(all. 3 - art. 1) (parte 4)
_____________________________________________________________________
          1/  Se  sono  dati  due  valori, il primo riguarda la massa
          massima netta per imballaggio  interno  ed  il  secondo  la
          massa massima netta del collo completo.
          2/ 60 kg per le taniche
100 kg per le casse
          3/  I liquidi viscosi devono essere considerati come solidi
          se sono soddisfatti i criteri del marginale 2553 (1).
          4/ 60 litri per le taniche".
2553  (3) e (4): Il testo attuale e' da conservare.
2554         Cancellare il numero del paragrafo "(1)".
      a)-e)   Cancellare la  lettera  A  dai  riferimenti  ai  metodi
             d'imballaggio  OP  ....,  ed  eliminare  le  alternative
             "OP...."  contenenti la lettera B.
             In a) e b), sostituire all'appendice A.1, marginale 3104
             (2) e 3104 (2) c)  con  riferimenti  al  "Manuale  delle
             prove e dei criteri, II Parte, paragrafi 20.4.3 b) e c)"
             (rispettivamente).
             Cancellare i paragrafi (2) e (3) e le tabelle 2a) e 2b).
2555   (1)      Sostituire i riferimenti all'appendice A.1, marginale
      3106 (2) f) con un riferimento al "Manuale delle  prove  e  dei
      criteri, II Parte, paragrafo 20.4.3 f)".
      (2)    Modificare la tabella nel modo seguente:
_____________________________________________________________________
|       Materia       |Tipo di| Capacita'|Temperatura di|Temperatura|
|                     |  GIR  |max(litri)| regolazione  | critica   |
|                     |       |          |   gradi C    |  gradi C  |
|_____________________|_______|__________|______________|___________|
|3109 PEROSSIDO ORGA- |       |          |              |           |
|NICO DI TIPO F LIQUI-|       |          |              |           |
|DO                   |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|Acido perossiacetico |       |          |              |           |
|stabilizzato, al 17% | 31H1  |   1000   |              |           |
|al massimo           |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|1,1-Di-(terz-butilpe-|       |          |              |           |
|rossi) cicloesano, al|       |          |              |           |
|42% al massimo in un | 31HA1 |   1000   |              |           |
|diluente di tipo A   |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|Idroperossido di cu- |       |          |              |           |
|mile,al 90% al massi-|       |          |              |           |
|mo in un diluente di | 31HA1 |   1250   |              |           |
|tipo A               |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|Idroperossido di iso-|       |          |              |           |
|propilcumile, al 72% |       |          |              |           |
|al massimo in un di- | 31HA1 |   1250   |              |           |
|luente di tipo A     |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|Idroperossido di p-  |       |          |              |           |
|mentile al 72% al    |       |          |              |           |
|massimo in un diluen-| 31HA1 |   1250   |              |           |
|te di tipo A         |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|Perossiacetato di    |       |          |              |           |
|terz-butile al 32% al|  31A  |   1250   |              |           |
|massimo in un diluen-| 31HA1 |   1000   |              |           |
|te di tipo A         |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|Perossido di dibenzo-|       |          |              |           |
|ile, al 42% al massi-| 31H1  |   1000   |              |           |
|mo in dispersione sta|       |          |              |           |
|bile                 |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|Perossido di di-terz-|       |          |              |           |
|butile, al 32% al mas|  31A  |   1250   |              |           |
|simo in un diluente  | 31HA1 |   1000   |              |           |
|di tipo A            |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|Perossido di dilau-  |       |          |              |           |
|roile, al 42% in di  | 31hA1 |   1000   |              |           |
|spersione stabile in |       |          |              |           |
|acqua                |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|3,5,5-Trimetilperos- |       |          |              |           |
|siesanoato di terz-bu|       |          |              |           |
|tile, al 32% al massi|  31A  |   1250   |              |           |
|mo di un diluente di | 31HA1 |   1000   |              |           |
|tipo A               |       |          |              |           |
|_____________________|_______|__________|______________|___________|
|3109 PEROSSIDO ORGANI|       |          |              |           |
|CO DI TIPO F,LIQUIDO,|       |          |              |           |
|CON REGOLAZIONE DELLA|       |          |              |           |
|TEMPERATURA          |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|2-Etil-perossiesanoa-|       |          |              |           |
|to di terz-butile, al| 31HA1 |   1000   |  + 30 gradi C|+35 gradi C|
|32% al massimo in un |  31A  |   1250   |  + 30 gradi C|+35 gradi C|
|diluente di tipo B   |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|Perossido di di-(3,5,|       |          |              |           |
|5-trimetilesanoile), | 31HA1 |   1000   |  + 10 gradi C|+15 gradi C|
|al 38% al massimo in |  31A  |   1250   |  + 10 gradi C|+15 gradi C|
|un diluente di tipo A|       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|Perossicarbonato di  |       |          |              |           |
|di-(4-terz-butilciclo|       |          |              |           |
|esile, al 42% al mas-| 31HA1 |   1000   |  + 30 gradi C|+35 gradi C|
|simo, in dispersione |       |          |              |           |
|stabile in acqua     |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|Perossicarbonato di  |       |          |              |           |
|dicetile, al 42% al  | 31HA1 |   1000   |  + 30 gradi C|+35 gradi C|
|massimo, in dispersio|       |          |              |           |
|ne stabile in acqua  |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|Perossidicarbonato di|       |          |              |           |
|dimiristile, al 42%  |       |          |              |           |
|al massimo, in disper| 31HA1 |   1000   |  + 15 gradi C|+25 gradi C|
|sione stabile in     |       |          |              |           |
|acqua                |       |          |              |           |
|                     |       |          |              |           |
|Perossipivalato di   |       |          |              |           |
|terz-butile, al 27%  | 31HA1 |   1000   |  + 10 gradi C|+15 gradi C|
|al massimo in un di- |  31A  |   1250   |  + 10 gradi C|+15 gradi C|
|luente di tipo B     |       |          |              |           |
|_____________________|_______|__________|______________|___________|
|3120 PEROSSIDO ORGANI|       |          |              |           |
|CO DI TIPO F, SOLIDO,|       |          |              |           |
|CON REGOLAZIONE DELLA|       |          |              |           |
|TEMPERATURA          |       |          |              |           |
_____________________________________________________________________
2559  (5)    Eliminare. Il paragrafo (6) diventa (5).
2561  (5)    Sostituire "(vedasi Appendice A1, marginale 3104 (2) g)"
             con  "(vedasi  Manuale  delle  prove  e  dei criteri, II
             Parte, paragrafo 20.4.2 g)".
                     CLASSE 6.1 MATERIE TOSSICHE
2600  (2)    Nel titolo A, eliminare "e che non  sono  materie  della
             classe 3".
      (3)    2.  Nella tabella, sostituire il richiamo della nota
                 "1/" e la nota esistente "1/" con "2/". Aggiungere
                 un richiamo ad una nuova nota infrapagina "1/" ai
                 titoli della terza e della quarta colonna (per
                 esempio, il titolo della terza colonna sara'
                 "Tossicita' per ingestione DL   (mg/kg)1/") e
                                              50
                 aggiungere  una  nuova  nota  infrapagina  "1", come
                 segue:
                 "1/ I valori di tossicita' DL   riguardanti un certo
                                              50
                 numero di diffusi pesticidi possono essere trovati
                 nell'edizione piu' recente del documento The WHO
                 Recommended Classification of Pesticides by Hazard
                 and Guidelines to Classification che puo' essere
                 reperito presso il Programma internazionale sulla
                 sicurezza delle sostanze chimiche, Organizzazione
                 mondiale della Sanita' (OMS), CH-1211 Ginevra, 27,
                 Svizzera. Se questo documento puo' servire come
                 fonte dei valori sul DL   riguardante i pesticidi,
                                        50
                 il  suo  sistema  di  classificazione  non   e'   da
                 utilizzare   per  la  classificazione  ai  fini  del
                 trasporto dei pesticidi o per la  loro  assegnazione
                 ai  gruppi  di  imballaggio, che dovra' essere fatta
                 conformemente  alle  prescrizioni   della   presente
                 Direttiva."
             2.5 Sostituire la seconda frase con la seguente:
                 "Una  materia  solida deve essere sottoposta a prova
                 se almeno il 10% della sua massa totale  rischia  di
                 essere  costituita da polveri suscettibili di essere
                 inalate, per esempio se il diametro aerodinamico  di
                 questa frazione di particelle e' al massimo di 10 mi
                 m.  Una  materia  liquida  deve  essere sottoposta a
                 prova  se  una  fuoriuscita   dall'ambiente   stagno
                 utilizzato   per  il  trasporto  puo'  produrre  una
                 nebbia. Per  le  materie  solide  come  pure  per  i
                 liquidi,  piu'  del  90%  (in  massa)  del  campione
                 preparato per la prova  deve  essere  costituito  da
                 particelle suscettibili di essere inalate come sopra
                 definito."
             Aggiungere alla fine del (3):
             "Metodi  di  calcolo  della tossicita' delle miscele per
             ingestione e per assorbimento cutaneo"
             5.  Per classificare le miscele della classe 6.1,
                 nonche' per l'assegnazione al gruppo d'imballaggio
                 appropriato conformemente ai criteri di tossicita'
                 per ingestione e per assorbimento cutaneo (2.3 e 2.4
                 precedenti), conviene calcolare la DL   acuta della
                                                      50
                 miscela.
             5.1 Se una miscela contiene solo una sostanza attiva
                 della quale si conosce la DL   , in mancanza di
                                             50
                 valori affidabili sulla tossicita' acuta per
                 ingestione e per assorbimento cutaneo della miscela
                 da trasportare, si puo' ottenere la DL   per
                                                       50
                 ingestione o per assorbimento cutaneo con il  metodo
                 seguente:
                               valore DL   della materia attiva x 100
                                        50
          DL   del preparato = ______________________________________
            50
                                  % della materia attiva in massa
             5.2 Se una miscela contiene piu' di una sostanza attiva,
                 si puo' ricorrere a tre possibili metodi per
                 calcolare la DL   per ingestione o per assorbimento
                                50
                 cutaneo.    Il    metodo    raccomandato    consiste
                 nell'ottenere dei valori affidabili sulla tossicita'
                 acuta per  ingestione  o  per  assorbimento  cutaneo
                 riguardante  la reale miscela da trasportare. Se non
                 esiste  un  preciso  valore  affidabile,  si   fara'
                 ricorso ad uno dei seguenti metodi:
                 a)    Classificare  il  preparato  in  funzione  del
                 costituente piu' pericoloso della  miscela  come  se
                 fosse  presente  nella  stessa  concentrazione della
                 concentrazione totale di tutti i costituenti attivi;
                 b)  Applicare la formula:
                                 CA     CB     CZ    100
                                ---- + ---- + ---- = ----
                                 TA     TB     TZ     TM
                 nella quale:
                 C      =   la   concentrazione  in  percentuale  del
                      costituente, A, B, ...Z della miscela
                 T  = la DL   per ingestione del costituente A, B,
                           50
                      ...Z
                 T  = la DL   per ingestione della miscela.
                  M        50
             NOTA:  Questa  formula  puo'  anche   servire   per   la
             tossicita'  per  assorbimento  cutaneo, a condizione che
             questa informazione esista  per  le  stesse  specie  per
             quanto  riguarda tutti i componenti.  L'utilizzazione di
             questa formula non tiene conto degli eventuali  fenomeni
             di potenziamento o di protezione."
      (6)    Modificare come segue:
             "Le   materie  liquide  infiammabili  molto  tossiche  o
             tossiche il cui punto di infiammabilita' e' inferiore  a
             23  gradi  C  -  con  l'esclusione  delle  materie molto
             tossiche per inalazione dal 1   al  10    -  sono  delle
             materie  della classe 3 (vedasi il marginale 2301, da 11
             al 19 ).
2601          Nel titolo A, eliminare "e che non sono  materie  della
             classe 3".
      8  a)  Inserire "1. 1251 metilvinilchetone, stabilizzato".
             Il testo attuale e' rinumerato "2".
      9      Modificare nel seguente modo:
             "Le  materie  cosi' come le soluzioni e le miscele (come
             preparati  e  rifiuti)  liquide   molto   tossiche   per
             inalazione, aventi un punto di infiammabilita' inferiore
             23  gradi  C  che  non possono essere classificate sotto
             un'altra rubrica degli ordinali da 1  a 8 :
             a)  1239 etere metilico monoclorato
                 3279 composto organofosforico tossico,  infiammabile
                 n.a.s.
                 2929 liquido organico tossico, infiammabile n.a.s.
      10  a) Aggiungere: "1695 cloroacetone, stabilizzato".
             Nella NOTA, sotto il titolo B, sostituire "dal 71  al 78
             e dall'81 all'87 " con dal 71  al 73 ".
      11    b)  Eliminare  la rubrica 3073 dal testo esistente che e'
             rinumerato "2".
             Inserire il testo seguente:
             "1. 3073 vinilpiridine, stabilizzate".
      12  b) Modificare la rubrica 2522 per leggerla:
             "2522 metacrilato di 2-dimetilaminoetile".
             Aggiungere:
             "2542 tributilamina"
             "3302 acrilato di 2-dimetilaminoetile".
      13     Aggiungere:
             "b) 1199 furaldeide (furfurile)"
      14  c) Eliminare le rubriche 2369 e 2938.
      15  a) Aggiungere:
             "2644 ioduro di metile".
             Eliminare la NOTA.
          b) Eliminare la rubrica 2644
          c) Modificare la NOTA come segue:
             "NOTA:  1912  cloruro di metile e cloruro di metilene in
             miscela e' una materia della classe 2 (vedasi  marginale
             2201, 2 F)."
      16  a) Aggiungere la rubrica: "2295 cloroacetato di metile"
          b) Eliminare "2295 cloroacetato di metile"
      17  a) Leggere la NOTA come segue:
             "NOTA:  1581 bromuro di metile e cloropicrina in miscela
             e 1582 cloruro di metile e cloropicrina in miscela  sono
             delle  materie  della classe 2 (vedasi marginale 2201, 2
             T)."
          a), b) c): eliminare la rubrica 1610.
          b) Eliminare la rubrica 1695.
          c) Eliminare la rubrica 3241.
      18     Aggiungere:
         "a) 2487 isocianato di fenile
             2488 isocianato di cicloesile".
          b) Eliminare le rubriche 2487 e 2488.
      19  c) Eliminare la rubrica 2489.
      20  a) Aggiungere le seguenti rubriche:
             "2477 isotiocianato di metile
             3023 2-metil-2eptanotiolo".
          b) Eliminare le rubriche 2477 e 3023.
      C.     Nella NOTA 1, sotto il titolo C, sostituire "del 75    e
      del 76 " con "dal 71  al 73 ".
      51    a)  b)  e  c)  Alle  rubriche  1556  e  1557, aggiungere,
                     "inorganico" dopo "n.a.s."
      51     NOTA, 52  NOTA 1, 53  NOTA 1: Sostituire  i  riferimenti
             agli  ordinali  "79  ", "75 " e "87 " con un riferimento
             agli ordinali "dal 71  al 73 ".
      55  c) Eliminare la rubrica 2658.
      67  a) Aggiungere "1809 tricloruro di fosforo".
      F.     Sostituire la sezione F. con la seguente:
      "F.    Materie e preparati utilizzati come pesticidi
             71  Pesticidi liquidi tossici
             72  Pesticidi liquidi tossici, infiammabili
             73  Pesticidi solidi tossici
             Sotto  questi  ordinali,  le  materie  e   i   preparati
             utilizzati  come  pesticidi  devono  essere classificati
             sotto le lettere a), b) o c)  conformemente  ai  criteri
             del marginale 2600 (3), come:
             a)  materie e preparati molto tossici
             b)  materie e preparati tossici
             c)    materie e preparati che presentano un minore grado
                 di tossicita'
             NOTA 1:      Le materie e i  preparati  utilizzati  come
                        pesticidi,  liquidi,  infiammabili,  che sono
                        molto tossici, tossici o  che  presentano  un
                        grado  minore  di  tossicita', e che hanno un
                        punto di infiammabilita' inferiore a 23 gradi
                        C,  sono  materie  della  classe  3   (vedasi
                        marginale 2301, 41 ).
                  2: a) Gli oggetti impregnati di materie e preparati
                        utilizzati  come  pesticidi  dal 71   al 73 ,
                        quali piatti di  cartone,  nastri  di  carta,
                        batuffoli   di   ovatta,   fogli  di  materia
                        plastica, ecc. in involucri  chiusi  in  modo
                        ermetico  all'aria,  non sono sottoposti alle
                        prescrizioni della presente Direttiva.
                     b) Le materie quali le esche ed  i  granuli  che
                        sono  stati impregnati di materie e preparati
                        utilizzati come pesticidi degli ordinali  dal
                        71    al 73   o da altre materie della classe
                        6.1 devono  essere  classificate  secondo  la
                        loro tossicita' (vedasi marginale 2600 (3)).
      71     Pesticidi liquidi tossici
             2992 pesticida carbammato liquido, tossico,
             2994 pesticida arsenicale liquido, tossico,
             2996 pesticida organoclorato liquido tossico,
             2998 pesticida triazina liquido, tossico,
             3000 pesticida con radicale fenossi liquido, tossico,
             3002 pesticida fenilurato liquido, tossico,
             3004 pesticida benzoico liquido, tossico,
             3006 pesticida ditiocarbammato liquido, tossico,
             3008 pesticida ftalimidico liquido, tossico,
             3010 pesticida rameico liquido, tossico,
             3012 pesticida mercuriale liquido, tossico,
             3014 pesticida nitrofenolo sostituito liquido, tossico,
             3016 pesticida bipiridilico liquido, tossico,
             3018 pesticida organofosforato liquido, tossico,
             3020 pesticida organostannico liquido, tossico,
             3026 pesticida cumarinico liquido, tossico,
             2902 pesticida liquido, tossico, n.a.s.
