IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 e 18 settembre 1996, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversita' atmosferiche del mese di ottobre 1996; Considerato che alla data odierna, nonostante gli sforzi posti in essere, la ripresa del tessuto sociale e produttivo e' faticosa e lenta; Ravvisata l'opportunita' di fornire il giusto sostegno prevedendo ulteriori misure di natura tributaria e previdenziale; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale; Su proposta del Sottosegretario di Stato professore Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Nei confronti di soggetti residenti nel comune di Crotone, copito in modo particolare dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996, sono sospesi, a decorrere dal 14 ottobre 1996 e fino al 14 ottobre 1997 i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipenenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versmento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della presente ordinanza non si da' luogo al rimborso. Per gli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in lire 300 milioni, si provvede a carico del capitolo 7615 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.