IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 6 del decreto - legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell' interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1997 concernehte la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Perugia colpito dall'evento sismico del 12 maggio 1997; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, nonche' ad interventi di emergenza e di salvaguardia della incolumita' pubblica e privata; Visto l'art. 4 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130; Sentita la regione Umbria; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Sentiti i Ministeri delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e per i beni culturali ed ambientali; Su proposta del Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato, provvede all'individuazione dei comuni, ubicati nel territorio della provincia di Perugia, gravemente danneggiati dall'evento sismico del giorno 12 maggio 1997 e agli interventi necessari a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, eliminando situazioni di pericolo esistenti e a rimuovere gli ostacoli per la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni. Il commissario delegato provvede altresi', ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 130 del 19 maggio 1997, agli interventi necessari nel comune di Acquasparta in provincia di Terni, non fronteggiabili dal comune stesso. 2. Restano escluse dalle competenze del commissario quelle assegnate al prefetto di Perugia ai sensi del successivo art. 10. 3. Per l'espletamento dell'attivita' tecnicoamministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti della regione e degli enti locali. 4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico puo' nominare un vicecommissario. Per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 2, il commissario si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dal prefetto, dal presidente della provincia, dai sindaci dei comuni maggiormente danneggiati e dal presidente del comitato tecnicoscientifico di cui al comma 5. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti. 5. Per la rilevazione e la valutazione del danno e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero con miglioramento sismico degli edifici, compresi quelli di carattere monumentale, il commissario delegato si avvale di un comitato tecnicoscientifico presieduto dal direttore dell'Istituto per il rischio sismico del C.N.R. e composto da due tecnici del gruppo nazionale di difesa dai terremoti del C.N.R., da due tecnici designati dalla regione, da un rappresentante del servizio sismico nazionale, della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, del provveditorato alle opere pubbliche e del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del C.N.R.