Art. 16
                        Teatro universitario
    1.  Possono  essere  concessi  contributi  a  favore di organismi
teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o
parificate per l'attuazione di iniziative di produzione e  promozione
teatrale,  nell'ambito  di programmi di studio e di ricerca, anche in
collaborazione con gli enti o associazioni di cui agli artt. 7, 8, 9,
10, 11, 15 e 21.
    2. I contributi sono concessi ad integrazione  di  un  prevalente
apporto da parte degli organismi scolastici o in termini finanziari o
in termini di servizi finanziariamente quantificabili.