      72     Pesticidi liquidi tossici, infiammabili
             2991     pesticida    carbammato    liquido,    tossico,
             infiammabile, avente un punto di infiammabilita'  uguale
             o superiore a 23 gradi C,
             2993    pesticida    arsenicale,    liquido,    tossico,
             infiammabile, avente un punto di infiammabilita'  uguale
             o superiore a 23 gradi C,
             2995    pesticida    organoclorato   liquido,   tossico,
             infiammabile, avente un punto di infiammabilita'  uguale
             o superiore a 23 gradi C,
             2997  pesticida triazina liquido, tossico, infiammabile,
             avente un punto di infiammabilita' uguale o superiore  a
             23 gradi C,
             2999  pesticida  con radicale fenossi, liquido, tossico,
             infiammabile, avente un punto di infiammabilita'  uguale
             o superiore a 23 gradi C,
             3001     pesticida    fenilurato    liquido,    tossico,
             infiammabile, avente un punto di infiammabilita'  uguale
             o superiore a 23 gradi C,
             3003  pesticida benzoico liquido, tossico, infiammabile,
             avente un punto di infiammabilita' uguale o superiore  a
             23 gradi C,
             3005   pesticida   ditiocarbammato   liquido,   tossico,
             infiammabile, avente un punto di infiammabilita'  uguale
             o superiore a 23 gradi C,
             3007    pesticida    ftalimidico    liquido,    tossico,
             infiammabile, avente un punto di infiammabilita'  uguale
             o superiore a 23 gradi C,
             3009  pesticida  rameico liquido, tossico, infiammabile,
             avente un punto di infiammabilita' uguale o superiore  a
             23 gradi C,
             3011     pesticida    mercuriale    liquido,    tossico,
             infiammabile, avente un punto di infiammabilita'  uguale
             o superiore a 23 gradi C,
             3013  pesticida nitrofenolo sostituito liquido, tossico,
             infiammabile, avente un punto di infiammabilita'  uguale
             o superiore a 23 gradi C,
             3015    pesticida    bipiridilico    liquido,   tossico,
             infiammabile, avente un punto di infiammabilita'  uguale
             o superiore a 23 gradi C,
             3017   pesticida   organofosforato   liquido,   tossico,
             infiammabile, avente un punto di infiammabilita'  uguale
             o superiore a 23 gradi C,
             3019   pesticida   organostannico,   liquido,   tossico,
             infiammabile,  avente  un   punto   di   infiammabilita'
             superiore a 23 gradi C,
             3025    pesticida    cumarinico,    liquido,    tossico,
             infiammabile,  avente  un   punto   di   infiammabilita'
             superiore a 23 gradi C,
             2903  pesticida  liquido,  tossico, infiammabile, n.a.s,
             avente un punto di infiammabilita' uguale o superiore  a
             23 gradi C.
      73     Pesticidi solidi tossici
             2757 pesticida carbammato solido, tossico,
             2759 pesticida arsenicale, solido, tossico,
             2761 pesticida organoclorato solido, tossico,
             2763 pesticida triazina solido, tossico,
             2765 pesticida con radicale fenossi solido, tossico,
             2767 pesticida fenilurato solido, tossico,
             2769 pesticida benzoico solido, tossico,
             2771 pesticida ditiocarbammato solido, tossico,
             2773 pesticida ftalimidico solido, tossico,
             2775 pesticida rameico solido, tossico,
             2777 pesticida mercuriale solido, tossico,
             2779 pesticida nitrofenolo sostituito solido, tossico,
             2781 pesticida bipiridilico solido, tossico,
             2783 pesticida organofosforato solido, tossico,
             2786 pesticida organostannico solido, tossico,
             3027 pesticida cumarinico, solido, tossico,
             2588 pesticida solido, tossico, n.a.s..
                Tabella: ELENCO DEI PESTICIDI DIFFUSI
           E DEI CORRISPONDENTI NUMERI DI IDENTIFICAZIONE
NOTA  1:  I  numeri  di identificazione rimandano alla corrispondente
denominazione che figura al marginale 2301, 41  o 2601, dal 71  al 73
.
     2: La tabella contiene una lista dei pesticidi diffusi e rimanda
al   numero   di   identificazione   assegnato   alle   denominazioni
corrispondenti al gruppo chimico  generico  (per  esempio,  pesticida
organofosforato)  al  quale  appartiene il pesticida in questione. La
designazione  utilizzata  per  il  trasporto   del   pesticida   deve
comprendere la denominazione appropriata in funzione dell'ingrediente
attivo,   dello   stato  fisico  del  pesticida  e  di  ogni  rischio
sussidiario e'  capace  di  presentare,  completato  dall'indicazione
dell'ingrediente attivo.
Materia                                     Numero di identificazione
Alcaloidi o sali di alcaloidi                2588, 2902, 2903, 3021
Aldicarb                                     2757, 2758, 2991, 2992
Aldrin                                       2761, 2762, 2995, 2996
Allidocloro                                  2761, 2762, 2995, 2996
Aminocarbe                                   2757, 2758, 2991, 2992
*/ANTU                                       2588, 2902, 2903, 3021
*/Arsenico, composti di                      2759, 2760, 2993, 2994
Azinfos-etile                                2783, 2784, 3017, 3018
Azinfos-metil                                2783, 2784, 3017, 3018
Bendiocarbe                                  2757, 2758, 2991, 2992
Benfuracarbe                                 2757, 2758, 2991, 2992
Benquinox                                    2588, 2902, 2903, 3021
Binapacril                                   2779, 2780, 3013, 3014
*/Blasticidina - S-3                         2588, 2902, 2903, 3021
*/Brodifacum                                 3024, 3025, 3026, 3027
Bromofos-etile                               2783, 2784, 3017, 3018
Bromoxynil                                   2588, 2902, 2903, 3021
Butocarboxin                                 2757, 2758, 2991, 2992
Camfeclor                                    2761, 2762, 2995, 2996
Carbaril                                     2757, 2758, 2991, 2992
Carbofenothion                               2783, 2784, 3017, 3018
Carbofuran                                   2757, 2758, 2991, 2992
Cartap, cloridrato di                        2757, 2758, 2991, 2992
Chinomethionate                              2588, 2902, 2903, 3021
Cianazine                                    2763, 2764, 2997, 2998
Cianofos                                     2783, 2784, 3017, 3018
Cicloesimidine                               2588, 2902, 2903, 3021
Ciesatine                                    2786, 2787, 3019, 3020
Cipermetrina                                 2588, 2902, 2903, 3021
Clordano                                     2762, 2995, 2996
Clordimeforme                                2762, 2995, 2996
Clordimeforme, cloridrato di                 2762, 2995, 2996
Clorfenvinfos                                2783, 2784, 3017, 3018
Clormefos                                    2783, 2784, 3017, 3018
Clorofacinone                                2761, 2762, 2995, 2996
Clorpirifos                                  2783, 2784, 3017, 3018
Clorthiofos                                  2783, 2784, 3017, 3018
Crimidina                                    2761, 2762, 2995, 2996
Crotoxifox                                   2783, 2784, 3017, 3018
Crufomato                                    2784, 3017, 3018
Cumacloro                                    3024, 3025, 3026, 3027
Cumafos                                      3024, 3025, 3026, 3027
Cumafuril                                    3024, 3025, 3026
Cumatetralil (Racumine)                      3024, 3025, 3026, 3027
2,4-D                                        2766, 2999, 3000
Dazomet                                      2902, 2903, 3021
*/2,4-DB                                     2766, 2999, 3000
*/DDT                                        2761, 2762, 2995, 2996
*/DEF                                        2784, 3017, 3018
*/Demephion                                  2783, 2784, 3017, 3018
*/Demeton                                    2783, 2784, 3017, 3018
Demeton-O (Systox)                           2783, 2784, 3017, 3018
Demeton-O-metile, isomero thiono             2783, 2784, 3017, 3018
Demeton-S-metile                             2783, 2784, 3017, 3018
*/Demeton-S-metilsulfone                     2783, 2784, 3017, 3018
Dialifos                                     2783, 2784, 3017, 3018
Diallato                                     2588, 2902, 2903, 3021
Diazinon                                     2783, 2784, 3017, 3018
*/1,2-Dibromo-3-cloropropano                 2761, 2762, 2995, 2996
Diclorfention                                2783, 2784, 3017, 3018
Diclorvos                                    2783, 2784, 3017, 3018
Dicrotofos                                   2783, 2784, 3017, 3018
*/Dicumarolo                                 3024, 3025, 3026, 3027
Dieldrin                                     2761, 2762, 2995, 2996
Difacinone                                   2588, 2902, 2903, 3021
*/Difenacum                                  3024, 3025, 3026, 3027
Difenzoquat                                  2902, 2903, 3021
Dimefox                                      2783, 2784, 3017, 3018
Dimetan                                      2757, 2758, 2991, 2992
*/Dimetilan                                  2757, 2758, 2991, 2992
*/Dimetoato                                  2783, 2784, 3017, 3018
Dimexano                                     2902, 2903, 3021
Dinobuton                                    2779, 2780, 3013, 3014
Dinoseb                                      2779, 2780, 3013, 3014
Dinoseb, acetato di                          2779, 2780, 3013, 3014
Dinoterb                                     2779, 2780, 3013, 3014
Dinoterb, acetato di                         2779, 2780, 3013, 3014
Dioxacarbe                                   2757, 2758, 2991, 2992
Dioxation                                    2783, 2784, 3017, 3018
Diquat                                       2782, 3015, 3016
Disulfoton                                   2783, 2784, 3017, 3018
DNOC                                         2779, 2780, 3013, 3014
Drazoxolon                                   2588, 2902, 2903, 3021
Edifenfos                                    2783, 2784, 3017, 3018
Endosulfan                                   2761, 2762, 2995, 2996
Endotal - sodio                              2588, 2902, 2903, 3021
Endotion                                     2783, 2784, 3017, 3018
Endrina                                      2761, 2762, 2995, 2996
*/EPN                                        2783, 2784, 3017, 3018
Eptacloro                                    2761, 2762, 2995, 2996
Eptenofos                                    2783, 2784, 3017, 3018
Etion                                        2783, 2784, 3017, 3018
Etoate-metil                                 2783, 2784, 3017, 3018
Etoprofos                                    2783, 2784, 3017, 3018
Fenaminfos                                   2783, 2784, 3017, 3018
Fenaminosulf                                 2588, 2902, 2903, 3021
Fenitrotion                                  2784, 3017, 3018
Fenkapton                                    2783, 2784, 3017, 3018
Fenpropatrine                                2588, 2902, 2903, 3021
Fensulfotion                                 2783, 2784, 3017, 3018
Fentin, acetato di                           2786, 2787, 3019, 3020
Fentin, idrossido di                         2786, 2787, 3019, 3020
Fention                                      2783, 2784, 3017, 3018
Fentoato                                     2783, 2784, 3017, 3018
*/Fluoracetamide                             2588, 2902, 2903, 3021
*/Fluoro, composti di                        2588, 2902, 2903, 3021
Fonofos                                      2783, 2784, 3017, 3018
Forato                                       2783, 2784, 3017, 3018
Formetanato                                  2757, 2758, 2991, 2992
Formotion                                    2784, 3017, 3018
Fosalone                                     2783, 2784, 3017, 3018
Fosfamidon                                   2783, 2784, 3017, 3018
Fosfolan                                     2783, 2784, 3017, 3018
Fosmet                                       2783, 2784, 3017, 3018
Imazalil                                     2902, 2903, 3021
Ioxynil                                      2588, 2902, 2903, 3021
Iprobenfos                                   2784, 3017, 3018
Isobenzan                                    2761, 2762, 2995, 2996
*/Isodrine                                   2761, 2762, 2995, 2996
Isofenfos                                    2783, 2784, 3017, 3018
*/Isolane                                    2757, 2758, 2991, 2992
Isoprocarbe                                  2757, 2758, 2991, 2992
Isotioate                                    2783, 2784, 3017, 3018
Isoxation                                    2783, 2784, 3017, 3018
*/Kelevano                                   2902, 2903, 3021
Lindano (HCH)                                2761, 2762, 2995, 2996
Mecarbame                                    2783, 2784, 3017, 3018
Medinoterbe                                  2779, 2780, 3013, 3014
Mefosfolan                                   2783, 2784, 3017, 3018
Mercaptodimetur                              2757, 2758, 2991, 2992
Mercurio I, composti di                      2777, 2778, 3011, 3012
Mercurio II, composti di                     2777, 2778, 3011, 3012
Metam - sodio                                2771, 2772, 3005, 3006
Metamidofos                                  2783, 2784, 3017, 3018
Metasulfocarbe                               2757, 2758, 2991, 2992
Metidation                                   2783, 2784, 3017, 3018
*/Metiltrition                               2783, 2784, 3017, 3018
Metomyl                                      2757, 2758, 2991, 2992
Mevinfos                                     2783, 2784, 3017, 3018
Mexacarbato                                  2757, 2758, 2991, 2992
*/Mirex                                      2762, 2995, 2996
*/Mobam                                      2757, 2758, 2991, 2992
Monocrotofos                                 2783, 2784, 3017, 3018
Nabam o preparati di                         2772, 3005, 3006
Naled                                        2784, 3017, 3018
*/Nicotina, composti di                      2588, 2902, 2903, 3021
Norbormide                                   2588, 2902, 2903, 3021
Ometoato                                     2783, 2784, 3017, 3018
*/Ossamyl                                    2588, 2902, 2903, 3021
Ossidemeton-metile                           2783, 2784, 3017, 3018
Ossidisulfoton                               2783, 2784, 3017, 3018
*/Paraoxon                                   2783, 2784, 3017, 3018
Paraquat                                     2781, 2782, 3015, 3016
Paration                                     2783, 2784, 3017, 3018
Paration-metil                               2783, 2784, 3017, 3018
*/Pentaclorofenolo                           2761, 2762, 2995, 2996
Pesticidi organostannici                     2786, 2787, 3019, 3020
Pindone e suoi sali                          2902, 2903, 3021
Pirazofos                                    2784, 3017, 3018
*/Pirazoxon                                  2783, 2784, 3017, 3018
Pirimicarbe                                  2757, 2758, 2991, 2992
Pirimifos - etile                            2783, 2784, 3017, 3018
Promecarb                                    2757, 2758, 2991, 2992
*/Promurit (Muritan)                         2757, 2758, 2991, 2992
Propafos                                     2783, 2784, 3017, 3018
Propoxur                                     2757, 2758, 2991, 2992
Protoato                                     2783, 2784, 3017, 3018
Quinalfos                                    2783, 2784, 3017, 3018
Rame, composti di                            2775, 2776, 3009, 3010
*/Rotenone                                   2588, 2902, 2903, 3021
*/Salition                                   2783, 2784, 3017, 3018
Scradano                                     2783, 2784, 3017, 3018
*/Sodio, arsenito di                         2759, 2760, 2993, 2994
*/Stricnina                                  2588, 2902, 2903, 3021
Sulfotep                                     2783, 2784, 3017, 3018
Sulprofos                                    2783, 2784, 3017, 3018
2,4,5-T                                      2766, 2999, 3000
*/Tallio, composti di                        2588, 2902, 2903, 3021
*/Tallio, solfato di                         2588, 2902, 2903, 3021
Temefos                                      2783, 2784, 3017, 3018
TEPP                                         2783, 2784, 3017, 3018
Terbufos                                     2783, 2784, 3017, 3018
Terbumeton                                   2764, 2997, 2998
Tiometon                                     2783, 2784, 3017, 3018
*/Tionazine                                  2783, 2784, 3017, 3018
Triadimefon                                  2766, 2999, 3000
Triamifos                                    2783, 2784, 3017, 3018
Triazofos                                    2783, 2784, 3017, 3018
*/Tributilstagno, composti di                2786, 2787, 3019, 3020
Tricamba                                     2770, 3003, 3004
Triclorfon                                   2783, 2784, 3017, 3018
Tricloronato                                 2783, 2784, 3017, 3018
*/Trifenilstagno, composti di
(diversi dall'acetato di fentine e           2786, 2787, 3019, 3020
l'idrossido di fentine)
Vamidotion                                   2783, 2784, 3017, 3018
Warfarine e i suoi sali                      3024, 3025, 3026, 3027
          * Non si tratta di un nome approvato dall'ISO.
      90    a)  Aggiungere  "3315 campioni chimici, tossici liquidi o
      solidi".
             Aggiungere la NOTA seguente:
             "NOTA:  La  rubrica  "3315  campioni  chimici,   tossici
             liquidi  o solidi" comprende solo i campioni di sostanze
             chimiche  prelevati  per  analisi   in   relazione   con
             l'applicazione della Convenzione sul divieto sulla messa
             a  punto,  la  fabbricazione,  lo stoccaggio e l'impiego
             delle armi chimiche e la loro distruzione. Il  trasporto
             delle  materie  comprese  in  questa rubrica deve essere
             realizzato conformemente al complesso delle procedure di
             protezione     e      di      sicurezza      specificate
             dall'Organizzazione per il divieto delle armi chimiche.
             Il  campione  chimico  puo' essere trasportato solo dopo
             un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente o
             dal  Direttore  generale  dell'Organizzazione   per   il
             divieto delle armi chimiche."
             NOTA 3: alla fine del 90 : sostituire "del 87 " con "dal
             71  al 73 ".
      91     Aggiungere la Nota seguente:
             "NOTA: Gli imballaggi vuoti compresi i grandi imballaggi
             per  trasporto alla rinfusa (GIR) vuoti, non puliti, che
             hanno contenuto delle materie di questa classe non  sono
             sottoposti alle prescrizioni della presente Direttiva se
             sono  adottate  appropriate  misure  per  compensare gli
             eventuali rischi. I rischi sono ritenuti  compensati  se
             sono   state  adottate  delle  misure  per  eliminare  i
             pericoli delle classi da 1 alla 9".
2601a Modificare come segue:
      (1)    Le materie classificate sotto b) o c) del 11 , 12 ,  dal
      14    al 28 , dal 32  al 36 , 41  42 , 44 , dal 51  al 55 , dal
      57  al 68 , dal 71  al 73   e 90  ,  trasportate  conformemente
      alle   disposizioni   che  seguono  non  sono  sottoposte  alle
      prescrizioni previste per questa classe nel presente allegato e
      nell'allegato B, con l'eccezione di quelle  del  paragrafo  (3)
      successivo:
      (resto dell'attuale testo invariato).
      (2)        Le  materie  trattate  al paragrafo (1) contenute in
      imballaggi interni metallici  o  di  plastica,  trasportate  in
      vassoi  con involucro termoretrattile od estensibile utilizzate
      come imballaggi esterni  conformemente  alle  disposizioni  che
      seguono  non  sono  sottoposte  alle  prescrizioni previste per
      questa classe nel presente  allegato  e  nell'allegato  B,  con
      l'eccezione di quelle del successivo paragrafo (3):
             a)    per  le  materie  solide  classificate sotto b) di
                 qualsiasi ordinale, fino a  500  g  per  imballaggio
                 interno e 4 kg per collo;
             b)    per  le  materie  liquide classificate sotto b) di
                 qualsiasi ordinale, fino a 100  ml  per  imballaggio
                 interno e 2 litri per collo;
             c)    per  le  materie  solide  classificate sotto c) di
                 qualsiasi ordinale, fino  a  3  kg  per  imballaggio
                 interno;
             d)    per  le  materie  liquide classificate sotto c) di
                 qualsiasi ordinale, fino a 1 litro  per  imballaggio
                 interno e 12 litri per collo.
      La  massa  lorda  totale  del  collo  non  deve  in nessun caso
      superare 20 kg.
      Le "condizioni generali d'imballaggio" del marginale 3500 (1) e
      (2) come pure da (5) a (7) devono essere rispettate.
      (3)     Per il trasporto conformemente ai paragrafi (1)  o  (2)
      precedenti,  la  designazione  della  merce  nel  documento  di
      trasporto deve essere conforme alle prescrizioni del  marginale
      2614  e  comprendere  la  dizione "in quantita' limitata". Ogni
      collo deve recare in maniera chiara e  durevole  il  numero  di
      identificazione  della  merce  da  indicare  nel  documento  di
      trasporto, preceduto dalle lettere "UN".
