PREMESSA Il Dipartimento dello Spettacolo eroga finanziamenti alle attivita' teatrali di prosa per favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena italiana, e per consentire ad un pubblico il piu' possibile ampio di accedere all'esperienza teatrale. A tal fine, verranno perseguiti i seguenti obiettivi: 1. Creazione e produzione a) Il sostegno alla qualita', all'innovazione, alla ricerca, alla sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale. b) Il sostegno alla committenza di nuove opere e alla valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo. c) La conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio teatrale sommerso. d) L'incentivazione a forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione di piu' linguaggi espressivi (teatrale, musicale, coreutico, ecc.) e) La formazione e la tutela delle professionalita' in campo artistico, tecnico, organizzativo. 2. Distribuzione e diffusione a) L'incentivazione alla promozione di nuovi pubblici, tramite politiche d'incoraggiamento ad accostarsi al teatro nei confronti dei giovani e delle categorie meno favorite. b) Il sostegno al riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali e/o la circuitazione di compagnie nelle aree meno servite. c) Il sostegno alla proiezione internazionale del teatro italiano - in particolare in ambito europeo - mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri. Le caratteristiche di continuita' e coerenza del progetto artistico e l'efficienza della gestione saranno tenute nella debita considerazione. Art. 1 Attivita' teatrali sovvenzionate per le quali e' previsto un intervento finanziario dello Stato 1. La presente circolare disciplina, nelle more dell'approvazione del D.D.L. sul teatro di prosa e del regolamento di cui al comma 2bis dell'art.3 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 1995, n. 203, gli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati alle attivita' di prosa. 2. Le attivita' di prosa considerate, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonche' a rassegne e festival, realizzate e promosse da: 1 enti ed istituzioni di diritto pubblico; 2 istituzioni culturali a carattere nazionale; 3 enti o associazioni stabili di: a) produzione ad iniziativa pubblica; b) produzione di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata; c) produzione e promozione nel settore della sperimentazione teatrale; d) produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventu'; 4 organismi ed imprese teatrali di produzione; 5 teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventu'; 6 organismi e imprese di distribuzione: a) circuiti territoriali; b) imprese private di esercizio; c) teatri municipali; 7 organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale; 8 teatri universitari; 9 enti o associazioni promotori di rassegne e festival.