IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio  1992, n. 225 con esclusione del potere
di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Visti i decreti  del Presidente del Consiglio dei  Ministri in data
11 e 18  settembre 1996, concernenti la dichiarazione  dello stato di
emergenza  nel territorio  della provincia  di Crotone  colpito dalle
avversita' atmosferiche del mese di ottobre 1996;
  Considerato che alla  data odierna, nonostante gli  sforzi posti in
essere, la  ripresa del  tessuto sociale e  produttivo e'  faticosa e
lenta;
  Ravvisata l'opportunita'  di fornire il giusto  sostegno prevedendo
ulteriori misure di natura tributaria e previdenziale;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Sentiti i Ministeri  delle finanze e del lavoro  e della previdenza
sociale;
  Su proposta del Sottosegretario di Stato professore Franco Barberi,
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Nei confronti  di  soggetti residenti  nel  comune di  Crotone,
copito  in modo  particolare  dagli eventi  alluvionali  del mese  di
ottobre 1996, sono sospesi, a decorrere dal 14 ottobre 1996 e fino al
14  ottobre  1997  i  pagamenti   dei  contributi  di  previdenza  ed
assistenza sociale, ivi compresa la  quota di contributi a carico dei
dipenenti,  nonche' dei  contributi per  le prestazioni  del Servizio
sanitario nazionale di cui all'art.  31 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, e successive modificazioni.  Il versmento delle somme dovute e
non corrisposte per effetto  della predetta sospensione avviene senza
aggravio  di  sanzioni, interessi  o  di  altri  oneri. Nel  caso  di
versamenti effettuati entro  la data della presente  ordinanza non si
da'  luogo  al  rimborso.  Per gli  oneri  derivanti  dalla  presente
disposizione, valutati in lire 300  milioni, si provvede a carico del
capitolo 7615 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.