Art. 9. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonche' per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, e' assegnata complessivamente la soma di lire 810 milioni al prefetto di Perugia e di lire 785 miloni al prefetto di Terni. A detti interventi si applicano le deroghe di cui al precedente art. 5 e al relativo onere si provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.