Art. 7. Norme transitorie relative agli enti ed organizzazioni accreditate ai sensi del decreto ministeriale n. 571 del 30 dicembre 1992 1. Gli enti ed organizzazioni accreditati ai sensi del decreto ministeriale n. 571 del 30 dicembre 1992 devono presentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, domanda di convalida dell'accreditamento conforme all'allegato 2 al presente decreto.