Art. 10.
  1. Per gli  interventi necessari ad assicurare i  primi soccorsi, e
la  rimozione di  situazioni  di pericolo,  compresi quelli  disposti
dagli enti locali e dal provveditorato regionale alle opere pubbliche
e quelli  da attuare  per la  riapertura degli  edifici di  culto del
comune  di  Massa  Martana,  nonche'  per  il  rimborso  degli  oneri
sostenuti per il  trasporto dei beni mobili  della protezione civile,
dalle  organizzazioni di  volontariato e  per le  esigenze di  lavoro
straordinario prestato dal personale  della prefettura di Perugia, e'
assegnata  al  prefetto  complessivamente  la  somma  di  lire  2.500
milioni. Al  relativo onere  si provvede a  carico del  capitolo 7615
dello  stato  di  previsione   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.