IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  6  del  decreto  - legge  3  maggio  1995,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell' interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi
le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
19 maggio 1997 concernehte la  dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio della provincia di Perugia colpito dall'evento sismico
del 12 maggio 1997;
  Ravvisata la  necessita' di  disporre l'attuazione  immediata degli
interventi  urgenti ed  indifferibili finalizzati  al soddisfacimento
delle esigenze della popolazione,  nonche' ad interventi di emergenza
e di salvaguardia della incolumita' pubblica e privata;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130;
  Sentita la regione Umbria;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Sentiti i Ministeri delle finanze,  del lavoro e previdenza sociale
e per i beni culturali ed ambientali;
  Su proposta  del Sottosegretario di Stato  professor Franco Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della   regione  Umbria,  nominato  commissario
delegato,  provvede   all'individuazione  dei  comuni,   ubicati  nel
territorio  della   provincia  di  Perugia,   gravemente  danneggiati
dall'evento  sismico del  giorno  12 maggio  1997  e agli  interventi
necessari   a  salvaguardare   l'incolumita'   pubblica  e   privata,
eliminando  situazioni  di  pericolo  esistenti  e  a  rimuovere  gli
ostacoli  per  la ripresa  delle  normali  condizioni di  vita  delle
popolazioni.
  Il commissario delegato provvede altresi', ai sensi dell'art. 4 del
decreto-legge n.  130 del 19  maggio 1997, agli  interventi necessari
nel comune di  Acquasparta in provincia di  Terni, non fronteggiabili
dal comune stesso.
  2.  Restano   escluse  dalle  competenze  del   commissario  quelle
assegnate al prefetto di Perugia ai sensi del successivo art. 10.
  3. Per l'espletamento dell'attivita' tecnicoamministrativa connessa
all'attuazione degli  interventi, il  commissario delegato  si avvale
degli uffici competenti della regione e degli enti locali.
  4. Il  commissario delegato  per l'espletamento  dell'incarico puo'
nominare un vicecommissario. Per la  predisposizione del piano di cui
al successivo art.  2, il commissario si avvale di  un comitato dallo
stesso  presieduto  e composto  dal  prefetto,  dal presidente  della
provincia,  dai sindaci  dei  comuni maggiormente  danneggiati e  dal
presidente  del comitato  tecnicoscientifico di  cui al  comma 5.  Le
spese per  la partecipazione alle  riunioni del comitato  gravano sui
bilanci degli enti di appartenenza dei componenti.
  5.  Per  la  rilevazione  e  la valutazione  del  danno  e  per  la
definizione  e prescrizione  tecnica  degli  interventi necessari  al
recupero con miglioramento sismico  degli edifici, compresi quelli di
carattere  monumentale,  il  commissario  delegato si  avvale  di  un
comitato  tecnicoscientifico presieduto  dal direttore  dell'Istituto
per  il rischio  sismico del  C.N.R. e  composto da  due tecnici  del
gruppo nazionale di  difesa dai terremoti del C.N.R.,  da due tecnici
designati dalla  regione, da  un rappresentante del  servizio sismico
nazionale, della  soprintendenza per i beni  culturali ed ambientali,
del provveditorato alle opere pubbliche e del gruppo nazionale per la
difesa delle catastrofi idrogeologiche del C.N.R.