2603    (1)  b) 2. Sostituire il riferimento ai "marginali 2211, 2212
                (1)a), 2213, 2215 e 2218" con "marginali da 2211(1) a
                2213, da 2215 a 2217 e 2223".
2605  (1) a) e b), (2) b) Sostituire il riferimento ai "marginali  da
                          2215 a 2217".
2606    (1)  e  (2)  Aggiungere  "o  di acciaio" dopo "di acciaio" in
                riferimento  alle  "taniche  di  acciaio  secondo  il
                marginale 3522".
2607    (1)        Aggiungere  "o  di  acciaio"  dopo "di acciaio" in
             riferimento  alle  "taniche  di   acciaio   secondo   il
             marginale 3522".
2608    (1)        Aggiungere  "o  di  acciaio"  dopo "di acciaio" in
             riferimento  alle  "taniche  di   acciaio   secondo   il
             marginale 3522".
      (2)    Eliminare la parola "rigida" dopo "...recipienti interni
             di plastica" ed aggiungere:
             "I  GIR  del  tipo  31HZ2  devono essere riempiti almeno
             all'80% della capacita' dell'involucro esterno".
             Aggiungere il seguente nuovo marginale:
"2609 3315  campioni  chimici  tossici  del  90    a)  devono  essere
      imballati conformemente alle istruzioni d'imballaggio 623 delle
      Istruzioni  tecniche  per  la  sicurezza del trasporto aereo di
      merci pericolose dell'OACI."
2611  (7)    Eliminare.
             I paragrafi (8) e (9) diventano  rispettivamente  (7)  e
             (8).
      (8) (attuale) Eliminare "2001 (7)".
2612    (3)      Anziche' "8 ", leggere "8  a) 2."; e anziche' "11 ",
             leggere "11  a) e b) 2.".
      (4)    Sostituire "dal 71  al 73 " con "72 ".
      (5)    Inserire "8  a) 1.," tra "7  a) 1.," e"10 ,  e  inserire
             "11  b) 1." dopo "10 ".
      (11)   Eliminare. Il paragrafo (12) diventa (11).
2614   Inserire i seguenti paragrafi dopo il testo: "vedere marginale
      2002 (8)":
      "Per il trasporto di materie e  di  preparati  utilizzati  come
      pesticidi,   la   designazione  della  merce  deve  comprendere
      l'indicazione  degli  ingredienti  attivi  conformemente   alla
      nomenclatura   approvata   dall'ISO  2/,  o  alla  tabella  del
      marginale 2601, ordinali da 71  a 73 , o il nome chimico del  o
      degli   ingredienti   attivi,   per   esempio  "2783  pesticida
      organofosforato solido, tossico, (propafos), 6.1, 73 c), ADR".
      Per il trasporto del 3315 campione chimico, tossico del 90  a),
      una copia del documento che autorizza il  trasporto,  indicante
      le  quantita'  limiti  e  le  prescrizioni  d'imballaggio, deve
      essere aggiunto al documento di trasporto  (vedasi  anche  NOTA
      sotto 90  a))."
      Aggiungere:  "Nella  nota a fondo pagina 1/, cancellare "Per la
      denominazione dei pesticidi ... ISO 1750 - 1981, qualora questo
      sia previsto""
      Aggiungere una nuova nota a fondo pagina: 2/ Vedere  ISO  1750:
      1981, come modificata.
2625 e sezione D: Eliminare. Rinumerare i marginali come segue:
2623 -
2699"
                    CLASSE 6.2 MATERIE INFETTIVE
2650  (2)    Riscrivere la prima frase nel modo seguente:
      "La  classe  6.2  comprende  le  materie  di  cui si sa o si ha
      ragione di credere che contengano degli  agenti  patogeni.  Gli
      agenti  patogeni sono definiti come dei microrganismi (compresi
      i batteri, i virus, i rickettsia, i parassiti  e  i  funghi)  o
      come microrganismi ricombinati (ibridi o mutanti), di cui si sa
      o  si  ha  ragione  di  credere  che  provochino delle malattie
      infettive sia negli animali che all'uomo".
      Nota a fondo pagina 2/, modificare come segue:
      Vedasi "Manuale di sicurezza biologica in laboratorio,  seconda
      edizione  (1993)  dell'Organizzazione  mondiale  della  Sanita'
      (OMS)".
             L'ultima parte della frase e' eliminato.
      (4)      I sotto-punti da i)  a  iii)  acquistano  il  seguente
      tenore:
             "i)    Gruppo  di rischio 4: agente patogeno che provoca
             generalmente una malattia umana od animale grave  e  che
             si  trasmette  facilmente  da  un  individuo  all'altro,
             direttamente o indirettamente, e contro la quale non  si
             dispone normalmente ne' di trattamento ne' di profilassi
             efficaci  (vale  a  dire che presenta un rischio elevato
             per l'individuo e la collettivita').
             ii)  Gruppo di rischio 3: agente  patogeno  che  provoca
             generalmente  una malattia umana od animale grave ma che
             in teoria non si trasmette da  un  individuo  contagiato
             all'altro,   e   contro   la  quale  si  dispone  di  un
             trattamento e di una profilassi efficaci vale a dire che
             presenta un rischio elevato per l'individuo e debole per
             la collettivita').
             iii) Gruppo di  rischio  2:  agente  patogeno  che  puo'
             provocare  una  malattia  umana  od  animale  ma  che, a
             priori, non costituisce un grave pericolo  e  contro  il
             quale,   sebbene  sia  capace  di  provocare  una  grave
             infezione  per  esposizione,  esistono  delle   efficaci
             misure  di  trattamento  e  di  profilassi  cosi' che il
             rischio di propazione dell'infezione e' limitato (vale a
             dire un rischio moderato per l'individuo e debole per la
             collettivita')".
             iv)  Eliminare.
             NOTA 1 da riscrivere nel seguente modo:
             "NOTA 1: Il gruppo di rischio 1 contiene i microrganismi
             poco capaci di provocare delle malattie umane od animali
             (vale a dire che presentano solo un rischio molto debole
             o nullo per l'individuo e la collettivita'). Le  materie
             che   contengono  solo  questi  microrganismi  non  sono
             ritenute infettive ai fini delle presenti prescrizioni."
      (6)    Il testo riguardante i prodotti biologici e'  sostituito
      dal seguente:
      "Per  "prodotti  biologici"  si  intende  dei prodotti derivati
      dagli organismi viventi e che  sono  fabbricati  e  distribuiti
      conformemente  alle  prescrizioni  delle  autorita' governative
      nazionali che possono  imporre  delle  condizioni  di  speciali
      autorizzazioni,  e  sono  utilizzate  per  prevenire,  curare o
      diagnosticare  malattie dell'uomo o dell'animale, od al fine di
      messa a punto, di sperimentazione o di  ricerca.  Essi  possono
      comprendere  prodotti  finiti  o  non  finiti  come  vaccini  e
      prodotti di diagnosi, ma non sono solo limitati a cio'."
2654  (3) b) Il testo esistente e' sostituito come segue:
             "I campioni devono essere sottoposti ad  una  aspersione
             di  acqua  che  simuli  l'esposizione  ad una pioggia di
             almeno 5 cm/ora per una durata di  almeno  un'ora.  Essi
             devono in seguito subire la prova prevista al punto a)."
      (4)    Nuovo
      "L'autorita' competente puo' permettere l'ammissione alla prova
      selettiva  degli  imballaggi  che  non  differiscono,  che  per
      piccoli  dettagli,  da  un  modello  gia'  provato:  imballaggi
      contenenti  imballaggi  interni di dimensione piu' piccola o di
      massa netta piu'  piccola,  o  ancora  imballaggi  come  fusti,
      sacchi  e  casse  aventi, per esempio, una o delle dimensione/i
      esterna/e leggermente ridotta/e."
      (4) diventa (5).
      (5) diventa (6).
      Inserire il nuovo paragrafo (7) seguente:
      "(7)   I recipienti interni di ogni tipo possono essere riuniti
      in un imballaggio intermedio (secondario) e  trasportati  senza
      essere  sottoposti a delle prove nell'imballaggio esterno, alle
      seguenti condizioni:
             a)  la combinazione  imballaggio  intermedio/imballaggio
                 esterno  deve  essere  superato  le  prove di caduta
                 previste al punto (3)  a),  con  recipienti  interni
                 fragili (vetro per esempio);
             b)    la  massa  lorda  combinata  totale dei recipienti
                 interni non deve superare la meta' della massa lorda
                 dei recipienti interni utilizzati per  le  prove  di
                 caduta viste al precedente punto a);
             c)    lo  spessore  dell'imbottitura  tra  i  recipienti
                 interni medesimi e  tra  loro  e  la  parte  esterna
                 dell'imballaggio    intermedio   non   deve   essere
                 inferiore      ai      corrispondenti       spessori
                 sull'imballaggio  che  ha  subito le prove iniziali;
                 nel  caso  in  cui  sia  stato  utilizzato  un  solo
                 recipiente interno nella prova iniziale, lo spessore
                 dell'imbottitura  fra  i recipienti interni non deve
                 essere inferiore a quello  dell'imbottitura  tra  la
                 parte  esterna  dell'imballaggio  intermedio  ed  il
                 recipiente interno durante la prova iniziale. Se  si
                 utilizzano  recipienti interni sia in numero minore,
                 sia di minore capacita', in rapporto alle condizioni
                 della  prova  di  caduta,  si  deve  utilizzare  del
                 materiale d'imbottitura supplementare per riempire i
                 vuoti;
             d)     l'imballaggio  esterno  deve  aver  superato  con
                 successo la  prova  di  accatastamento  prevista  al
                 marginale  3555,  a vuoto. La massa totale dei colli
                 identici deve essere funzione della massa  combinata
                 dei  recipienti  interni  utilizzati  nella prova di
                 caduta del punto a) precedente;
             e)   i recipienti interni contenenti dei liquidi, devono
                 essere circondati da una  quantita'  sufficiente  di
                 materiale  assorbente per assorbire la totalita' del
                 liquido contenuto nei recipienti interni;
             f)  se l'imballaggio esterno e'  destinato  a  contenere
                 dei  recipienti  interni  per liquidi ed esso non e'
                 stagno ai liquidi, o se  e'  destinato  a  contenere
                 recipienti interni per materie solide ed esso non e'
                 stagno  ai  pulverulenti,  devono essere prese delle
                 misure, sotto forma di una fodera  impermeabile,  di
                 un  sacco in materiale plastico o di un altro metodo
                 di confinamento ugualmente efficace, per  trattenere
                 tutto  il  liquido o tutta la materia solida in caso
                 di fuoriuscita;
             g)   la marcatura degli  imballaggi  conformi  a  questo
                 paragrafo  deve  essere completata dalla lettera "U"
                 immediatamente  dopo  la  marcatura  prescritta   al
                 marginale 3512 (1) c) iii)".
2655  (1) c) Aggiungere "o di acciaio" dopo "di acciaio".
2661  (4)    Eliminare "2001 (7)"
2662  (4)    Eliminare. Il paragrafo (5) diventa (4),
2675 e sezione E: Da eliminare. Rinumerare i marginali come segue:
2675-
2699
                     CLASSE 8 MATERIE CORROSIVE
2800     (3)  c)  Sostituire  "la  sperimentazione  animale"  con  la
             "sperimentazione"
          f) Nell'ultima frase, sostituire il "tipo P3 (ISO 2604(IV):
             1975)" con "il tipo P235 (ISO 9328(II):1991)"
             Aggiungere la frase seguente alla fine:
             "una prova accettabile e' descritta nella norma ASTM G31
             - 72 (ricondotta al 1990)"
2801  1  a)  Nel testo inglese, leggere (per il numero 1829);
             1829 triossido di zolfo,  inibito  (anidride  solforica,
             inibita) o
             1829   triossido   di   zolfo,   stabilizzato  (anidride
             solforica, stabilizzata)
      1  a)  Inserire la NOTA seguente:
             "NOTA:  1829  il  triossido   di   zolfo   deve   essere
             stabilizzato  con aggiunta di un inibitore. Il triossido
             di zolfo puro al 99,95% al meno puo'  ugualmente  essere
             trasportato senza inibitore in cisterne a condizione che
             sia  mantenuto  ad  una temperatura uguale o superiore a
             32,5 gradi C".
      5      Leggere la nota come segue:
             "NOTA: 1048 bromuro di idrogeno anidro e 1050 cloruro di
             idrogeno anidro sono  materie  della  classe  2  (vedere
             marginale 2201, 2  TC)".
      9      NOTA: Sostituire "87  c)" con "da 71  a 73 "
      12  a) Sopprimere la rubrica 1809.
      41  c) Cancellare "pentaidrato" all'interno della rubrica  3253
             (due volte)
      42    b)  e  c)  Aggiungere  una  nuova  rubrica  3320 nel modo
                  seguente:
             "3320 boroidruro  di  sodio  e  idrossido  di  sodio  in
             soluzione,  contenente  al  massimo  il  12%  (massa) di
             boroidruro di sodio e  al  massimo  il  40%  (massa)  di
             idrossido di sodio"
      43  c) Modificare la NOTA 1 come segue:
             NOTA   1:  1005  ammoniaca  anidra,  3318  ammoniaca  in
             soluzione acquosa contenente piu' del 50% di ammoniaca e
             2073 ammoniaca in soluzione acquosa contenente piu'  del
             35% e al massimo il 50% di ammoniaca, sono materie della
             classe 2 (vedere marginale 2201, 2 TC, 4 TC e 4 A)".
      53  c) Sopprimere la rubrica 2542.
      54        b)    Inserire    la    rubrica    seguente:    "2682
             2-dietilamminoetanolo".
      61  b) e c) Leggere le rubriche 1791 e 1908 come segue:
             "1791 ipoclorito in soluzione"
             "1908 clorito in soluzione" (togliere i riferimenti alla
             percentuale di cloro attivo)
             Togliere la NOTA 1; la NOTA 2 diventa NOTA.
      66  a) Aggiungere come segue:
             "2801 colorante liquido, corrosivo, n.a.s., o
             2801   materia   intermedia   liquida   per   colorante,
             corrosiva, n.a.s"
      91     Aggiungere la NOTA seguente:
             "NOTA:   Gli   imballaggi   vuoti,   compresi  i  grandi
             imballaggi per il trasporto alla  rinfusa  (GIR)  vuoti,
             non  ripuliti,  che  hanno  contenuto  materie di questa
             classe  non  sono  soggetti  alle   prescrizioni   della
             presente   Direttiva   se   sono   state   prese  misure
             appropriate  per  compensare  gli  eventuali  rischi.  I
             rischi  sono  compensati  se sono state prese misure per
             eliminare i pericoli delle classi da 1 a 9".
2801a        Modificare l'inizio nel modo seguente:
             "Non sono  sottoposte  alle  prescrizioni  previste  per
             questa  classe  nel presente allegato e nell'allegato B,
             eccetto nei casi previsti al successivo paragrafo (6)":
             Inserire il nuovo paragrafo (2) come segue:
      "(2)   Le materie degli ordinali dal 1  al 5 , dal 7   al 13  ,
      16  ,  17  ,  dal  31   al 47 , dal 51  al 56 , dal 61  al 76 ,
      contenute negli imballaggi interni metallici o  di  plastica  e
      trasportati   in   vassoi  con  involucro  termo  retrattile  o
      estensibile in guisa di imballaggi esterni  conformemente  alle
      disposizioni seguenti:
             a)    le  materie  liquide classificate sotto b) di ogni
                 ordinale: fino a 500 ml per imballaggio interno e  4
                 litri per collo:
             b)    le  materie  solide  classificate sotto b) di ogni
                 ordinale: fino a 1 kg per imballaggio interno  e  12
                 kg per collo;
             c)    le  materie  liquide classificate sotto c) di ogni
                 ordinale: fino ad 1 litro per imballaggio interno  e
                 12 litri per collo;
             d)    le  materie  solide  classificate sotto c) di ogni
                 ordinale:  fino  a  2  kilogrammi  per   imballaggio
                 interno.
      La  massa  lorda  totale  del  collo  non  deve  in nessun caso
      superare 20 kg.
      Le "condizioni generali di imballaggio" del marginale 3500 (1),
      (2) e da (5) a (7) devono essere rispettate.
      Rinumerare il paragrafo (2) attuale come paragrafo  (3),  e  il
      paragrafo (3) attuale come paragrafo (5).
      Inserire un nuovo paragrafo (4) come segue:
      "(4)a) Gli accumulatori nuovi allorche':
             -      siano  fissati in modo che non possano scivolare,
                 cadere, danneggiarsi;
             -    siano muniti di dispositivi di  presa,  eccetto  il
                 caso di impilaggio, per esempio su pallets;
             -      gli  oggetti  non  presentino esternamente alcuna
                 traccia pericolosa di alcali o di acidi;
             -   siano protetti contro i corto circuiti;
          b) Gli accumulatori usati, allorche':
             -      non  presentino  alcun  deterioramento  del  loro
                 recipiente;
             -   siano fissati in modo tale che non possano sfuggire,
                 scivolare,   cadere,   danneggiarsi,   per   esempio
                 mediante impilaggio su pallets;
             -     gli oggetti  non  presentino  esternamente  alcuna
                 traccia pericolosa di alcali o di acidi;
             -   siano protetti contro i cortocircuiti.
             Per  "accumulatori  usati" si intende degli accumulatori
             trasportati   per   il   riciclaggio    al    fine    di
             un'utilizzazione normale".
             Aggiungere un nuovo paragrafo (6) come segue:
      "(6)     Per il trasporto conformemente ai precedenti paragrafi
      (1) e (2) l'indicazione delle merci nel documento di  trasporto
      deve  essere  conforme  alle  prescrizioni del marginale 2814 e
      comprendere le parole "in quantita' limitata". Ogni collo  deve
      portare  in modo chiaro e durevole il numero di identificazione
      della merce da indicare nel documento di  trasporto,  preceduto
      dalle lettere "UN".
2803         Sostituire il riferimento ai "marginali 2211, 2213 (1) e
             (2),  2215,  2216  e 2218" con "marginali 2212, 2213, da
             2215 a 2217 e 2223".
2804   (2) d) Sostituire  il  riferimento  al  "marginale  2211"  con
             "marginale   2212".   Sostituire   il   riferimento   ai
             "marginali 2215 (1) e 2216  (1)" con "marginali da  2215
             a 2217".
2805  (1) e (2) ) Aggiungere "o di alluminio" dopo "di acciaio" a
2806  (1)       ) fronte delle "taniche di acciaio
2807  (1)       ) secondo il marginale 3522".
2807    (2)        Cancellare  la parola "rigida" dopo "...recipiente
             interno di plastica" e aggiungere "I GIR del tipo  31HZ2
             devono  essere  riempiti  almeno  all'80%  del contenuto
             dell'involucro esterno".
