno 1997 ottengono il certificato di formazione professionale previsto dal presente decreto (art. 3). 5. A partire dal 1 luglio 1997 tutti i certificati rilasciati o rinnovati prima di tale data vengono sostituiti a domanda con i corrispondenti certificati di cui al presente decreto, aventi la medesima validita'.