Art. 2.
  1. Le disposizioni  di cui all'art. 1 si applicano  a decorrere dal
primo periodo di paga utile successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente  decreto. Nello stesso periodo di paga
e' riconosciuto  anche il maggior importo  delle detrazioni spettanti
per i periodi precedenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 aprile 1997
                         Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                            Prodi
 Il Ministro delle finanze
           Visco
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 196