             Aggiungere il nuovo paragrafo (6) come di seguito:
      "(6)      Gli  accumulatori  usati  dell'81   c) possono essere
      trasportati  anche  in  casse  per  accumulatori   di   acciaio
      inossidabile  o  di  plastica rigida, di capacita' massima di 1
      metro cubo, nelle condizioni seguenti:
             a)  Le casse per accumulatori devono  essere  resistenti
                 alle materie corrosive contenute negli accumulatori;
             b)   In condizioni normali di trasporto, nessuna materia
                 corrosiva deve sfuggire dalle casse per accumulatori
                 e nessuna altra materia (per esempio  l'acqua)  deve
                 penetrarvi.  Nessun residuo pericoloso delle materie
                 pericolose contenute negli accumulatori deve aderire
                 all'esterno delle casse per accumulatori;
             c)   L'altezza di carico  degli  accumulatori  non  deve
                 superare  il  bordo  superiore delle pareti laterali
                 delle casse per accumulatori;
             d)  Nessuna batteria di accumulatori contenente  materie
                 o  altre  merci  pericolose che rischiano di reagire
                 pericolosamente tra loro (vedere marginale 2811 (6))
                 deve essere posta in cassa per accumulatori:
             e)  Le casse per accumulatori devono essere:
                 i)  coperte;
                 oppure
                 ii) trasportate in veicoli chiusi o telonati".
             Aggiungere il nuovo paragrafo (7) seguente:
      "(7)   Gli accumulatori usati dell'81   c)  possono  ugualmente
             essere   trasportati   in  GIR  di  acciaio  secondo  il
             marginale 3622, in GIR di  plastica  rigida  secondo  il
             marginale  3624  o  in  GIR  compositi con un recipiente
             interno di plastica  rigida  con  involucri  esterni  di
             acciaio o di plastica rigida secondo il marginale 3625.
             I  GIR devono essere sottoposti alle prove conformemente
             ai marginali 3652, 3653, 3655 e 3658.  Si  applicano  le
             disposizioni  per  le  materie del gruppo di imballaggio
             III.
             Il   tipo   di   costruzione   deve   essere   approvato
             dall'autorita'  competente.  I GIR  devono essere chiusi
             in modo stagno e soddisfare alle altre prescrizioni  del
             paragrafo (6)".
2811      (7)          Cancellare.  I  paragrafi  (8)  (9)  diventano
             rispettivamente (7) (8).
      (8) (attuale) Cancellare "2001 (7)".
2812  (10)   Cancellare nella tabella la rubrica 1809.
      (11)   Cancellare. Il paragrafo (12) diventa (11).
2814         Aggiungere alla fine:
             "Per  il  trasporto  del  1829   triossido   di   zolfo,
             stabilizzato,  puro  almeno  al 99,95% del 1   a), senza
             inibitore in cisterne ad una temperatura minima di  32,5
             gradi  C,  deve  figurare  nel documento di trasporto la
             dicitura "Trasporto con temperatura minima del  prodotto
             di 32,5 gradi C".
2825 e sezione D: Cancellare. Rinumerare i marginali come segue:
2823-
2899
             CLASSE 9 MATERIE ED OGGETTI PERICOLOSI VARI
2900        I due primi paragrafi del testo attuale sono numerati (1)
             e (2).
             Inserire il testo seguente all'inizio del paragrafo (2):
             "Le  materie  ed  oggetti  della classe 9 sono suddivisi
             come segue:
             A.  Materie che, inalate sotto forma  di  polvere  fine,
                 possono mettere in pericolo la salute
             B.    Materie  ed  apparecchi  che, in caso di incendio,
                 possono formare diossine
             C.  Materie che sviluppano vapori infiammabili
             D.  Pile al litio
             E.  Dispositivi salva vita
             F.  Materie pericolose per l'ambiente
             G.  Materie trasportate a caldo
             H.  Altre materie che presentano un rischio  durante  il
                 trasporto  ma che non corrispondono alle definizioni
                 di nessuna altra classe
             I.  Imballaggi vuoti
             Aggiungere un nuovo paragrafo (3) come segue:
      "(3)      Le  seguenti  materie  ed  oggetti,  elencati   nelle
             Raccomandazioni  dell'ONU  relative  al  trasporto delle
             merci pericolose, non sono  soggetti  alle  prescrizioni
             della presente Direttiva: 1845 anidride carbonica solida
             (neve  carbonica),  2071  concime al nitrato di ammonio,
             2216 farina di pesce (residui  di  pesce)  stabilizzata,
             2807  masse  magnetizzate,  3166  motori  a  combustione
             interna, anche se montati su  macchinari  o  veicoli,  e
             3171  veicoli o apparecchiature mosse da accumulatori (a
             eletrolita liquido)".
2901  3      Aggiungere:
             "NOTA: a questi  dispositivi  si  applicano  particolari
             condizioni di imballaggio (vedere marginale 2905)".
      4      Cancellare "espansibili" nel titolo attuale.
      4  c)  Aggiungere la seguente nuova rubrica:
             "3314 materia plastica per stampaggio in pasta, in fogli
             o in cordone estruso, che sviluppa vapori infiammabili".
             Aggiungere la NOTA seguente:
             "NOTA: I polimeri in granuli e le miscele per stampaggio
             possono essere polistirene, poli (metacrilato di metile)
             o un altro materiale polimero".
             Modificare la sezione D, come segue:
      "D.    Pile al litio
             NOTA:   A   questi   oggetti  si  applicano  particolari
             condizioni di imballaggio (vedere marginale 2906).
      5      3090 pile al litio, 3091 pile al litio contenute in  uno
             speciale dispositivo, o 3091 pile al litio imballate con
             uno speciale dispositivo.
             NOTA  1:  Ogni  pila  non deve contenere piu' di 12 g di
             litio o di lega di litio. La quantita'  di  litio  o  di
             lega  di litio contenuta in una batteria non deve essere
             superiore  a  500  g.   Col   benestare   dell'autorita'
             competente  del paese di origine la quantita' di litio o
             lega di litio per pila puo' raggiungere al massimo 60  g
             ed un collo puo' contenere fino a 2500 g di litio o lega
             di  litio; l'autorita' competente fissa le condizioni di
             trasporto come pure il tipo e la portata della prova.
                  2: Le pile e le batterie devono essere dotate di un
             efficace dispositivo  per  prevenire  i  corto  circuiti
             esterni.  Ogni  pila ed ogni batteria deve essere munita
             di uno sfogo di sicurezza o essere concepita in modo  da
             impedire  una  rottura violenta nelle normali condizioni
             di trasporto. Le batterie contenenti  pile  o  serie  di
             pile  collegate  in  parallelo  devono  essere dotate di
             diodi per impedire le inversioni di corrente. Le pile  o
             batterie  contenute  in  un  dispositivo  devono  essere
             protette contro i cortocircuiti e ben fissate.
                  3: Le pile e le batterie devono essere progettate e
             costruite in modo da poter superare le prove seguenti:
                  a) dieci pile ed una batterie  di  ogni  tipo  sono
                     prelevate  sulla  produzione di ogni settimana e
                     sottoposte  alle  prove  di   esposizione   alle
                     temperature   estreme   e   di   corto  circuito
                     descritte nella  sezione  38.3  del  Manuale  di
                     Prove   e   di  Criteri  o,  con  l'approvazione
                     dell'autorita' competente, a prove  equivalenti.
                     Non deve essere riscontrata alcuna deformazione,
                     perdita o riscaldamento interno durante la prova
                     di esposizione alle temperature estreme. Durante
                     la  prova  di  corto  circuito,  se  avviene una
                     emissione di gas, questi non devono esplodere  a
                     contatto di una fiamma libera;
                  b)  le  pile  e  le  batterie  sono  esentate dalle
                     disposizioni del precedente  punto  a)  se  sono
                     ermeticamente  chiuse  e  se,  prima della prima
                     spedizione, dieci pile  o  quattro  batterie  di
                     ciascun tipo che devono essere trasportate, sono
                     sottoposte in sequenza alle prove di simulazione
                     di  altitudine,  di esposizione alle temperature
                     estreme, di vibrazione e di urto descritte nella
                     sezione 38.3 del Manuale di Prove e di  Criteri,
                     o  a  prove equivalenti approvate dall'autorita'
                     competente senza che si  verifichi  una  perdita
                     visibile di gas o di liquido, ne' una perdita di
                     massa o una deformazione
                  4:  Le  pile  contenute  in una apparecchiatura non
             devono scaricarsi durante il trasporto al punto  che  la
             tensione  a  circuito  aperto scenda sotto 2 volts o due
             terzi della tensione della pila non  scaricata,  facendo
             riferimento alla piu' debole delle due tensioni.
                  5:  Gli  oggetti  del 5   che non rispondono a tali
             condizioni non sono ammessi al trasporto.
             Modificare  la  NOTA  riportata  sotto  il  titolo   "E.
             Dispositivi salva vita" da leggere nel seguente modo:
             "NOTA:   Condizioni   di  imballaggio  particolari  sono
             applicabili agli oggetti del 6  e 7   (vedere  marginale
             2907)."
      8  c)  Cancellare: "3268 moduli di cinture di sicurezza"
             Nella  NOTA  1,  cancellare  il riferimento ai moduli di
             cinture di sicurezza e sostituire "delle Raccomandazioni
             relative al  trasporto  di  merci  pericolose,  prove  e
             criteri  1/  "  con "del Manuale di Prove e di Criteri".
             Cancellare la nota a fondo pagina 1/.
             NOTA sotto il titolo F: alla fine, leggere  "sezione  C,
             marginali da 3320 a 3326".
      11    Modificare la fine del titolo dell'11  nel modo seguente:
             "... o degli ordinali dal 1  all'8 , 13 , 14 , 20 , 33 ,
             e 34  di questa classe."
      12     Modificare la fine del titolo del 12  nel modo seguente:
             "... o degli ordinali dal 1  all'8 , 13 , 14 , 21 , 31 ,
             32 , e 35 di questa classe."
             L'attuale  sezione  G.  diventa  sezione  I  e  il "21 "
             diventa "71 ".
             Inserire una nuova sezione G. nel seguente modo:
      "G.    Materie trasportate a caldo
             NOTA: A  queste  materie  sono  applicabili  particolari
             condizioni di imballaggio (vedere marginale 2909).
      20      Materie che sono trasportate o consegnate al trasporto,
             allo  stato  liquido,  ad  una  temperatura   uguale   o
             superiore  a  100 gradi C e, per le materie che hanno un
             punto di infiammabilita', ad una  temperatura  inferiore
             al loro punto di infiammabilita'.
             c)  3257 liquido trasportato a caldo n.a.s. (compreso il
                 metallo fuso, il sale fuso, ecc.) ad una temperatura
                 uguale  o  superiore a 100 gradi C e, per le materie
                 che hanno un punto di infiammabilita', inferiore  al
                 suo punto di infiammabilita'.
                 NOTA  1:  Tale ordinale sara' utilizzato solo quando
                 la materia non risponde ai criteri di tutte le altre
                 classi.
                      2:   3256   liquido   trasportato   a    caldo,
                 infiammabile,    n.a.s.,    avente   un   punto   di
                 infiammabilita' superiore  a  61  gradi  C,  ad  una
                 temperatura  uguale  o  superiore  al  suo  punto di
                 infiammabilita',  e'  una  materia  della  classe  3
                 (vedere marginale 2301, 61  c)).
      21     Solidi che sono trasportati o consegnati al trasporto ad
             una temperatura uguale o superiore a 240 gradi C.
             c)    3258  solidi  trasportati  a  caldo  n.a.s. ad una
                 temperatura uguale o superiore a 240 gradi C
                 NOTA: Questo ordinale e' utilizzato solo  quando  la
                 materia  non  risponde  ai  criteri di nessuna altra
                 classe.
             Inserire la nuova sezione H nel seguente modo:
      H.       Altre materie che presentano  un  rischio  durante  il
             trasporto  ma  che  non  rispondono  alle definizioni di
             alcuna altra classe:
      31          Composto  di  ammoniaca  solida  avente un punto di
             infiammabilita' inferiore a 61 gradi C:
             c)  1841 aldeidato di ammoniaca
      32     Ditionito a basso rischio
             c)  1931 ditionito di zinco
                 NOTA: I ditioniti spontaneamente  infiammabili  sono
                 materie  della classe 4.2 (Vedere marginale 2431, 13
                 b)).
      33     Liquido altamente volatile:
             c)  1941 dibromodifluorometano
      34     Materia che sprigiona vapori nocivi:
             c)  1990 benzaldeide
      35     Materia contenente allergeni:
             NOTA: Le materie che dopo  aver  subito  un  sufficiente
             trattamento   termico   non  presentano  alcun  pericolo
             durante   il   trasporto,   non   sono   soggette   alle
             prescrizioni della presente Direttiva.
             b)    2969 semi di ricino o 2969 farina di ricino o 2969
                 residui di ricino o 2969 semi di ricino in fiocchi"
             Aggiungere il seguente nuovo ordinale
      36    Le confezioni chimiche e le confezioni di pronto soccorso
             b)  3316 confezioni chimiche o 3316 confezioni di pronto
                 soccorso
             c) 3316 confezioni chimiche o 3316 confezioni di  pronto
                 soccorso
                 NOTA:  La  rubrica  3316  confezione  chimica o 3316
                 confezione di pronto soccorso  e'  prevista  per  le
                 scatole,    cassette,   ecc.,   contenenti   piccole
                 quantita' di  merci  pericolose  utilizzate  a  fini
                 medici, di analisi o di prova.
                 Tale   confezioni   non   devono   contenere   merci
                 pericolose della classe 1, della classe 2  (a  parte
                 gli aerosol) appartenenti ai gruppi O, F, T, TF, TC,
                 TO,  TFC, o TOC, degli ordinali dal 21  al 50  della
                 classe 4.1, della classe 4.2, del 5    della  classe
                 5.1,  degli  ordinali  da 11 a 20  della classe 5.2,
                 degli ordinali dal 1  al 5  della classe 6.1,  della
                 classe  6.2,  della classe 7, del 6  e del 14  della
                 classe 8 o qualunque altra  materia  assegnata  alla
                 lettera  a)  di  qualunque  ordinale  e di qualunque
                 classe.
             I componenti di tali confezioni non devono poter reagire
             pericolosamente tra loro (vedere marginale 2911 (4)). Le
             merci pericolose in confezioni devono  essere  racchiuse
             in  imballaggi  interni di capacita' non superiore a 250
             ml o 250 g e devono essere protetti dalle altre  materie
             contenute nella confezione. La quantita' totale di merci
             pericolose per confezione non deve superare 1 litro o un
             kg.  La quantita' totale massima di merci pericolose per
             imballaggio esterno non deve superare 10 kg.  Il  gruppo
             di  imballaggio  assegnato  all'intera  confezione  deve
             essere  il  piu'  severo  dei  gruppi   di   imballaggio
             assegnati   alle   diverse   materie   contenute   nella
             confezione. Le confezioni  devono  essere  racchiuse  in
             imballaggi  che  soddisfano  le  condizioni  relative al
             gruppo di imballaggio al  quale  e'  assegnata  l'intera
             trousse.  Le  confezioni che sono trasportate a bordo di
             veicoli per il primo soccorso o per  l'applicazione  sul
             terreno  non  sono  sottoposte  alle  prescrizioni della
             presente Direttiva."
             L'attuale sezione G diventa la sezione I
             L'ordinale 21  diventa 71  e viene modificato  nel  modo
             seguente:
      "71       Imballaggi vuoti, compresi i grandi imballaggi per il
             trasporto  alla  rinfusa  (GIR)   vuoti,   le   cisterne
             smontabili  vuote  e i contenitori - cisterna vuoti, non
             ripuliti, che hanno contenuto materie dei 1 , 2 , 4 , 11
             , 12 , 20 , 21 , o dal 31  al 35 .
             NOTA: Gli imballaggi vuoti, compresi i grandi imballaggi
             per il trasporto alla rinfusa (GIR) vuoti, non ripuliti,
             che hanno contenuto materie di questa  classe  non  sono
             sottoposti alle prescrizioni della presente Direttiva se
             sono  state  prese misure appropriate per compensare gli
             eventuali rischi. I rischi sono compensati se sono state
             prese misure per eliminare i pericoli delle classi da  1
             a 9".
2901a (1)    Modificare l'inizio nel modo seguente:
             "Non  sono  sottoposte  alle  prescrizioni  previste per
             questa classe nel presente allegato e  nell'allegato  B,
             eccetto  nei  casi previsti al successivo paragrafo (2),
             le materie classificate sotto b) o c) degli ordinali 1 ,
             2 , 4 , 11 , 12 , 31 , 32 ,  33  ,  e  34    trasportate
             conformemente   alle  seguenti  disposizioni  (il  resto
             rimane invariato)."
             Dopo la frase "Queste quantita' di materie devono essere
             trasportate  in  imballaggi  combinati  che   rispondono
             almeno  alle condizioni del marginale 3538", inserire il
             testo seguente:
             "Tali  quantita'  di  materie  contenute  in  imballaggi
             interni  metallici  o  di  plastica possono anche essere
             trasportate in vassoi con  involucro  termoretrattile  o
             estensibile a mo' di imballaggi esterni a condizione che
             non  venga  superata  la  massa  massima per collo sopra
             indicata e che la  massa  lorda  totale  del  collo  non
             superi in nessun caso 20 kg".
      (2)    Aggiungere un nuovo paragrafo (2) nel modo seguente:
      "(2)     Per il trasporto conformemente al precedente paragrafo
             (1), nel documento di trasporto  la  designazione  delle
             merci   deve   essere  conforme  alle  prescrizioni  del
             marginale 2914 e comprendere  le  parole  "in  quantita'
             limitata".  Ogni  collo  deve  portare  in modo chiaro e
             durevole il numero di  identificazione  della  merce  da
             indicare  nel  documento  di  trasporto, preceduto dalle
             lettere "UN"."
             I  paragrafi  attuali   (2),   (3)   e   (4)   diventano
             rispettivamente (3), (4), e (5).
             (4) ((3) attuale), aggiungere alla fine:
             "...,  e,  l'indicazione  delle  merci  nel documento di
             trasporto deve essere  conforme  alle  prescrizioni  del
             marginale  2914,  e  comprendere le parole "in quantita'
             limitata". Ogni collo deve  portare  in  modo  chiaro  e
             durevole  il  numero  di  identificazione della merce da
             indicare nel documento  di  trasporto,  preceduto  dalle
             lettere "UN"."
