Art. 10
    Enti o Associazioni stabili di prioritario interesse pubblico
          ad iniziativa privata o mista pubblico - privata
    1.  Gli  Enti  o Associazioni stabili di produzione ad iniziativa
privata o mista pubblico - privata, sono promossi  da  organismi  che
abbiano  un  preciso  riferimento  socio culturale nel territorio sul
quale essi operano e si  caratterizzino  per  un  progetto  artistico
integrato   di  produzione,  formazione,  promozione,  ospitalita'  e
gestione di esercizio, di prioritario interesse pubblico.
    2. A tali enti o associazioni sono assegnati  contributi  annuali
in presenza dei seguenti requisiti:
   -  esclusiva  disponibilita'  di  una  sala teatrale di almeno 500
posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico
di spettacoli, ovvero nelle isole ove non esiste alcun teatro stabile
pubblico o privato la gestione per almeno 150 giornate  di  una  sala
teatrale di cui l'Ente locale assicuri la disponibilita';
   -  direzione  sia  artistica  che  organizzativa  in esclusiva, di
comprovata qualificazione professionale  inquadrata  nella  struttura
dell'organismo.  Tale  esclusivita'  concerne,  in  via  generale, le
prestazioni  artistiche  e  organizzative  in  Italia   nel   settore
teatrale.  In  caso  di  direzione collegiale deve essere indicato il
responsabile della direzione artistica;
   - autonoma amministrazione;
   - stabilita' biennale del nucleo artistico pari ad almeno  il  30%
dell'intero organico artistico;
   - stabilita' del rapporto di lavoro del personale amministrativo e
tecnico.
    3.  Ai  fini  dell'ammissione  agli  interventi  finanziari dello
Stato, i predetti enti o associazioni devono presentare un progetto a
cadenza biennale di produzione, promozione  e  ospitalita'  che  deve
avere   caratteristiche   di   attendibilita'   sia  finanziaria  che
operativa. Il progetto artistico e finanziario  relativo  al  secondo
anno  del  biennio  puo'  anche  limitarsi ad un progetto di massima,
purche' contenga le linee programmatiche biennali.
    Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a:
   -  raggiungere annualmente 4000 giornate lavorative e 100 giornate
recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il  50%
rappresentati in sede;
    Gli   enti   o   associazioni  stabili  possono  programmare  una
qualificata ospitalita' in sede, che,  comunque,  non  deve  assumere
carattere prevalente rispetto all'attivita' produttiva.
    4.  I  suddetti  enti  o  associazioni devono dimostrare adeguate
entrate di bilancio, comunque non inferiori  al  40%  del  fabbisogno
complessivo,  ed  hanno  il  compito di porre in essere le iniziative
idonee  per  la  piena   valorizzazione   del   repertorio   italiano
contemporaneo  e  per  favorire  la  partecipazione del pubblico agli
spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti  o  speciali
condizioni di abbonamento.
    5.  Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente
articolo, l'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la
Commissione Consultiva della Prosa, formulera' con proprio decreto  a
cadenza   biennale,  in  presenza  della  sussistenza  dei  requisiti
richiesti e dei  risultati  artistici  ed  organizzativi  conseguiti,
tenuto  conto  del programma realizzato nonche' della funzione socio-
culturale svolta nel territorio, un elenco degli enti o  associazioni
di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico - privata.
    6.  Per  la  inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai
requisiti richiesti, sussista la condizione di aver svolto per almeno
due  anni  un'attivita'  in  conformita'  dei  criteri   e   con   le
caratteristiche indicate nei commi precedenti.
    7. Non puo' essere riconosciuto in ogni regione piu' di un ente o
associazione  di  cui al presente articolo. Possono, comunque, essere
confermati quelli gia' riconosciuti a tale titolo, anche se in numero
superiore ad uno per regione.