Art. 5
                         Disposizioni comuni
    1.  Lo  Stato  interviene  finanziariamente in relazione ai costi
delle attivita'   teatrali  di  cui  all'art.  1,  con  le  modalita'
previste  ai  successivi  articoli  e secondo i   seguenti criteri di
massima:
    a) Per le attivita' di produzione - i costi presi  a  riferimento
riguardano  in   particolare gli oneri previdenziali ed assistenziali
versati complessivamente dall'organismo teatrale, maggiorati  di  una
quota forfettaria a remunerazione dei  costi di allestimento; per gli
enti  o  associazioni  stabili  ad  iniziativa  pubblica i   costi di
allestimento saranno oggetto di separata  valutazione.    Nell'ambito
della    complessiva  esigenza di un generale contenimento dei costi,
per   ogni      iniziativa,   gli   oneri   previdenziali    riferiti
all'E.N.P.A.L.S.  potranno  essere presi in considerazione fino ad un
massimale di L. 1.000.000 di  retribuzione  fissato    dalla  vigente
normativa  in  materia,  salvo eventuali successive modificazioni. La
somma  degli  oneri  eccedenti  il  predetto  tetto  e'  portata   in
detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento
per gli interventi  finanziari di cui alla presente circolare.
    Per  le  iniziative  di cui agli artt. 9, 10 e 11, in caso di una
prevalenza di recite di   autore italiano contemporaneo  o  di  paese
comunitario,  i  costi presi a  riferimento per la determinazione del
contributo saranno maggiorati di una quota forfettaria.
    Per le imprese di cui agli artt. l2, 13 e 15  gli  oneri  di  cui
sopra saranno maggiorati  di una quota forfettaria in presenza di una
prevalenza  di  recite  di autore   italiano contemporaneo o di paese
comunitario, nonche' di una ulteriore quota  forfettaria in  caso  di
recite  con  contratti  a percentuale, comunque non inferiori  al 60%
delle recite complessivamente realizzate.
    b)  Per  le  attivita'  di  ospitalita'  -  I  costi   presi   in
considerazione   ai   fini  della     determinazione  dell'intervento
finanziario sono:
    1) quelli relativi a recite finanziate con compensi a percentuale
sugli incassi o   con compensi  fissi,  corrisposti  alle  formazioni
teatrali   sovvenzionate  dallo     Stato,  nella  misura  che  sara'
determinata con apposito provvedimento;
    2)  I  costi  di   ospitalita'   di   formazioni   teatrali   non
sovvenzionate  dallo  Stato, con prioritario riferimento alle giovani
formazioni, saranno valutati con le modalita' di  cui  al  precedente
punto  1),  entro  il tetto massimo del 25% dei costi delle compagnie
sovvenzionate.
    c) Per la distribuzione - i costi presi a riferimento riguardano,
di regola, quelli riferiti  a  organismi  beneficiari  di  intervento
finanziario  dello  Stato,  con  le  stesse  modalita'  stabilite  al
precedente punto b), nonche' le spese connesse  alla  gestione  della
sala, alla promozione e alla pubblicita'.
    d) Per la promozione - i costi presi a riferimento riguardano, di
regola,  quelli concernenti l'attivita' istituzionale, con esclusione
delle spese generali.
    e)  Per  le  rassegne ed i festival - i costi presi a riferimento
sono  quelli  riguardanti  l'ospitalita'  e/o  la  produzione  e   la
pubblicita'.
    2.  Ai  fini  della  valutazione  qualitativa delle iniziative si
terra' conto dei seguenti elementi:
   - validita' culturale del progetto artistico;
   - direzione artistica;
   - validita' organizzativa e gestionale degli  organismi,  valutata
anche  tenendo  conto  della  esatta  e tempestiva corresponsione dei
compensi,  pattuiti    contrattualmente,  agli  scritturati  e   alle
compagnie   ospitate,   nonche'   dell'equilibrio  finanziario  della
gestione;
   - continuita' del nucleo artistico e della stabilita'  pluriennale
dell'impresa;
   -  spazio  riservato  al  repertorio contemporaneo con particolare
riferimento a quello italiano  ed  europeo  comunitario  e  validita'
dello stesso;
   - committenza di nuove opere;
   -  attenzione  prestata alla drammaturgia contemporanea rapportata
alle  problematiche della vita civile;
   - qualita' e numero degli spettacoli ospitati.
   - specifica e collaudata peculiarita' delle compagnie che  operano
nel  settore  della  sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la
gioventu';
   -  innovazione  del  linguaggio,  delle  tecniche   recitative   e
strutturali.
   -  coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con
organismi operanti in altri settori dello spettacolo.