      (5)        Modificare il paragrafo (5) e ((4) attuale) nel modo
             seguente:
      "(5)   Le pile e batterie al litio del 5 , imballate da sole  o
             con  un  equipaggiamento, che rispondono alle condizioni
             seguenti e gli equipaggiamenti che contengono unicamente
             tali  pile  o  batterie   non   sono   sottoposte   alle
             prescrizioni  previste  per  questa  classe nel presente
             allegato e, nell'allegato B se:
             a)  ogni pila a catodo liquido contiene al massimo 0,5 g
                 di litio o di lega di litio e  ogni  pila  a  catodo
                 solido contiene al massimo 1 g di litio o di lega di
                 litio;
             b)    ogni  batteria a catodo solido contiene al massimo
                 una quantita' totale di 2 g di litio o  di  lega  di
                 litio,  e ogni batteria a catodo liquido contiene al
                 massimo una quantita' totale di 1 g di  litio  o  di
                 lega di litio;
             c)  ogni pila o batteria contenente un catodo liquido e'
                 sigillata ermeticamente;
             d)    le  pile sono separate in modo da impedire i corto
                 circuiti;
             e)   le batterie sono separate in  modo  da  impedire  i
                 corto  circuiti,  e  sono  imballate  in  imballaggi
                 solidi, eccetto se sono  installate  in  dispositivi
                 elettronici;
             f)    quando una batteria a catodo liquido contiene piu'
                 di 0,5 g di litio o di lega di litio, o  quando  una
                 batteria  a  catodo  solido  contiene piu' di g 1 di
                 litio o di lega di litio, questa non deve  contenere
                 un  liquido  o  gas che e' considerato pericoloso, a
                 meno che tale liquido o gas,  se  si  libera,  venga
                 completamente  assorbito  o  neutralizzato  da altre
                 materie  che  entrano  nella   fabbricazione   della
                 batteria.
             Le  pile  e  batterie  al litio conformi alle successive
             specifiche, possono anche essere  considerate  come  non
             sottoposte  alle prescrizioni previste per questa classe
             nel presente Allegato e nell'Allegato  B se:
             g)  ogni pila contiene al massimo 5 g di litio o di lega
                 di litio;
             h)  ogni batteria contiene al massimo 25 g di litio o di
                 lega di litio;
             i)  ogni pila o batteria e'   di  un  tipo  riconosciuto
                 come  non  soggetto alle prescrizioni della presente
                 Direttiva tenuto conto dei risultati ottenuti  dalle
                 prove  prescritte al Manuale di Prove e Criteri, III
                 parte  sezione  38.3.  Tali  prove   devono   essere
                 eseguite  su  ogni  tipo  prima  che  sia ammesso al
                 trasporto per la prima volta; e
             j)  le pile e le batterie sono concepite o imballate  in
                 modo  da  impedire ogni corto circuito nelle normali
                 condizioni di trasporto.
2903  (1))
         ) c) Aggiungere "o di alluminio" dopo "di acciaio".
2904  (1))
2904  (4)    Modificare nel modo seguente:
      "(4)   Gli oggetti dell'8   c) possono essere  imballati  anche
             direttamente   negli   imballaggi   esterni  di  cui  al
             marginale 3538 b) e provati per il gruppo di imballaggio
             III.
             NOTA: 3268 dispositivi di gonfiaggio di  airbag  o  3268
             moduli  di  airbag  o 3268 pretensionatori di cinture di
             sicurezza possono essere trasportati  non  imballati  in
             specifici  dispositivi  che consentono la manipolazione;
             in veicoli o in  grandi  contenitori  attrezzati  quando
             sono  trasportati dal luogo di fabbricazione a quello di
             assemblaggio."
2906         Modificare nel modo seguente:
      "(1)   Gli oggetti del 5  devono essere imballati in:
             a)  casse di legno naturale ai sensi del marginale 3527,
                 di legno compensato ai sensi del marginale 3528 o di
                 cartone ai sensi del marginale 3530; o
             b)    fusti  con  parte  superiore  amovibile  di  legno
                 compensato  ai  sensi del marginale 3523, di cartone
                 ai sensi del marginale 3525, o di plastica ai  sensi
                 del marginale 3526; o
             c)    imballaggi  combinati aventi imballaggi interni di
                 cartone  e  imballaggi  esterni  di  acciaio  o   di
                 alluminio   ai   sensi   del   marginale  3538.  Gli
                 imballaggi  interni devono essere separati  gli  uni
                 dagli  altri come pure dalle superfici interne degli
                 imballaggi  esterni   mediante   un   materiale   da
                 imbottiture   incombustibile  di  almeno  25  mm  di
                 spessore; tale prescrizione tuttavia non si  applica
                 alle  pile  o  batterie  di  un  tipo  conforme alle
                 prescrizioni del marginale 2901 5 NOTA 3b).
             Tali imballaggi devono essere  conformi  a  un  tipo  di
             costruzione provato e approvato in base all'Appendice A5
             per  il  gruppo  di  imballaggio  II.  Tale prescrizione
             tuttavia non si applica alle pile o batterie di un  tipo
             conforme  alle prescrizioni del marginale 2901, 5 , NOTA
             3b). Nessun imballaggio  isolato  e  nessun  imballaggio
             interno  di un imballaggio combinato deve contenere piu'
             di 500 g di litio o di lega di litio (vedere tuttavia il
             marginale 2901 5 , NOTA 1).
      (2)    Le pile al litio del 5   devono essere imballate  e  ben
             stivate   in   modo   da  evitare  gli  spostamenti  che
             potrebbero provocare i corto circuiti.
      (3)      Le pile e batterie al  litio  usate  sono  ammesse  al
             trasporto  nelle  condizioni  prescritte  ai  precedenti
             paragrafi  (1)  e  (2).  Sono  tuttavia  ammessi   degli
             imballaggi non approvati alle seguenti condizioni:
             -         che  rispettino  le  "condizioni  generali  di
                 imballaggio" del marginale 3500 (1), (2), (5) e (6);
             -   che le pile e le batterie siano imballate e  stivate
                 in modo da evitare ogni rischio di corto circuito;
             -   che i colli non pesino piu' di 30 kg.
      (4)    Se le pile o le batterie al litio sono imballate con gli
             equipaggiamenti,   queste   devono   essere   poste   in
             imballaggi   interni   di   cartone   rispondenti   alle
             condizioni del gruppo di imballaggio II. Se le pile o le
             batterie    al    litio,    sono    trasportate    negli
             equipaggiamenti,  tali  equipaggiamenti  devono   essere
             imballati  in  imballaggi  esterni  robusti  in  modo da
             impedire  ogni  funzionamento  accidentale  durante   il
             trasporto.
2909         Aggiungere il seguente marginale:
"2909 (1)    Le materie del 20  c) possono essere trasportate solo in
             veicoli cisterna (vedere Appendice B1a) o in contenitori
             cisterna  (vedere  Appendice  B1b) o in veicoli speciali
             (vedere marginale 91 111 (2)).
      (2)       Le materie del  21    c)  devono  essere  trasportate
             conformemente alle condizioni specificate dall'Autorita'
             competente del paese di origine."
0of  16  2911   (2) e (3) Sostituire "eccetto le materie del 13 " con
"eccetto le materie del 13 , 20  e 21 ".
      (6)    Cancellare "2001 (7)".
2912          Cancellare il paragrafo (7). Rinumerare i paragrafi  da
             (3) a (6) come paragrafi da (4) a (7).
             Aggiungere il seguente paragrafo (3):
      "(3)      I  colli  contenenti  pile o batterie usate del 5  in
             imballaggi non marcati, porteranno  l'iscrizione:  "Pile
             al litio usate"."
2921         Nell'intero marginale, sostituire "21 " con "71 ".
                              III PARTE
                            APPENDICE A.1
             Modificare il titolo della sezione A nel modo seguente:
      "A.     Condizioni di stabilita' e di sicurezza  relative  alle
             materie  ed oggetti esplosivi ed alle miscele nitrate di
             cellulosa."
3101  (1)    Modificare nel modo seguente:
             "Ogni materia o ogni oggetto che ha  o  che  puo'  avere
             delle proprieta' esplosive sara' presa in considerazione
             per  l'assegnazione  alla  classe  1  conformemente alle
             prove, procedure e criteri prescritti nella prima  parte
             del Manuale di Prove e di Criteri.
             Una  materia  o  un  oggetto  assegnato alla classe 1 e'
             ammesso al trasporto solo se e' stato assegnato  ad  una
             denominazione o ad una rubrica n.a.s. del marginale 2101
             e  se  sono soddisfatti i criteri del Manuale di Prove e
             di Criteri".
      (2)    Sostituire "Manuale di Prove" con "Manuale di Prove e di
             Criteri".
3102  (1)    Sostituire 24  a) con 24  b).
da
3103
a     Rinumerare come "3103 - 3169"
3106
3170          Alla NOTA 1, sostituire (due volte) "Manuale di  Prove"
             con "Manuale di Prove e di Criteri".
             Alla  rubrica  "assemblaggi  di  detonatori  da mina (di
             rottura) non elettrici, aggiungere "47 /0500".
             Nella  nota  in  corrispondenza  della  definizione   di
             "infiammatori" cancellare la parola "istantanea".
             Modificare  la  rubrica "Miccia istantanea non detonante
             (conduttori di fuoco) 30 /0101" nel modo seguente:
             "Miccia non detonante 30 /0101
             Oggetti costituiti  da  fili  di  cotone  impregnati  di
             polverino.  Essi  bruciano con una fiamma esterna e sono
             utilizzati nelle catene  di  accensioni  dei  fuochi  di
             artificio, ecc. Essi possono essere racchiusi in un tubo
             di  carta  per ottenere l'effetto istantaneo o quello di
             rapida accensione".
             Aggiungere la seguente definizione:
             "Campioni  di  esplosivi,  diversi  dagli  esplosivi  di
             innesco 51 /0190
             Materie  o oggetti esplosivi nuovi o gia' esistenti, non
             ancora assegnati ad una denominazione del marginale 2101
             e    trasportati    conformemente    alle     istruzioni
             dell'Autorita'  Competente  e  generalmente  in  piccole
             quantita',  ai  fini  tra  gli  altri   di   prova,   di
             classificazione,  di ricerca e di sviluppo, di controllo
             di qualita' o come campioni commerciali.
             NOTA: Le materie o oggetti esplosivi gia'  assegnati  ad
             un'altra  denominazione  del  marginale  2101  non  sono
             compresi sotto questa denominazione."
                            APPENDICE A.2
3200  (1)    Modificare la prima frase nel modo seguente:
             "I  materiali  dei  recipienti in leghe di alluminio che
             sono ammessi per i gas menzionati al marginale 2203  (1)
             d), devono soddisfare alle seguenti specifiche:"
3252    (2)        Sostituire  il riferimento al "marginale 2207" con
             "marginale 2206".
             Modificare il titolo della parte "C" nel modo seguente:
      "C.     Prescrizioni relative alle prove  sulle  confezioni  di
      aerosol  e  sui  recipienti  di  bassa capacita' contenenti gas
      (cartucce di gas) del 5 , della classe 2"
3291         Aggiungere alla fine:
             "le prescrizioni del presente marginale vengono ritenute
             soddisfatte se e' applicata la seguente norma:
             EN 417: 1992 per  2037  recipienti  di  bassa  capacita'
             (cartucce  di  gas)  del  5   contenenti 1965 miscela di
             idrocarburi gassosi liquefatti, n.a.s.
3292  (1)    Modificare l'inizio nel modo seguente:
      "(1)     Per  le  prove  sulle  confezioni  di  aerosol  e  sui
             recipienti  di  bassa capacita' contenenti gas (cartucce
             di gas) del 5  in un bagno d'acqua calda..."  (il  resto
             rimane immutato)
             Aggiungere il nuovo seguente paragrafo (3):
      (3)    "le prescrizioni del presente marginale vengono ritenute
             soddisfatte se e' applicata la seguente norma:
             EN  417:  1992  per  2037  recipienti di bassa capacita'
             (cartucce di gas) del 5    contenenti  1965  miscela  di
             idrocarburi gassosi liquefatti, n.a.s.
                            APPENDICE A.3
3300-        Sostituire il testo attuale con il seguente:
3301
             "Prova per determinare il punto di infiammabilita'
3300   (1)    Il punto di infiammabilita' deve essere determinato per
             mezzo di uno dei seguenti tipi di apparecchiatura:
             a)  Abel
             b)  Abel-Pensky
             c)  Tag
             d)  Pensky-Martens
             e)  Apparecchiatura conforme alle norme ISO 3679: 1983 o
                 ISO 3680:  1983
      (2)      Per determinare  il  punto  di  infiammabilita'  delle
             vernici,   colle   ed   altri  prodotti  viscosi  simili
             contenenti solventi, devono essere usati  esclusivamente
             apparecchi  e metodi di prova in grado di determinare il
             punto  di  infiammabilita'  dei  liquidi   viscosi,   in
             conformita' alle norme seguenti:
             a)  Norma Internazionale ISO 3679:1983
             b)  Norma Internazionale ISO 3680: 1983
             c)  Norma Internazionale ISO 1523: 1983
             d)  Norma Tedesca DIN 53213, prima parte: 1978.
3301   (1)      Il procedimento da seguire deve essere basato o su un
             metodo di equilibrio o su un metodo di non equilibrio
      (2)        Per  il procedimento basato sul metodo di equilibrio
             vedere:
             a)  Norma Internazionale ISO 1516: 1981
             b)  Norma Internazionale ISO 3680: 1983
             c)  Norma Internazionale ISO 1523: 1983
             d)  Norma Internazionale ISO 3679: 1983
      (3)       I procedimenti  da  seguire  basati  sul  metodo  del
             non-equilibrio sono i seguenti:
             a)  Per l'apparecchiatura Abel, vedere:
                 i)   Norma Britannica BS 2000, parte 170: 1995;
                 ii)  Norma Francese NF M07-011: 1988
                 iii) Norma Francese NF T66-009: 1969
             b)  Per l'apparecchiatura Abel-Pensky, vedere:
                 i)      Norma  Tedesca DIN 51775, 1 parte: 1974 (per
                      temperature comprese tra 5 e 65 gradi C);
                 ii)   Norma Tedesca DIN 51755  seconda  parte:  1978
                      (per temperature inferiori a 5 gradi C);
                 iii) Norma Francese NF M07-036: 1984.
             c)    Per  l'apparecchio  Tag, vedere la Norma Americana
                 ASTM D 56: 1993.
             d)  Per l'apparecchio Pensky-Martens, vedere:
                 i)   Norma Internazionale ISO 2719: 1988;
                 ii)   Norma Europea EN 22719  in  ognuna  delle  sue
                      versioni  nazionali (per esempio BS 2000, parte
                      404/EN 22719): 1994;
                 iii) Norma Americana ASTM D 93: 1994;
                 iv)  Norme dell'Istituto del Petrolio IP 34: 1988.
      (4)     I procedimenti da seguire elencati ai paragrafi  (2)  e
             (3)   devono   essere   usati   esclusivamente  per  gli
             intervalli dei punti di infiammabilita'  specificati  in
             ognuno  di  tali  modi. Scegliendo un procedimento, deve
             essere esaminata la possibilita' di  eventuali  reazioni
             chimiche   tra   la   materia   ed  il  porta  campione.
             L'apparecchiatura deve essere posta, compatibilmente  al
             rispetto di eventuali esigenze di sicurezza, in un luogo
             privo  di  correnti d'aria. Per motivi di sicurezza, nel
             caso di perossidi  organici,  di  materie  auto-reattive
             (chiamate   anche  materie  energetiche)  e  di  materie
             tossiche si usera' un metodo che utilizzi un campione di
             volume ridotto, circa 2 ml.
      (5)    Quando il punto di infiammabilita', determinato  con  un
             metodo di non equilibrio conformemente al paragrafo (3),
             risulta  essere  compreso tra 23 piu' o meno 2 gradi C o
             61 piu' o meno 2 gradi C, esso  deve  essere  confermato
             per  ogni  intervallo  di  temperatura  con un metodo di
             equilibrio conformemente al paragrafo (2).
3302         Modificare l'ultima frase nel modo seguente:
             "Se lo  scarto  e'  superiore  a  2  gradi  C,  si  deve
             procedere  ad  una  controprova e si adottera' il valore
             piu' basso dei punti di  infiammabilita'  trovati  nelle
             due riprove".
da 3320 a 3389 e titoli da C a F: Cancellare.
             Il  titolo  "G" diventa "C" e i marginali da 3390 a 3396
             sono rinumerati come da 3320 a 3326.
                            APPENDICE A.5
3500  (14)   L'attuale paragrafo (14) diventa (15).
             Inserire il nuovo paragrafo (14) sotto riportato:
      "(14)    Devono  essere  prese  misure appropriate per impedire
             eccessivi  spostamenti,  dei  colli   che   sono   stati
             danneggiati   o   che  hanno  perso,  all'interno  degli
             imballaggi di soccorso, e  quando  tale  imballaggio  di
             soccorso  contiene  liquidi  deve  essere  aggiunta  una
             sufficiente quantita' di materiali assorbenti al fine di
             eliminare la presenza di liquidi versati"
3510   (1)      Inserire la seguente  definizione  dopo  "imballaggio
             ricostruito":
             "Imballaggio   di   soccorso:  un  imballaggio  speciale
             conforme alle disposizioni  applicabili  della  presente
             appendice,   nel   quale   sono  posti  colli  di  merci
             pericolose che sono stati  danneggiati,  che  hanno  dei
             difetti o che perdono, o di merci pericolose che si sono
             versate  o  che  hanno  perso,  in vista di un trasporto
             avente scopo di recupero o di eliminazione."
      (3)      Inserire la  seguente  definizione  dopo  "imballaggio
             interno":
             "Imballaggio  intermedio:  un  imballaggio posto tra gli
             imballaggi  interni,  o  gli  oggetti,  e  l'imballaggio
             esterno".
3511    (1)       Modificare nel modo seguente il terzo capoverso che
             inizia con : "Nel caso di imballaggi compositi";
             "Nel  caso  di  imballaggi  compositi  o  di  imballaggi
             destinati a contenere materie della classe 6.2, ordinate
             1  e 2 , deve essere utilizzato esclusivamente il codice
             che indica l'imballaggio esterno"
3512         La NOTA iniziale diviene NOTA 1.
             Aggiungere le due seguenti NOTA:
             "NOTA  2:  La  marcatura  e'  destinata  a facilitare il
             compito   dei    fabbricanti    di    imballaggi,    dei
             ricondizionatori,  degli  utilizzatori dell'imballaggio,
             dei trasportatori e delle autorita' che si  occupano  di
             regolamentare.   Per   l'utilizzazione   di   un   nuovo
             imballaggio, la marcatura  originale  e'  un  mezzo  per
             identificare  il  tipo,  da  parte  del  suo  o dei suoi
             fabbricanti,  e  di  indicare  a  quali  tipi  di  prove
             soddisfa.
             "NOTA  3: La marcatura non da' sempre dettagli completi,
             per  esempio  sui  livelli  di  prove,  e  puo'   essere
             necessario considerare anche tali aspetti riferendosi ad
             un  certificato  di prove, a dei verbali o a un registro
             degli  imballaggi  che  hanno  superato  le  prove.  Per
             esempio,  un  imballaggio  marcato  X  o  Y  puo' essere
             utilizzato  per  delle  materie  alle  quali  e'   stato
             attribuito un gruppo di imballaggio corrispondente ad un
             grado  di  rischio  inferiore,  determinando  il  valore
             massimo ammissibile  di  densita'  relativa  tenendo  in
             considerazione  i  fattori  1,5  o  2,25  indicati nelle
             rispettive specifiche relative alle prove della  Sezione
             IV  di  questa  appendice,  cioe' che un imballaggio del
             gruppo I approvato per materie di densita' relativa 1,2,
             potrebbe  essere  utilizzato come imballaggio del gruppo
             II  per  materie  di  densita'  relativa  1,8,  o   come
             imballaggio  del  gruppo  III  per  materie  di densita'
             relativa 2,7, a condizione,  ben  inteso,  che  soddisfi
             ancora  tutti  i criteri di efficienza con la materia di
             densita' relativa superiore."
