Art. 11 Enti o Associazioni stabili di produzione. promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu'. 1. Agli Enti o Associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione che sono riconosciuti nel decreto biennale di cui al successivo comma 6, anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali, possono essere assegnati contributi annuali qualora gli stessi svolgano con carattere di continuita' attivita' di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e della ricerca. L'attivita' svolta dai predetti organismi dovra' caratterizzarsi per: - finalita' pubblica del progetto artistico-culturale; - particolare attenzione dedicata al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie; - sviluppo del metodo di ricerca anche in collaborazione con le Universita'; - rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle zone culturalmente carenti ovvero a contesti socialmente rilevanti. 2. Agli Enti o Associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventu' che sono riconosciuti nel decreto biennale di cui al successivo comma 6, anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali, possono essere assegnati contributi annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuita' attivita' di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventu'. L'attivita' svolta dai predetti organismi dovra' caratterizzarsi per: - finalita' pubblica del progetto artistico-culturale; - innovazione del linguaggio teatrale con particolare attenzione alle diverse fasce di eta' del pubblico dei giovani; - rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali; - collaborazione con le strutture scolastiche mirata sia alle finalita' pedagogiche che alla formazione degli insegnanti. 3. Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari previsti dal presente articolo sono: - organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalita' con particolare riguardo a quello di qualificate compagnie specializate nel rispettivo settore; - direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusivita' concerne, in via generale, le prestazioni artistiche ed organizative in Italia; - nucleo artistico stabile; - sedi direttamente gestite e idoneamente attrezate per rappresentazioni di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a 200 posti, munite delle prescritte autorizazioni. Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, il limite per quanto riguarda il numero dei posti necessari per la sala e' ridotto della meta'; - apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati, che non costituiscano corrispettivo di recite, in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo; - attivita' di laboratorio. 4. Al direttore artistico, in linea di massima, non puo' essere affidata oltre la meta' delle regie degli spettacoli prodotti. 5. In ogni caso, fermo restando il limite minimo di 100 giornate recitative, l'attivita' non puo' essere inferiore a 50 giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la meta' rappresentati in sede e 50 giornate recitative di spettacoli ospitati, delle quali non oltre la meta' realizzate da altri centri riconosciuti. 6. All'inizio di ogni biennio e considerati i risultati conseguiti, l'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione Consultiva della Prosa formera', con proprio decreto, un'elenco biennale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti. 7. Non puo' essere riconosciuto in ogni regione piu' di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione. Possono, comunque, essere confermati quelli gia' riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione. Nelle citta' con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti e' ammesso il riconoscimento anche di due organismi per ciascun settore di attivita'. 8. In sede di assegnazione dei contributi statali gli Enti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno considerati per categorie separate.