Art. 7.
Norme transitorie relative agli enti ed organizzazioni accreditate ai
sensi del decreto ministeriale n. 571 del 30 dicembre 1992
 1. Gli enti ed  organizzazioni  accreditati  ai  sensi  del  decreto
ministeriale n. 571 del 30 dicembre 1992 devono presentare, entro sei
mesi  dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale,  domanda   di   convalida   dell'accreditamento   conforme
all'allegato 2 al presente decreto.