3512  (1)    a)  ii) Aggiungere il seguente testo dopo "...  per  gli
                     imballaggi conformi al marginale 3510 (2)":
             "e  i  fusti  e le taniche con parte superiore amovibile
             destinati a contenere liquidi la cui  viscosita',  a  23
             gradi  C,  e'  superiore  a  200  mm  quadrati/s,  e che
             soddisfino le condizioni semplificate (vedere le NOTA ai
             marginali 2306 (1), 2307 (1), 2507 (1), 2508  (1),  2607
             (1),  2608  (1),  2806  (1),  2807  (1), 2903 (1) e 2904
             (1))".
             c)  ii) Modificare nel seguente modo:
                "ii)   l'indicazione    della    densita'    relativa
                     (arrotondata  alla  prima  cifra decimale) della
                     materia per la quale e' stato approvato il  tipo
                     di  costruzione  nel  caso  di  imballaggi senza
                     imballaggi  interni,   destinati   a   contenere
                     materie liquide e che hanno superato la prova di
                     pressione   idraulica;   tale  indicazione  puo'
                     essere omessa se tale densita'  e'  superiore  a
                     1,2;  oppure  l'indicazione  della  massa  lorda
                     massima per gli imballaggi destinati a contenere
                     materie solide o imballaggi interni, e  per  gli
                     imballaggi   con   parte   superiore   amovibile
                     destinati a contenere materie la cui  viscosita'
                     a  23  gradi C e' superiore a 200 mm quadrati/s,
                     come pure per gli imballaggi  metallici  leggeri
                     con   parte   superiore  amovibile  destinati  a
                     contenere materie della classe 3,5  c)".
      (2)      Al terzo periodo  di  (2)  sostituire  "per  fusti  di
             acciaio"  con  "per  l'acciaio"  dopo  "norma  ISO 3574:
             1986".
      (5)    Sostituire il paragrafo 5 con il seguente:
             "Il codice di  imballaggio  puo'  essere  seguito  dalle
             lettere  "T",  "V",  o  "W".  La  lettera  "T" indica un
             imballaggio di soccorso conforme al marginale  3559.  La
             lettera "V" indica un imballaggio speciale conforme alle
             disposizioni  del  marginale  3558  (5).  La lettera "W"
             indica che l'imballaggio, benche' sia dello stesso  tipo
             di  quello  indicato  dal  codice,  e'  stato fabbricato
             secondo una specifica diversa da quella  indicata  nella
             sezione  III,  ma  e'  considerata  come  equivalente in
             virtu' del marginale 3500 (15)."
      (7)    Inserire il seguente esempio:
             "Per  un  imballaggio  con  parte  superiore   amovibile
             destinato  a  contenere  liquidi la cui viscosita', a 23
             gradi C, e' superiore a 200 mm quadrati/s e che soddisfi
             esclusivamente le prescrizioni semplificate  (vedere  le
             NOTA  ai  marginali  2306  (1), 2307 (1), 2507 (1), 2508
             (1), 2607 (1), 2608 (1), 2806 (1), 2807 (1), 2903 (1)  e
             2904 (1)):
             RID/ADR 3H2/Z25/S/97.05       a) ii), b), c) d) ed e)
             CH - 3458 PLASPAC AG f) e g).
             Aggiungere alla fine il seguente esempio:
             "Per un imballaggio di soccorso:
             Vedere figura    1A2T/Y300/S/94  a), b), c), d) ed e)
             a pag. 152       USA/abc         f) e g)
             NOTA:  Le  marcature  per  le quali sono forniti esempi,
             possono essere disposte su una o piu' linee a condizione
             che sia rispettata la sequenza."
3513         Modificare nel modo seguente:
             "Con l'apposizione della marcatura secondo il  marginale
             3512 (1) viene certificato che gli imballaggi fabbricati
             in  serie corrispondono al tipo di costruzione approvato
             e   che   sono   soddisfatte   le   condizioni    citate
             nell'approvazione;"
3514         Sostituire la frase introduttiva del marginale 3514 con:
             "La  successiva  tabella indica i codici per designare i
             tipi di imballaggio secondo il genere di imballaggio, il
             materiale utilizzato per la sua  costruzione  e  la  sua
             categoria;  essa rinvia anche ai marginali da consultare
             per le disposizioni applicabili:"
             Inserire le  taniche  di  alluminio  nella  tabella  del
             marginale  3514  (dopo  le  taniche di acciaio) nel modo
             seguente:
_____________________________________________________________________
 3. Taniche |A. Acciaio  |con parte superiore          | 3A1 | 3522
            |            |non amovibile                |     |
            |            |con parte superiore amovibile| 3A2 | 3522/1
            |____________|_____________________________|_____|_______
            |B. Alluminio|con parte superiore          | 3B1 | 3522
            |            |non amovibile                |     |
            |            |con parte superiore amovibile| 3B2 | 3522/1
            |____________|_____________________________|_____|_______
            |H. Plastica |con parte superiore          | 3H1 | 3526
            |            |non amovibile                |     |
            |            |con parte superiore amovibile| 3H2 | 3526/1
_____________________________________________________________________
3522         Modificare nel seguente modo:
"3522        Taniche di acciaio o di alluminio
             3A1 di acciaio con parte superiore non amovibile
             3A2 di acciaio, con parte superiore amovibile
             3B1 di alluminio, con parte superiore non amovibile
             3B2 di alluminio, con parte superiore amovibile
             a)   La virola e i fondi  devono  essere  costruiti  con
                 lamiera  di acciaio, di alluminio puro almeno al 99%
                 o di una lega a base di  alluminio.  Tale  materiale
                 deve  essere  di  un  tipo appropriato e di spessore
                 sufficiente tenuto conto del contenuto della  tanica
                 e dell'uso al quale e' destinata.
             b)  I bordi di tutte le taniche di acciaio devono essere
                 aggraffati  meccanicamente o saldati. I giunti della
                 virola  delle  taniche  di   acciaio   destinate   a
                 contenere  piu' di 40 litri di liquido devono essere
                 saldati.  I  giunti  della  virola  delle taniche di
                 acciaio destinate  a  contenere  40  litri  o  meno,
                 devono  essere  aggraffati meccanicamente o saldati.
                 Per le taniche di alluminio, tutti i  giunti  devono
                 essere  saldati. I giunti del risvolto se ricorre il
                 caso,    devono    essere    rinforzati     mediante
                 l'applicazione di un collare di rinforzo.
             c)    Le  aperture  delle taniche (3A1 e 3B1) non devono
                 avere piu' di 7 cm di diametro. Le taniche che hanno
                 aperture   piu'   grandi   sono   considerate   come
                 appartenenti  alla  categoria  con  parte  superiore
                 amovibile (3A2 e 3B2)
             d)   I dispositivi  di  chiusura  delle  taniche  devono
                 essere  concepiti  e  realizzati  in  modo  tale che
                 rimangano  ben  chiusi  e   stagni   nelle   normali
                 condizioni   di  trasporto.  Nelle  chiusure  devono
                 essere utilizzati dei giunti  o  altri  elementi  di
                 tenuta,  a meno che queste non siano gia' stagne per
                 progetto.
             e)  Contenuto massimo delle taniche: 60 litri.
             f)  Massa netta massima: 130 Kg.
3538  b)     Aggiungere:
             "taniche di alluminio,  con  parte  superiore  amovibile
             (marginale 3522)"
3551  (6)    Aggiungere:
             "Per  l'idroperossido  di  tert-butile  avente tenore in
             perossido superiore al 40% degli ordinali 3  b), 5  b) e
             9  b) come pure per l'acido peracetico dei 5  b), 7   b)
             e  9   b), del marginale 2551 della classe 5.2, la prova
             di compatibilita' non deve essere effettuata con liquidi
             standard.   Per    tali    materie,    la    sufficiente
             compatibilita' chimica dei campioni di prova deve essere
             effettuata   mediante  uno  stoccaggio  di  sei  mesi  a
             temperatura ambiente con le merci che sono  destinate  a
             trasportare."
3552   (1)     Nella prima colonna della tabella in corrispondenza di
             a) aggiungere:
             "Taniche di alluminio" (dopo "taniche di acciaio").
      (2)    d)  Dopo "(3537)", aggiungere "e".
             e)  Leggere nel modo seguente:
             "e)  Imballaggi  combinati  con  imballaggi  interni  di
             plastica,  diversi  da  sacchi  e sacchetti di plastica,
             destinati a contenere solidi o oggetti (vedere marginale
             3538)".
             Cancellare i commi da f) ad h).
3553  (4) e (5) Trasferire l'ultima frase del paragrafo (4)  dopo  la
                tabella del paragrafo (5).
3359  )
3560   )       I marginali 3559 e 3560 attuali sono rinumerati 3560 e
             3561.  (sostituire  in  conseguenza  il  riferimento  al
             marginale  3560  con  un  riferimento  al marginale 3561
             nelle NOTA ai marginali 2306 (1), 2307  (1),  2507  (1),
             2508  (1),  2607 (1), 2608 (1), 2806 (1), 2807 (1), 2903
             (1) e 2904 (1)).
3559 (nuovo) Inserire il seguente marginale:
"3559        Approvazione degli imballaggi di soccorso
             Gli  imballaggi di soccorso (vedere marginale 3510 (1) )
             devono  essere  provati  e  marcati  conformemente  alle
             disposizioni  applicabili  agli imballaggi del gruppo di
             imballaggio II destinati al trasporto di materie  solide
             o di imballaggi interni, ma:
      (1)        La  materia  utilizzata per effettuare le prove deve
             essere l'acqua, e gli imballaggi devono essere  riempiti
             almeno   al   98%   di  capacita'  massima.  Si  possono
             aggiungere per esempio dei sacchi di graniglia di piombo
             per ottenere la massa totale richiesta del collo purche'
             tali sacchi siano posti in modo  tale  che  i  risultati
             della   prova   non  siano  modificati.  Si  puo'  anche
             nell'eseguire la prova di caduta, far variare  l'altezza
             di  caduta conformemente alle disposizioni del marginale
             3552 (4) b).
      (2)    Gli imballaggi devono inoltre aver superato la prova  di
             tenuta  a  30  kPa  e  i  risultati di tale prova devono
             essere riportati nel  verbale  di  prove  richiesto  dal
             marginale 3560;
      (3)        Gli  imballaggi  devono recare la marcatura "T" come
             indicato al marginale 3512 (5)."
3560 (rinumerato 3561)
      (1)    Modificare la prima frase nel modo seguente:
             "Ognuno degli imballaggi destinati a  contenere  materie
             liquide deve superare una appropriata prova di tenuta:
             -     ..."(il resto rimane immutato).
                     Allegato all'Appendice A.5
Aggiungere dopo la classe 5.1:
"Classe 5.2
      NOTA:  L'idroperossido  di tert - butile avente un contenuto in
      perossido superiore al 40% come pure gli acidi peracetici  sono
      esclusi dalla seguente lista di ordinali:
Ordinale     Denominazione della materia           Liquido standard
1  b)       Tutti i perossidi organici in forma    Acetato di butile
3  b)       tecnicamente pura e in soluzione nel   normale/soluzione
5  b)       solvente, che, per quanto riguarda     bagnante con il 2%
7  b)       la loro compatibilita', sono coperti   di acetato di
9  b)       dal liquido standard "miscele di       butile normale e
11  b)      idrocarburi" nella presente lista.     miscela di
13  b)                                             idrocarburi e
15  b)                                             acido nitrico al
17  b)                                             55%.
19  b)
La  compatibilita'  degli  sfiati e delle guarnizioni con i perossidi
organici puo' essere provata  con  prove  di  laboratorio  con  acido
nitrico, anche indipendenti dalla prova sul tipo di costruzione".
                            APPENDICE A.6
3600         Cancellare "semi-rigido" nella prima frase.
3601  (7)    Aggiungere la seguente nuova frase:
             "I  GIR  del  tipo  31HZ2  devono essere riempiti almeno
             all'80% del contenuto dell'involucro esterno".
      (11)   Aggiungere la seguente nuova frase:
             "Inoltre,  i  GIR  del   tipo   31HZ2   possono   essere
             trasportati solo in unita' di trasporto di tipo chiuso"
3610  (2)    Aggiungere la seguente definizione:
             "Recipiente interno rigido" (per i GIR compositi):
             Un  recipiente che mantiene la sua forma generale fino a
             quando e' vuoto senza che le chiusura siano  inserite  e
             senza   il   sostegno   dell'involucro   esterno.   Ogni
             recipiente interno che non e'  "rigido"  e'  considerato
             "flessibile".
3611  (1) a) Nella tabella cancellare la riga "semi-rigido".
3612  (1) g) Aggiungere quanto segue:
             "Per  i GIR che non sono progettati per essere impilati,
             deve essere apposta la cifra "0""
      (1)    Aggiungere dopo "elementi della marcatura":
             "Inoltre, il recipiente interno dei GIR  compositi  deve
             portare   almeno   le   indicazioni   che  figurano  nei
             precedenti d), e) ed f)."
      (2) q) Aggiungere un nuovo sotto paragrafo nel modo seguente:
         "q)  quando  l'involucro  esterno  dei  GIR   compositi   e'
             smontabile:    ognuno  degli  elementi  smontabili  deve
             recare la marcatura conforme al marginale 3612  (1)d)  e
             f)."
3613         Leggere nel modo seguente:
             "Con  l'apposizione  della  marcatura  prescritta  nella
             presente appendice si certifica che i GIR fabbricati  in
             serie  corrispondono  al tipo di costruzione approvato e
             che  sono   soddisfatte   le   condizioni   citate   nel
             certificato di approvazione".
3614            Tabelle 1, 2 e 3, cancellare la riga "semi-rigido ...
             riservato" per i tipi di GIR 12, 22 e 32.
3621  (2)    Aggiungere dopo "trasporto":
             "particolarmente sotto  l'effetto  di  vibrazioni  o  di
             variazioni   della   temperatura,   di   umidita'  o  di
             pressione".
      (2) d) Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:
         "d) Il contenuto massimo dei GIR del tipo 31HZ2 deve  essere
             limitato a 1250 litri".
      (3)    Aggiungere alla fine la seguente frase:
             "I  recipienti  interni  dei  GIR  del tipo 31HZ2 devono
             comprendere almeno tre strati di pellicola"
      (4)    Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:
             "k) L'involucro esterno di un GIR del  tipo  31HZ2  deve
             circondare  completamente  da tutti i lati il recipiente
             interno".
3650  (2)    Modificare nel modo seguente:
             "Per ogni tipo di costruzione, prima  dell'utilizzo,  un
             solo  GIR  deve superare le prove elencate al successivo
             paragrafo (5)  nell'ordine  in  cui  sono  citate  nella
             tabella  e  in base alle modalita' definite ai marginali
             da 3652 a 3660. Per ogni prova possono essere usati  GIR
             differenti.  Tutte queste prove devono essere effettuate
             secondo   i   procedimenti   stabiliti    dall'Autorita'
             competente. Il tipo di costruzione del GIR..." (il resto
             e' immutato).
      (5)     Aggiungere al marginale 3650 (5), nella tabella "GIR di
             cartone", riga "impilaggio" una nota a fondo tabella  c/
             in corrispondenza della "X", col seguente contenuto:
             "c/Quando i GIR sono concepiti per l'impilaggio".
             Le note 1), 2), 3), 4) ed 5) sono rinominate a/, e/, f/,
             b/ e d/.
3651  (2)    modificare la prima frase nel modo seguente:
             "Le  necessarie misure supplementari devono essere prese
             per  verificare  che  la  plastica  utilizzata  per   la
             fabbricazione dei GIR di plastica rigida dei tipi 31H1 e
             31H2  e  dei  GIR  compositi  dei  tipi  31HZ1  e  31HZ2
             rispondono alle disposizioni fissate nel marginale  3624
             da (2) a (4)."
3655  (3)    Tabella
             Modificare   nel  modo  seguente  la  dicitura  dei  GIR
             compositi nella parte della tabella identificata con "24
             ore":
             "GIR  compositi  con  recipiente  interno  di   plastica
             diversi dai tipi 11HH1, 11HH2, 21HH2, 31HH1 e 31HH2."
             Modificare l'ultima riga nel seguente modo:
             "GIR  compositi  con  recipiente  interno  di plastica e
             involucro esterno di plastica  dei  tipi  11HH1,  11HH2,
             21HH2, 31HH1 e 31HH2."
3658   (2)     Sostituire la frase: "Se i campioni di prova... essere
             omesso il condizionamento prescritto al  marginale  3651
             (2)" con:
             "Se  i campioni di prova sono preparati in tale maniera,
             il condizionamento richiesto al marginale 3651 (1) per i
             GIR compositi con un involucro esterno di  cartone  puo'
             essere omesso."
3662  (4)    Aggiungere un nuovo paragrafo (4) nel seguente modo:
      "(4)      I GIR vuoti, non ripuliti, possono essere trasportati
             dopo la  scadenza  del  periodo  fissato  per  la  prova
             periodica, per essere sottoposti a tale prova."
3663         Aggiungere un nuovo paragrafo (3) nel seguente modo:
      "(3)      I GIR vuoti, non ripuliti, possono essere trasportati
             dopo la scadenza del periodo fissato  per  il  controllo
             visivo   in   conformita'   al  punto  (2),  per  essere
             sottoposti a tale prova."
             Gli attuali paragrafi (3) e (4) diventano (4) e (5).
                            APPENDICE A.7
3700         Tabella 1
             Modificare i richiami alle note  a  fondo  pagina  nelle
             quattro rubriche dell'uranio nel seguente modo:
_____________________________________________________________________
               |        |          A          |           A
  Simbolo del  |Elemento|           1         |            2
 radio-nucleide|e numero|_____________________|______________________
               |atomico |    TBq     |  (Ci)  |    TBq     |  (Ci)
               |        |            |(appros.|            |(appros.
               |        |            |   1/)  |            |   1/)
_______________|________|____________|________|____________|________
 U (naturale)  |        |Illimitato  |        |Illimitato  |
               |        |            |        |            |
_______________|________|____________|________|____________|_________
 U (arricchito |        |       3/ 4/|        |       3/ 4/|
    al 5% o    |        |Illimitato  |        |Illimitato  |
    meno)      |        |            |        |            |
_______________|________|____________|________|____________|_________
 U (arricchito |        |       3/ 4/|   3/ 4/|    -3 3/ 4/| -2 3/ 4/
    a piu' del |        |    10      |200     | 1 x 10     |2 x 10
    5%)        |        |            |        |            |
_______________|________|____________|________|____________|_________
 U (impoverito)|        |          4/|        |          4/|
               |        |Illimitato  |        |Illimitato  |
_____________________________________________________________________
                            APPENDICE A.9
             Cancellare ovunque l'etichetta N. 10 dove e' necessario.
