Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso periodo di paga e' riconosciuto anche il maggior importo delle detrazioni spettanti per i periodi precedenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 1997 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro delle finanze Visco Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1997 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 196