    Una particolare valutazione qualitativa sara'  riservata,  a  non
piu'   di   dieci   compagnie,   in   ragione  della  specificita'  e
dell'organicita' del progetto drammaturgico e culturale elaborato.
    3. In sede di valutazione del progetto si  terra'  inoltre  conto
dei seguenti elementi:
   - interesse pubblico, con riferimento al territorio in cui operano
gli  organismi  e in particolare, alle aree carenti di strutture e di
offerta culturale e/o alle aree depresse;
   - funzione di servizio sul territorio;
   - vocazione sociale delle associazioni culturali e  delle  imprese
cooperative autogestite.
    Speciale  attenzione  sara', altresi', riservata ai Teatri e alle
Compagnie  che  presentino,  nell'ambito  del  progetto  globale,  un
programma  organico  di  promozione del pubblico dei giovani (v. art.
26).
    4. L'intervento finanziario dello Stato non puo' eccedere:
   - il pareggio di bilancio;
   - il 60% delle uscite complessive del bilancio stesso,  nel  quale
puo'  essere  inserita  la  quota di ripiano del bilancio di stagioni
teatrali precedenti a quella  considerata,  fatta  eccezione  per  le
iniziative di cui ai successivi articoli 7, 8 e 23.
    Ai   fini   di  una  ottimizzazione  delle  risorse  disponibili,
l'Amministrazione si riserva di definire  i  limiti  di  oscillazione
dell'intervento finanziario in relazione al contributo della stagione
teatrale precedente definitivamente assegnato in sede consuntiva.
    Tali limiti potranno essere di diversa ampiezza in relazione alle
varie dimensioni dei contributi dell'anno precedente.
    In  ogni  caso  i  costi in sede di esame del preventivo potranno
essere considerati compatibilmente con le disponibilita'  finanziarie
dello stanziamento annuale destinato alle attivita' di prosa.
    5.  L'Amministrazione  - sentita la Commissione Consultiva per la
Prosa - si  riserva la facolta' di disporre gli interventi finanziari
previsti dalla  presente    circolare  a  titolo  diverso  da  quello
richiesto,  qualora lo ritenga piu' rispondente  alle caratteristiche
progettuali  e  operative  del  soggetto  istante  o  alla  normativa
vigente.
    6.    Nella    determinazione    dell'ammontare   dell'intervento
finanziario dello  Stato, l'Amministrazione si riserva la facolta' di
commisurarne l'entita' ad una  parte    degli  investimenti  previsti
(oneri  sociali  e  costi connessi allo svolgimento  dell'attivita').
Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in  ordine
a  tutta l'attivita' svolta.
    7. E' ammessa la finanziabilita' di coproduzioni, preferibilmente
fra  due    organismi,  solo  per  la realizzazione di spettacoli che
richiedano  un   particolare   impegno   artistico,   finanziario   e
organizzativo,   motivato  da  adeguata  relazione  dei    rispettivi
direttori artistici.
    Le recite realizzate in coproduzione saranno  valutate,  ai  fini
degli    interventi  finanziari previsti nella presente circolare, in
presenza di  una    compartecipazione  artistica  e  finanziaria  dei
diversi  organismi,  nei  limiti dei   rispettivi apporti ai costi di
produzione regolarmente documentati.
    8. Salvo che nei casi di errore  materiale  o  di  violazioni  di
norme  della  presente circolare puntualmente indicate, e' esclusa la
possibilita' di riesami o di  assegnazioni di interventi integrativi,
anche in presenza di maggiori costi per   l'attivita'  svolta,  salvo
che  per  gli  enti  di  cui all'art.7, o nei casi in cui, in sede di
prima  assegnazione,  sia  fatta  esplicita  riserva   di   ulteriori
interventi finanziari.
    9.     L'Amministrazione    potra'    procedere    a    verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, avvalendosi  dell'Ufficio
VI  -    Affivita'  - Ispettive istituito con D.P.C.M.  2 agosto 1995
ovvero tramite la   Ragioneria  Generale  dello  Stato,  al  fine  di
accertare la regolarita' dei  bilanci relativi all'attivita' teatrale
da effettuare o effettuata.
    10.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  erogare il
contributo    gia'  definito  su  parere  della   Commissione,   dopo
l'effettuazione  di ispezione  che accerti - ove ritenuto opportuno -
l'attendibilita' dei dati presentati dal  soggetto istante.
    11. Il Dipartimento dello Spettacolo esclude  dai  finanziamenti,
per un  periodo di un anno, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni
o  presentato   documentazioni non veritiere. Nei casi di particolare
gravita' la sanzione dell'esclusione pao' essere aumentata fino a tre
anni.