3900  (1)    Sostituire "di 100 mm" con "di almeno 100 mm".
             Nella  terza  frase,  sostituire   il   riferimento   al
             "marginale 2224 (6)" con "marginale 2224 (3)".
      (2)    Leggere l'inizio nel seguente modo:
             "L'etichetta N. 11 ha la forma..."
3902             Sostituire il testo relativo all'etichetta N. 10 con
             "Riservato" e cancellare il testo relativo all'etichetta
             N. 12.
3903         Cancellare "... 10 e 12... "
             ETICHETTE DI PERICOLO
             Cancellare la figura delle etichette 10 e 12.ALLEGATO  B
             DELL'ADR
                         ALLEGATO B DELL'ADR
                        TAVOLA DELLE MATERIE
Nei  testi  relativi  alla  Parte  I,  sezione  2  e  alla Parte III,
Appendice B1a, sostituire  "batterie  di  recipienti"  con  "veicoli-
batteria".
Nella Parte I, sezione 6, aggiungere:
"Deroghe.............................     10 603
Disposizioni transitorie.............     10 604 e seguenti"
     DISPOSIZIONI RELATIVE AL MEZZO DI TRASPORTO E AL TRASPORTO
10  000    (1)  c)  Sostituire "batterie di recipienti" con "veicoli-
               batteria".
               Inserire:
               "-   l'appendice B.4  contiene  disposizioni  relative
                   alla  formazione  dei  conducenti  di  veicoli che
                   trasportano merci pericolose;"
               Aggiungere:
               -of 4 "-  l'appendice B.7 relativa al contrassegno per
               le materie trasportate a caldo;"
                               I PARTE
           DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL TRASPORTO
              DI MATERIE PERICOLOSE DI TUTTE LE CLASSI
10 010         Modificare nel seguente modo:
               "L'Allegato A esenta dalle disposizioni  del  presente
               allegato,  ad eccezione di quelle del marginale 10 381
               (1) a) nel caso in cui  queste  siano  applicabili,  i
               trasporti  effettuati  nelle condizioni..."  (il resto
               e' immutato)
10 011         Nella tabella:
               Alla rubrica "classe 1" colonna "Materie", prima  riga
               (quantita' totale massima 50 Kg), inserire:
               "4  (N. ONU 0081, 0082 e 0241)"
               Alla rubrica "classe 1", colonna "Materie", leggere la
               seconda  riga  (quantita'  totale  massima  5  Kg) nel
               seguente modo:
               "2 , 4  (N. ONU diversi da 0081, 0082 e 0241), 8 ,  11
               , 24 ".
               Alla  rubrica "classe 3", sostituire due volte "dal 41
               al 57 " con "41 ".
               Alla rubrica  "classe  9",  inserire  una  nuova  riga
               "oggetti  che  compaiono  all'8   c) con una "X" nella
               colonna "quantita' illimitata".
10 011         Inserire le seguenti modifiche alla tabella:
               1 riga (imballaggi vuoti): leggere nel modo seguente:
_____________________________________________________________________
                             | 5 | 20| 50|100|333|500|1000|Illimitata
                             | kg| kg| kg| kg| kg| kg| kg |
_____________________________|___|___|___|___|___|___|____|__________
 2 (solamente i   |Imballaggi|   |   |   |   |   |   |    |
 gas classificati |vuoti (Re-|   |   |   |   |   |   |    |
 sotto A,O o F),  |cipienti  |   |   |   |   |   |   |    |
 3,4.1, 4.2, 4.3, |compresi, |   |   |   |   |   |   |    |
 5.1, 5.2, 6.1,   |cisterne  |   |   |   |   |   |   |    |
 6.2, (soltanto le|escluse)  |   |   |   |   |   |   |    |
 materie del 2  o |          |   |   |   |   |   |   |    |
 quelle classifi- |          |   |   |   |   |   |   |    |    X
 cate sotto b)),  |          |   |   |   |   |   |   |    |
 8 e 9            |          |   |   |   |   |   |   |    |
_____________________________________________________________________
        Modificare le quantita' limite  per  la  classe  2  nel  modo
        seguente:
_____________________________________________________________________
 Gas e oggetti dei 1 ,2 ,4 , |   |   |   |   |   |   |    |
 5 ,6  e 7  e sotto A e O    |   |   |   |   |   |   | X  |
_____________________________|___|___|___|___|___|___|____|__________
 Gas del 3  sotto A e O      |   |   |   |   |   |   |    |
                             |   |   |   |   | X |   |    |
_____________________________|___|___|___|___|___|___|____|__________
 Gas del 1 F                 |   |   |   |   |   |   |    |
                             |   |   |   |   |   |   | X  |
_____________________________|___|___|___|___|___|___|____|__________
 Gas e oggetti dei 2 ,3 ,4 , |   |   |   |   |   |   |    |
 5 ,6 ,7  sotto F            |   |   |   |   | X |   |    |
_____________________________|___|___|___|___|___|___|____|__________
 Cloruro di cianogeno del    |   |   |   |   |   |   |    |
 2 TC                        | X |   |   |   |   |   |    |
_____________________________|___|___|___|___|___|___|____|__________
 Fosgene del 2 TC, fluoro    |   |   |   |   |   |   |    |
 del 1 TOC                   |   |   | X |   |   |   |    |
_____________________________|___|___|___|___|___|___|____|__________
 Altri gas e oggetti dei 1 , |   |   |   |   |   |   |    |
 2 ,4 ,5 ,6  e 7  sotto T,   |   |   |   |   |   |   |    |
 TC,TO, TF, TOC, TFC         |   |   |   |   | X |   |    |
_____________________________|___|___|___|___|___|___|____|__________
 Imballaggi vuoti dell'8     |   |   |   |   |   |   |    |
 sotto T, TC, TO, TF, TOC,   |   |   |   |   |   |   |    |
 TFC  o altri recipienti vuo-|   |   |   |   |   |   |    |
 ti che hanno contenuto gas  |   |   |   |   |   |   |    |
 classificati sotto T, TC,   |   |   |   |   |   |   |    |
 TO, TF, TOC o TFC           |   |   |   |   | X |   |    |
_____________________________________________________________________
        Sostituire  le  ultime due righe della tabella riguardante le
        materie della classe 9 nel seguente modo:
_____________________________________________________________________
                             | 5 | 20| 50|100|333|500|1000|Illimitata
                             | kg| kg| kg| kg| kg| kg| kg |
_____________________________|___|___|___|___|___|___|____|__________
 Oggetti dell'8              |   |   |   |   |   |   |    |
                             |   |   |   |   |   |   |    |    X
_____________________________|___|___|___|___|___|___|____|__________
 11  c), 12  c), 31  c),     |   |   |   |   |   |   |    |
 32  c), 33  c) e 35  c)     |   |   |   |   |   |   | X  |
_____________________________|___|___|___|___|___|___|____|__________
 13  c) e 34  c)             |   |   |   |   |   |   |    |
                             |   |   |   | X |   |   |    |
_____________________________|___|___|___|___|___|___|____|__________
 20  c) e 21  c)             |   |   |   |   |   |   |    |
                             |   |   |   |   |   | X |    |
_____________________________________________________________________
        Nelle diciture relative alla classe  8  sostituire  "Materie"
        con "Materie e oggetti"
               Aggiungere la seguente "NOTA 3"
               "NOTA  3:  Per  l'applicazione  di  questo marginale e
               della sua tabella ai campioni della classe  1,  devono
               essere    seguite    le    disposizioni    applicabili
               all'ordinale   di   appartenenza   della   materia   o
               dell'oggetto     corrispondente     al    codice    di
               classificazione dei campioni."
               Aggiungere la seguente "NOTA 4":
               "NOTA 4: Nel caso di trasporto effettuato da  privati,
               da  servizi  di  intervento  o  da imprese quando tale
               trasporto   e'   accessorio   alla   loro    attivita'
               principale, vedere il marginale 10 603."
10 013         Cancellare questo marginale.
10 014  (1)    Cancellare la definizione di "colli fragili".
               Nella    definizione   della   parola   "contenitore",
               cancellare le parole "cisterna amovibile" in  modo  da
               leggere la prima frase nel modo seguente:
               "contenitore",    un    dispositivo    di    trasporto
               (incastellatura o altra apparecchiatura analoga)".
               Modificare la  definizione  di  "contenitore-cisterna"
               nel seguente modo:
               -     "contenitore-cisterna", un dispositivo (comprese
                   le  casse  mobili  cisterna)  che  risponde   alle
                   definizioni  di  contenitore data sopra, costruito
                   per  contenere  materie  liquide,  polverulenti  o
                   granulari,  ma  avente  una  capacita' superiore a
                   0,45 metri cubi. I contenitori-  cisterna  per  le
                   materie   della   classe  2  hanno  una  capacita'
                   superiore a 1000 litri.
               Cancellare la definizione di "batteria di recipienti o
               batteria di cisterne".
               Sostituire la definizione di "veicolo-batteria" con:
               "veicolo-batteria", un veicolo con un insieme di:
               -   diverse bombole secondo il marginale 2211 (1); o
               -   diversi tubi secondo il marginale 2211 (2); o
               -      diversi  fusti a pressione secondo il marginale
                   2211 (3); o
               -     diverse incastellature  di  bombole  secondo  il
                   marginale 2211 (5); o
               -    diverse cisterne secondo la definizione di questo
                   allegato;
               collegati tra loro da un tubo collettore e  installati
               sull'unita' di trasporto."
               Nelle   definizioni   di  "cisterna"  e  di  "cisterna
               smontabile", sostituire "una batteria  di  recipienti"
               con "un elemento del veicolo- batteria".
        (2)      Sostituire "batterie di recipienti" con "elementi di
               veicoli- batterie."
10 015  (1) b) Modificare nel seguente modo:
           "b)  per  le  miscele  di  gas  compressi:  nel  caso   di
               riempimento  a pressione, la parte del volume indicata
               in percentuale riferita al volume totale della miscela
               gassosa, o, nel caso di riempimento in massa, la parte
               di massa indicata in percentuale riferita  alla  massa
               totale della miscela;
               per  le  miscele  di  gas  liquefatti come pure di gas
               disciolti sotto pressione: la parte di massa  indicata
               in   percentuale  riferita  alla  massa  totale  della
               miscela."
10 018  (2)    Sostituire "Materie" con "Materie ed oggetti."
        (3)    Aggiungere il seguente paragrafo:
               "Tuttavia, i grandi contenitori trasportati da veicoli
               il cui pianale presenti le qualita' di isolamento e di
               resistenza   al   calore   che   soddisfano   a   tali
               prescrizioni  non hanno la necessita' di soddisfare le
               predette prescrizioni."
        (5)    Aggiungere il seguente nuovo paragrafo (5):
        "(5)    I grandi contenitori ed i  contenitori  cisterna  che
               rispondono  alla  definizione  di  "contenitore"  data
               nella Convenzione internazionale sulla  sicurezza  dei
               contenitori  del 1972 (CSC 1972) */ o nelle Schede UIC
               N. 590 (aggiornato il 1/1/1989) e  da  592-1  a  592-4
               (aggiornata il 1/7/1994) **/ possono essere utilizzati
               per il trasporto di merci pericolose solo se il grande
               contenitore  o  l'armatura  del  contenitore  cisterna
               risponde alle disposizioni della CSC  o  delle  Schede
               UIC N. 590 e da 592-1 a 592-4.
               Aggiungere:
        "(6)      Un grande contenitore puo' essere utilizzato per il
               trasporto   solo   se   e'   strutturalmente    idoneo
               all'impiego.
               Il termine "strutturalmente idoneo all'impiego" indica
               un contenitore che non presenta difetti importanti che
               interessano  i  suoi  elementi  strutturali,  quali  i
               longheroni  superiori  ed   inferiori,   le   traverse
               superiori  ed  inferiori, le soglie e le architravi di
               porte, le traverse del pavimento, i montanti  d'angolo
               e  gli attacchi d'angolo.  Per "difetti importanti" si
               intende ogni ammaccatura o  piegatura  che  abbia  una
               profondita'   superiore   a   19  mm  in  un  elemento
               strutturale,  qualunque  sia  la  lunghezza  di   tale
               deformazione,   ogni  fessurazione  o  rottura  di  un
               elemento  strutturale,  la  presenza  di  piu'  di  un
               raccordo,  o  l'esistenza  di  raccordi impropriamente
               eseguiti (per esempio per ricopertura) nelle  traverse
               superiori  o inferiori o nelle architravi delle porte,
               o di piu' di due raccordi ciascuno  in  qualunque  dei
               longheroni   superiori  o  inferiori,  o  di  un  solo
               raccordo in una soglia  di  porta  o  in  un  montante
               d'angolo,  il  fatto  che le cerniere delle porte e le
               serrature siano grippate, storte, rotte, fuori  uso  o
               mancanti,  il  fatto che i giunti e le guarnizioni non
               siano stagne o qualunque  disallineamento  di  insieme
               sufficiente da impedire il corretto posizionamento del
               dispositivo   di   movimentazione,   il   montaggio  e
               l'ammaraggio sui telai o sui veicoli.
               Inoltre,   qualunque   deterioramento   di   qualunque
               elemento  del  contenitore, qualunque sia il materiale
               di  costruzione,  come  pure  la  presenza   di   zone
               arrugginite  da parte a parte nella parete metallica o
               di zone disgregate negli elementi di  fibra  di  vetro
               vengono  ritenute  inaccettabili.  Tuttavia la normale
               usura, compresa l'ossidazione (ruggine), e la presenza
               di leggere tracce di urto e di  scalfitture,  e  altri
               danneggiamenti che non inficiano le caratteristiche di
               uso del contenitore ne' nuocciono alla sua tenuta alle
               intemperie, sono accettabili.
               Prima  di  essere  caricato un contenitore deve essere
               esaminato in  modo  da  assicurare  che  non  contenga
               residui  di un carico precedente e che il pianale e le
               pareti interne non presentino sporgenze."
          */ Pubblicata dall'Organizzazione marittima internazionale,
          4 Albert Embankment, Londra SE1 7SR.
          **/ Pubblicate dall'Unione  internazionale  delle  ferrovie
          servizio pubblicazioni, 16, rue Jean Rey, F-75015 Parigi.
10  121    (1)      Sostituire "batterie di recipienti" con "veicoli-
               batteria".
10 220         Modificare il titolo del marginale 10 220 nel seguente
               modo:
               "Veicoli-cisterna (cisterne fisse), veicoli-batteria e
               veicoli  utilizzati  per   il   trasporto   di   merci
               pericolose     in    cisterne    smontabili    o    in
               contenitori-cisterna aventi capacita' superiore a 3000
               litri"
               Nella  NOTA  a)  posta  davanti  a  questo  marginale,
               sostituire   "batterie  di  recipienti"  con  "veicoli
               batteria" (due volte).
        (1)       NOTA 2: Aggiungere  alla  fine  le  parole.  "e  al
               marginale 212 127 (4) e (5)".
        (2)     Sostituire il riferimento al "marginale 2200 (3)" con
               "marginale 2200 (5) e (7)."
10  221            Sostituire l'inizio del paragrafo (1) con il testo
               seguente:
               "I veicoli a  motore  (trattori  e  autocarri)  aventi
               massa  massima  superiore a 16 tonnellate e i rimorchi
               (cioe'  i  rimorchi  completi,  i  semirimorchi  e   i
               rimorchi   ad  asse  centrale)  aventi  massa  massima
               superiore  a  10  tonnellate,  che   costituiscono   i
               seguenti  tipi  di  unita' di trasporto:" (il resto e'
               immutato)
        (1)    Inserire il seguente secondo sotto paragrafo:
               " - veicoli batteria aventi capacita' totale  maggiore
               di 1000 litri:"
               Nell'attuale  secondo  sotto  paragrafo, cancellare "o
               batterie di recipienti".
               Cancellare la nota a fondo pagina 1/.
               Aggiungere la seguente nuova frase:
               "Tale disposizione si applica parimenti a ogni veicolo
               a motore autorizzato a trainare rimorchi aventi  massa
               massima  superiore  a  10  tonnellate come indicato in
               precedenza, immatricolato per la prima volta  dopo  il
               30 giugno 1995".
        (2)        Nella  prima  frase,  sostituire "che comprende un
               veicolo a motore e/o un rimorchio" con "che  comprende
               un  veicolo  a motore al quale e' agganciato o meno un
               rimorchio".
               Aggiungere il seguente paragrafo (4):
        (4)     Ogni veicolo (veicolo a motore o  rimorchio)  che  fa
               parte  di  una  unita'  di  trasporto  di  un tipo non
               specificato nel precedente  paragrafo  (1)  che  viene
               immatricolato  per  la  prima  volta dopo il 30 giugno
               1997,  deve  rispettare  le  pertinenti   prescrizioni
               tecniche  del Regolamento N. 13 della CEE 1/ nella sua
               forma piu' recentemente  aggiornata  applicabile  alla
               data di omologazione del veicolo."
               "1/  Regolamento n. 13 (Prescrizioni uniformi relative
               all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e  O
               per  quanto  riguarda  la  frenatura) (nella sua forma
               emendata   piu'    recente)    allegato    all'Accordo
               riguardante   l'adozione   di   prescrizioni  tecniche
               uniformi  applicabili  ai  veicoli  su   ruote,   agli
               equipaggiamenti  e  ai  pezzi  che  vengono  montati o
               utilizzati sui veicoli su un veicolo  su  ruote  e  le
               condizioni    di    riconoscimento   reciproco   delle
               omologazioni   rilasciate   conformemente    a    tali
               prescrizioni  (Accordo  del 1958, come modificato). E'
               parimenti   possibile   applicare   le    disposizioni
               corrispondenti  della Direttiva 71/320/CEE (pubblicata
               inizialmente nella Gazzetta Ufficiale delle  Comunita'
               europee N. L202 del 6.9.1971), a condizione che queste
               siano  state  emendate  in funzione della versione del
               Regolamento   N.   13   piu'   recentemente   emendata
               applicabile al momento dell'omologazione del veicolo".
               Aggiungere il seguente nuovo paragrafo (5):
        "(5)      Il  costruttore  del  veicolo  deve  rilasciare una
               dichiarazione   di   conformita'    del    dispositivo
               rallentatore al marginale 220 522.  Tale dichiarazione
               deve  essere  presentata  alla  prima  visita  tecnica
               prevista al marginale 10 282 (1)."
10 240  (4)    Cancellare questo paragrafo.
10 251          Nella prima frase, cancellare le parole "e 10 283"  e
               aggiungere  dopo  "richiesta" le parole "(ad eccezione
               dell'unita' di trasporto del  tipo  II  ai  sensi  del
               marginale 11 204)".
               a)  Modificare:
                   "Unita'  di  trasporto  che  trasportano  cisterne
                   fisse o smontabili o  contenitori-cisterna  aventi
                   capacita' superiore a 3000 litri o che comprendono
                   veicoli-batteria aventi capacita' superiore a 1000
                   litri,   contenenti   liquidi..."   (il  resto  e'
                   immutato).
