Art. 20
                         Esercizio teatrale
    1.  Alle  imprese  che  gestiscono  sale  teatrali,  munite delle
prescritte autorizzazioni, possono  essere  concessi  contributi  sul
costo  della  gestione della sala - ivi compreso quello relativo alla
pubblicita' ed alla promozione del pubblico - tenuto conto del numero
degli spettatori ed in particolare  degli  abbonati  e  del  pubblico
organizzato, riscontrati nella stagione teatrale precedente.
    2. Presupposti per essere ammessi ai contributi sono:
   - la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo;
   -  la  programmazione  di  almeno  130  giornate recitative per le
iniziative ad attivita' stabile;
   - la programmazione  di  almeno  80  giornate  recitative  per  le
iniziative ad attivita' stagionale;
   - l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie
organizzate  da  impresa  diversa  da  quella  che gestisce il teatro
procedendosi a tal fine agli accertamenti  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17;
   -  la  programmazione  di  almeno  il 30% delle recite ospitate di
opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo, non cadute
in pubblico dominio.
    3. Ai fini dell'assegnazione del contributo  sara'  tenuto  conto
della  qualita'  degli  spettacoli  ospitati, nonche' del complessivo
spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario.
    4.  Ai  fini  del  raggiungimento  del  minimo   delle   giornate
recitative  e  comunque  fino  ad  un  massimo  del 25% dello stesso,
possono  essere  computate  le  giornate  recitative  effettuate   da
compagnie teatrali non sovvenzionate dallo Stato nonche' da compagnie
di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14.8.1967, n. 800.