Art. 10. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, e la rimozione di situazioni di pericolo, compresi quelli disposti dagli enti locali e dal provveditorato regionale alle opere pubbliche e quelli da attuare per la riapertura degli edifici di culto del comune di Massa Martana, nonche' per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile, dalle organizzazioni di volontariato e per le esigenze di lavoro straordinario prestato dal personale della prefettura di Perugia, e' assegnata al prefetto complessivamente la somma di lire 2.500 milioni. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.