               Sostituire il riferimento "al marginale 2200 (3)"  con
               "marginale 2200 (5) e (7)."
               Aggiungere alla fine del marginale la seguente nota:
               "NOTA:  Per  le disposizioni transitorie, vedere anche
               il marginale 10 605".
10 260   d)        Sostituire il punto  finale  con  una  virgola  ed
               aggiungere il seguente testo: "...in particolare:
               i)   per la protezione del conducente:
                    - cinturone fluorescente;
                    - un paio di occhiali di protezione;
                    -  un  dispositivo  respiratorio di protezione se
                      sono trasportate materie tossiche;
                    - un paio di guanti appropriati;
                    - una protezione appropriata  per  i  piedi  (per
                      esempio stivali);
                    -  un  accessorio fondamentale di protezione (per
                      esempio un grembiule);
                    -  una  lampada  tascabile   (vedere   anche   il
                      marginale 10 353);
                    - una bottiglia con acqua per lavare gli occhi;
               ii)  per la protezione del pubblico:
                    -  quattro  segnali  di avvertimento autoportanti
                      riflettenti (coni, triangoli, ecc.);
               iii) per la protezione dell'ambiente:
                    - un coperchio per tombini e tubi  di  drenaggio,
                      resistente alla materia trasportata;
                    - una pala appropriata;
                    - una scopa;
                    - un appropriato materiale assorbente;
                    -  un appropriato recipiente collettore (soltanto
                      per piccole quantita')".
10 281         Cancellare il riferimento al marginale 10 282.
10282  (1)     Modificare l'inizio nel modo seguente:
               "I  veicoli-cisterna,  i   veicoli   che   trasportano
               cisterne   smontabili,   i   veicoli-batteria   aventi
               capacita' superiore a 1000 litri, i veicoli  destinati
               al  trasporto di contenitori cisterna aventi capacita'
               superiore a 3000 litri, e qualora..."
               Aggiungere   la   parola  "annuali"  dopo  la  parole:
               "ispezioni tecniche".
               Dopo  le  parole  "...  rispondenza   ai   requisiti",
               aggiungere "applicabili".
               Aggiungere la seguente nota:
               "NOTA: Per le disposizioni transitorie, vedere anche i
               marginali 10 605 e 10 606."
        (3)    Cancellare la parola "speciale"
        (4)    Modificare nel seguente modo:
               "La validita' dei certificati di approvazione cessa al
               piu'  tardi  un anno dopo la data della visita tecnica
               del  veicolo  che  ha  preceduto   il   rilascio   del
               certificato.  Il successivo periodo di validita' sara'
               collegato  tuttavia  all'ultima   data   di   scadenza
               nominale,  se la visita tecnica e' effettuata nel mese
               che precede o nel  mese  che  segue  tale  data.  Tale
               prescrizione  non  deve,  tuttavia..."  (il  resto  e'
               immutato).
10 283         Cancellare questo marginale.
10 315         Leggere nel seguente modo:
        "(1)     I conducenti  di  veicoli  che  trasportano  materie
               pericolose   in   cisterne   fisse   o  smontabili,  i
               conducenti di veicoli-batteria  aventi  una  capacita'
               totale  superiore  a  1000  litri  e  i  conducenti di
               veicoli  che   trasportano   materie   pericolose   in
               contenitori-cisterna  aventi una capacita' individuale
               superiore a 3000 litri per unita' di trasporto, devono
               avere  un  certificato  rilasciato   dalla   autorita'
               competente  o  da  un'organizzazione  riconosciuta  da
               quella autorita' attestante la  partecipazione  ad  un
               corso  di  addestramento e al superamento dei relativi
               esami,  sui  particolari  requisiti   a   cui   devono
               soddisfare durante il trasporto di merci pericolose in
               cisterna.
        (2)        I  conducenti  di  veicoli  la  cui  massa massima
               ammissibile  superi  3500  kg  che  trasportano  merci
               pericolose, diversi dai veicoli trattati al precedente
               paragrafo  (1), e quando lo richiedono le disposizioni
               della  seconda  parte  del  presente  allegato   e   i
               conducenti   di   altri   veicoli   devono   avere  un
               certificato rilasciato dalla autorita' competente o da
               un'organizzazione  riconosciuta  da  quella  autorita'
               attestante   la   partecipazione   ad   un   corso  di
               addestramento e al superamento dei relativi esami, sui
               particolari requisiti a cui devono soddisfare  durante
               il  trasporto di merci pericolose diverso da quello in
               cisterne.
        (3)      Ad intervalli di  cinque  anni,  il  conducente  del
               veicolo   deve   poter   provare,  per  mezzo  di  una
               appropriata attestazione riportata sul suo certificato
               dalla  autorita'  competente  o  da  un'organizzazione
               riconosciuta  da  quella  autorita',  che  ha seguito,
               durante l'anno precedente la scadenza di validita' del
               certificato, un corso di aggiornamento ed ha  superato
               gli  esami relativi. La data da prendere a riferimento
               per  il  nuovo  periodo  di  validita'  e'  la data di
               scadenza del certificato.
        (4)    I conducenti di veicoli di cui ai paragrafi (1) e  (2)
               devono  seguire  un  corso  di  formazione di base. La
               formazione deve essere fornita nel quadro di un  corso
               di  preparazione  approvato dall'autorita' competente.
               Essa ha come scopo fondamentale  la  sensibilizzazione
               ai  rischi  insiti  nel  trasporto di merci pericolose
               nonche' l'acquisizione, da  parte  degli  interessati,
               delle   nozioni   fondamentali   per   minimizzare  le
               probabilita' che un incidente avvenga, e  se  avviene,
               per assicurare la messa in atto di misure di sicurezza
               che potrebbero dimostrarsi necessarie per loro stessi,
               per  la  popolazione  e per l'ambiente, e per limitare
               gli  effetti  dell'incidente  in   questione.   Questa
               formazione, che deve comprendere un'esperienza pratica
               personale, deve parimenti, come formazione di base per
               tutte  le categorie di conducenti, trattare almeno gli
               argomenti definiti al marginale 240 102 dell'appendice
               B.4.
        (5)      I conducenti di  veicoli  al  paragrafo  (1)  devono
               seguire  un  corso  di formazione specializzato per il
               trasporto in cisterne, che deve almeno sugli argomenti
               definiti nel marginale 240 103 dell'appendice B.4.
        (6)       I  conducenti  di  veicoli  che  trasportano  merci
               pericolose  della  classe  1  o  della classe 7 devono
               seguire un corso di formazione specializzato che verta
               sulle  prescrizioni  particolari  applicabili  a  tali
               classi (vedere marginale 11 315 e 71 315).
        (7)        I corsi iniziali di aggiornamento di formazione di
               base  e  i  corsi  iniziali  o  di  aggiornamento   di
               formazione  specializzata  possono  essere  effettuati
               sotto forma di corsi polivalenti, realizzati  in  modo
               integrato,  nella  stessa  occasione  e  dallo  stesso
               organismo di formazione.
        (8)        I  corsi  di  formazione  iniziale,  i  corsi   di
               aggiornamento  i lavori pratici e gli esami, come pure
               il ruolo delle autorita' competenti, devono rispondere
               alle disposizioni dell'appendice B.4.
        (9)    Ogni certificato di formazione conforme  ai  requisiti
               di  questo  marginale  ed  emesso  in  accordo  con il
               modello riprodotto  in  Appendice  B.6  dall'Autorita'
               competente   di   uno  Stato  Membro  o  da  qualsiasi
               organizzazione riconosciuta da quelle autorita',  deve
               essere  accettato  durante il suo periodo di validita'
               dalle autorita' competenti di altri Stati Membri.
        (10)   Il certificato deve essere redatto nella lingua  o  in
               una  delle  lingue del paese dell'Autorita' competente
               che ha rilasciato il certificato,  o  ha  riconosciuto
               l'organizzazione  che l'ha rilasciato, e parimenti, se
               questa lingua non  e'  l'inglese,  il  francese  o  il
               tedesco,  in  inglese, in francese o in tedesco, salvo
               disposizioni contrarie degli accordi  conclusi  fra  i
               paesi interessati dall'operazione di trasporto.
10  321          Nella prima frase, cancellare le parole: "isolati" e
"all'aperto".
10 353  (2)    Sostituire il riferimento al "marginale 2200 (3)"  con
               "marginale 2200 (5) e (7)".
10  378    (1)      Sostituire "batterie di recipienti" con "veicoli-
               batteria".
10 381  (1)    a) Aggiungere "e se ricorre il caso, il certificato di
                  riempimento del contenitore prescritto al marginale
                  2008".
        (2)    a) Cancellare "o 10 283" e la parola "speciali".
10385         Il marginale 10 385 viene modificato nel modo seguente:
               "Istruzioni scritte per il conducente
        (1)      Di fronte agli incidenti  o  emergenze  che  possono
               capitare  o presentarsi durante il trasporto, dovranno
               essere    date    all'autista    istruzioni    scritte
               specificando   in   modo   conciso,   per  ogni  merce
               pericolosa trasportata o per ogni gruppo di merci  che
               presentano  gli stessi pericoli ai quali la (le) merce
               (i) trasportata (e) appartiene (appartengono):
               a)   La denominazione della  merce  o  del  gruppo  di
                   merci,  la  classe ed il numero di identificazione
                   o,  per  un  gruppo  di   merci,   i   numeri   di
                   identificazione  delle  materie  alle  quali  tali
                   consegne sono destinate o sono applicabili;
               b)  La natura del pericolo presentato da tali  materie
                   come   pure   le   misure  che  deve  prendere  il
                   conducente e i mezzi di protezione  personali  che
                   questi deve utilizzare;
               c)    Le  misure che il conducente deve immediatamente
                   prendere in caso di incidente.
        (2)    Queste istruzioni sono fornite dal consegnatario,  che
               e'  ritenuto  responsabile  del loro contenuto, in una
               lingua che il (i) conducente (i) prende (prendono)  in
               carico  le  merci  pericolose  e'  (sono)  in grado di
               leggere e di comprendere, a condizione che  la  lingua
               in  questione  sia  una  lingua ufficiale di uno degli
               Stati Membri.
        (3)     Tali consegne devono essere conservate  nella  cabina
               del conducente.
        (4)      Le istruzioni scritte conformi al presente marginale
               che non sono applicabili alle merci che si  trovano  a
               bordo  del  veicolo  devono essere tenute separate dai
               documenti pertinenti, al fine di evitare confusione.
        (5)     Il trasportatore deve controllare  che  i  conducenti
               siano  in grado di capire e di applicare correttamente
               tali istruzioni.
        (6)       In  caso  di  carico  comune  di  merci  imballate,
               comprendente  merci  pericolose  appartenenti a gruppi
               differenti  di  merce  che   presentano   gli   stessi
               pericoli,   le   istruzioni   scritte  possono  essere
               limitate ad una sola istruzione per  classe  di  merci
               pericolose  trasportate a bordo del veicolo. In questo
               caso,   nessun   nome   di   merce   ne'   numero   di
               identificazione deve figurare nelle istruzioni.
        (7)        Tali  istruzioni  devono essere redatte secondo il
               seguente modello:
               CARICO
                    Menzione   della   designazione   ufficiale    di
                    trasporto  della merce, o della denominazione del
                    gruppo di merci aventi i medesimi pericoli, della
                    classe e del numero o, per un gruppo di merci,  i
                    numeri  di identificazione delle merci alle quali
                    tali consegne sono destinate o sono applicabili.
                    Descrizione  limitata  per  esempio  allo   stato
                    fisico,     con     indicazione    dell'eventuale
                    colorazione e, se ricorre  il  caso,  dell'odore,
                    questo  al  fine  di aiutare l'identificazione di
                    perdite o di versamenti.
               NATURA DEL PERICOLO
                    Breve elencazione dei pericoli
                    Pericolo principale
                    Pericoli supplementari compresi possibili effetti
                    ritardati e pericoli per l'ambiente
                    Comportamento  in   caso   di   incendio   o   di
                    riscaldamento     (decomposizione,    esplosione,
                    produzione di fumi tossici, ecc.)
               PROTEZIONE INDIVIDUALE FONDAMENTALE
                    Indicazione  dell'equipaggiamento  di  protezione
                    individuale  fondamentale destinato al conducente
                    in base alle disposizioni dei marginali  10  260,
                    11  260,  21 260, 43 260 e 71 260 secondo la (le)
                    classe (i) delle merci trasportate.
               MISURE IMMEDIATE CHE DEVE PRENDERE IL CONDUCENTE
                    Informare la polizia ed i pompieri
                    Spegnere il motore
                    Evitare fiamme libere. Non fumare.
                    Disporre segnali sulla strada  ed  informare  del
                    pericolo gli altri utenti della strada
                    Tenere   la   popolazione   distante  dalla  zona
                    pericolosa
                    Tenersi sopra vento
               VERSAMENTO
                    Gli   autisti   dovrebbero   normalmente   essere
                    istruiti  ed  addestrati per far fronte a leggere
                    perdite  o  versamenti   ed   evitare   il   loro
                    aggravarsi,  per  quanto questo possa farsi senza
                    rischi per essi stessi.
                    Istruzioni in tal senso devono  essere  ricordate
                    sotto  questa  voce,  come  pure  la  lista degli
                    equipaggiamenti richiesti ai sensi dei  marginali
                    10  260,  11  260,  21  260,  43  260 e 71 260 in
                    funzione della o delle classi di merci pericolose
                    trasportate (per esempio secchio, pala, ecc.) che
                    devono trovarsi a bordo del veicolo  in  caso  di
                    leggere perdite o versamenti.
               FUOCO
                    Gli  autisti dovrebbero essere addestrati durante
                    la loro formazione ad intervenire nel caso di  un
                    incendio   limitato   sul   veicolo.  Non  devono
                    intervenire in caso di incendio che coinvolga  il
                    carico.
                    Se  ricorre  il  caso, si indichera' qui che la o
                    (le) merce  (i)  reagiscono  pericolosamente  con
                    l'acqua.
               PRONTO SOCCORSO
                    Informazioni  per  il  conducente nel caso in cui
                    fosse stato in contatto con  la  (le)  merce  (i)
                    trasportata (e).
               INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
10 400         Aggiungere il seguente nuovo marginale:
"10  400    (1)      All'arrivo sui luoghi di carico e di scarico, il
               veicolo ed il  suo  conducente  devono  soddisfare  le
               disposizioni  regolamentari  (specialmente  per quanto
               riguarda  la  sicurezza,  la  pulizia   ed   il   buon
               funzionamento   degli   equipaggiamenti   del  veicolo
               utilizzati durante il carico e lo scarico).
        (2)     Il carico non deve essere effettuato se  si  accerta,
               con  un controllo dei documenti ed un esame visivo del
               veicolo e dei suoi equipaggiamenti, che il  veicolo  o
               il   conducente   non   rispettano   le   disposizioni
               regolamentari.
        (3)     Lo scarico non deve essere effettuato se  gli  stessi
               controlli  sopra  descritti  mostrano delle deficienze
               che possono  mettere  a  rischio  la  sicurezza  dello
               scarico."
10 410         Aggiungere il seguente nuovo marginale:
               "Precauzioni  relative  alle derrate alimentari, altri
               generi di consumo e alimenti per animali
10 410         I colli, compresi i grandi imballaggi per il trasporto
               alla rinfusa (GIR), come pure  gli  imballaggi  vuoti,
               non  ripuliti,  compresi  i  grandi  imballaggi per il
               trasporto alla  rinfusa  (GIR)  vuoti,  non  ripuliti,
               muniti di etichette conformi ai modelli N. 6.1 o 6.2 e
               quelli  muniti  di  etichette conformi al modello N. 9
               contenenti materie dei 1 , 2  b), 3   o 13   b)  della
               classe  9 non devono essere impilati, o disposti nelle
               immediate vicinanze  dei  colli  dei  quali  si  e'  a
               conoscenza  che  contengono  derrate alimentari, altri
               generi di consumo e alimenti per animali nei veicoli e
               sui luoghi di carico, di scarico o di trasbordo.
               Quando questi colli muniti  delle  predette  etichette
               sono  caricati  nell'immediata  vicinanza dei colli di
               cui si sa che  contengono  derrate  alimentari,  altri
               generi   di  consumo  e  alimenti  per  animali,  essi
               dovranno essere separati da questi ultimi:
               a)  da diaframmi a pareti piene.  I  diaframmi  devono
                   essere   alti  quanto  i  colli  muniti  di  dette
                   etichette;
               b)  mediante colli che non sono  muniti  di  etichette
                   dei modelli N.  6.1 o 6.2 o 9 e che non contengono
                   materie  degli  ordinali  1  ,  2 , 3 o 13   della
                   classe 9; o
               c)  da uno spazio di almeno 0,8 m,
               a meno che tali colli muniti di dette etichette  siano
               provvisti   di   imballaggio   supplementare  o  siano
               interamente ricoperti (per esempio materiale in fogli,
               copertura in pannelli di fibra o altre misure)."
10 414  (3)    Da cancellare. Il paragrafo (4) diventa (3).
               SEZIONE 5: Modificare il titolo della  SEZIONE  5  nel
                          modo seguente:
               "Prescrizioni  particolari  relative alla circolazione
               dei veicoli e dei contenitori"
10  500    (1)        Sostituire  "materie  pericolose"  con   "merci
               pericolose".
               Ai paragrafi (7), (10) e (12), sostituire "batterie di
               recipienti" con "veicoli-batteria".
        (9)     Sostituire le parole "all'esterno" con "ai due lati e
               a ogni estremita'".
               Leggere l'ultima frase nel seguente modo:
               "Tuttavia, l'etichetta N. 11 non deve essere apposta".
               Sostituire "materie" con "merci" (tre volte).
               Aggiungere la seguente NOTA all'inizio  del  marginale
               10 500:
               "NOTA:  Per  la  segnalazione  e  l'etichettaggio  dei
               contenitori e dei contenitori-cisterna in caso  di  un
               trasporto  che  precede o segue un percorso marittimo,
               controllare anche il marginale 2007."
10 599         Modificare il marginale nel seguente modo:
        "(1)     Dietro riserva  delle  disposizioni  del  successivo
               paragrafo  (2),  uno  Stato  Membro puo' applicare, ai
               veicoli che effettuano un trasporto internazionale  di
               merci  pericolose su strada sul suo territorio, talune
               disposizioni supplementari che non  sono  previste  in
               questa Parte o nella seconda Parte di questo Allegato,
               con la riserva che tali disposizioni non contraddicano
               quelle  del  paragrafo 2 dell'articolo 2 dell'Accordo,
               che esse figurino nella sua legislazione  nazionale  e
               siano applicabili ugualmente ai veicoli che effettuano
               un  trasporto  nazionale di merci pericolose su strada
               sul territorio di detto Stato Membro.
        (2)     Le disposizioni supplementari di  cui  al  precedente
               paragrafo (1) sono:
               a)       condizioni   o   restrizioni   di   sicurezza
                   supplementari  riguardanti  i  veicoli  che  usano